Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9350 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9350 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIACCIO GIOVANNI N. IL 27/03/1955
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 108/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE.
lette/se,de le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Migliaccio Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l’istanza di riparazione per
l’ingiusta detenzione subita dal 16.8.2006 al 24.1.2007, in relazione al delitto di
tentata estorsione in danno della madre, Oliva Teresa.
La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diritto alla
riparazione di cui all’art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il
comportamento dell’odierno ricorrente aveva dato corso all’ordinanza di custodia

riconoscimento dell’indennizzo richiesto. E ciò in quanto l’istante,
tossicodipendente, aveva fatto pressanti richieste di denaro allo scopo di poter
acquistare ‘sigarette’, secondo quanto riferito dalla Oliva in dibattimento, ove
aveva ritrattato quanto denunciato per l’avvio del procedimento. Per il Collegio
distrettuale la denuncia a carico del Migliaccio appariva credibile alla luce del suo
stato di tossicodipendenza e delle condizioni psico-fisiche in cui si trovava la
Oliva, nonchè per i precedenti penali specifici e le condanne riportate dal
Migliaccio per fatti analoghi.

3. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione
dell’art. 314 cod. proc. pen., rilevando che la sentenza di assoluzione del
Migliaccio ‘perché il fatto non sussiste’ ha reso indisponibile ogni elemento utile a
formulare una valutazione ex ante delle condotte del Migliaccio, in ogni caso non
integranti ‘eclatanti violazioni di leggi o false rappresentazioni di illeciti penali’.

4.

Si è costituita in giudizio

l’Avvocatura dello Stato per il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
5.1. In primo luogo è opportuno rammentare che il giudice del procedimento di
riparazione per l’ingiusta detenzione ha piena ed ampia libertà di valutare il
materiale acquisito nel processo penale, ma al solo fine di controllare la
ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso
positivo che negativo. Spetta al giudice della riparazione compiere in piena
autonomia e con l’ausilio di criteri diversi da quelli dettati dalla legge al giudice
penale gli accertamenti e le valutazioni imposte dalla domanda.
Quel che il giudice della riparazione non può fare è sovrapporre una propria
ricostruzione fattuale a quella emersa nel giudizio di merito.
5.2. Nel caso di specie, come rilevato anche dal P.G. nella requisitoria scritta, la
Corte di Appello ha da un canto ricordato che la denuncia era stata ritrattata in

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cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al

dibattimento, dall’altro ha affermato l’apparente credibilità della denuncia. Se
con ciò si è inteso affermare che i fatti andavano ricostruiti come indicato nella
denuncia si è incorsi in evidente violazione di legge. Oltre a quanto già
esplicitato, va rammentato che nel giudizio promosso per ottenere la riparazione
per ingiusta detenzione non operano automaticamente i divieti di utilizzabilità
probatori previsti dal codice di procedura penale per la fase predibattimentale,
salvo che si tratti di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ed a
condizione che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da impiegare nel

dibattimentali (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012 – dep. 23/03/2012, Nocerino,
Rv. 252735). Pertanto, a fronte dell’inutilizzabilità della denuncia resa dall’Oliva
ai fini del giudizio di merito sull’imputazione, andava verificato se l’accertamento
dibattimentale aveva smentito o meno quanto in quella narrato.
Ove, invece, con quella affermazione si è voluta indicare la capacità della
denuncia di far apparire, agli occhi degli inquirenti, come vere le circostanze in
esse narrate e quindi come verosimile il comportamento illecito del Migliaccio, va
rimarcato come non sia questo il nodo che la Corte di Appello era chiamata a
sciogliere. Piuttosto si trattava di accertare se le condotte attribuite al Migliaccio
fossero effettivamente state tenute dal medesimo, perché diversamente neppure
può ipotizzarsi un comportamento al quale correlare la qualificazione di
‘gravemente colposo’ agli effetti della disciplina di cui agli artt. 314 e 315 cod.
proc. pen.
Gli ulteriori elementi richiamati dalla Corte di Appello hanno un’evidente funzione
ancillare, non risultando da soli in grado di descrivere una condotta del Migliaccio
in qualche modo correlabile al fatto storico che ne determinò la detenzione.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.11.2013.

procedimento riparatorio non siano stati smentiti dalle acquisizioni

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