Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9349 del 20/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9349 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EWALEIFOH BENJAMIN EHIZIBUENORIA N. IL 30/03/1985
avverso la sentenza n. 4011/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/01/2016

Fatto e diritto

EWALEIFOH BENJAMIN EHIZIBUENORIA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui,
confermandosi quella di primo grado, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo
73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.

La doglianza è manifestamente infondata, a fronte di decisione corretta.

E’ da ritenere, con la migliore giurisprudenza, che nei reati in materia di stupefacenti se
determinati da motivi di lucro non è applicabile l’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4,
c.p. del Cp, in concorso con l’attenuante speciale del fatto di “lieve entità” prevista dall’articolo
73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 [tra le tante, Sezione IV, 26 giugno 2013,
Lassad]

La soluzione non muta neppure a seguito dell’avvenuta trasformazione dell’ipotesi attenuata
de qua in una fattispecie autonoma di reato [come è noto, già con il decreto legge 23
dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, quella che prima era,
pacificamente, una circostanza attenuante, era stata trasformata in reato autonomo; con il
decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014, si è confermata conferma
la natura giuridica del fatto di lieve entità come reato autonomo].
Infatti, anche a seguito di tale rinnovata qualificazione, la cumulabilità dell’attenuante con
l’ipotesi attenuata porterebbe ad una impropria duplicazione nel trattamento di favore,
derivante dal fatto che non è dato ravvisare quale concreta situazione che non abbia già
portato a qualificare come lieve il fatto incriminato possa legittimare [anche] il riconoscimento
dell’attenuante comune. Del resto, se quest’ultima, per poter essere concessa, deve esserlo
solo in situazione caratterizzate dalla “minima offensività” del fatto sotto il profilo [non solo]
del profitto derivatone per l’agente, [ma anche] del danno dal medesimo provocato, trattasi,
a ben vedere, proprio delle medesime situazioni fattuali che condizionano l’applicabilità dell’
ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73.
Ne deriva che il riconoscimento del fatto lieve non può che “assorbire” ogni considerazione
circa l’applicabilità anche dell’attenuante comune.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

residente

Si censura il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., peraltro ampiamente
giustificato dalla corte di merito in linea con orientamento adesivo del giudice di legittimità.

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