Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9347 del 20/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9347 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCHIARULO ALBERTO N. IL 26/02/1984
avverso la sentenza n. 2078/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/01/2016

Fatto e diritto

MACCHIARULO ALBERTO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, confermandosi
quella di primo grado, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 116 del codice
della strada e 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956.

La doglianza, specie a fronte di doppia conforme statuizione di responsabilità [dove si sviluppa
il giudizio valorizzandosi sia la documentazione acquisita relativa al decreto applicativo della
misura di sicurezza rimasto inosservato sia la deposizione dell’operante che ha accertato i
fatti], è aspecifica incorrendo nel vizio di genericità conducente a declaratoria di
inammissibilità ex articoli 581, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
E’ infatti inammissibile, per genericità, il motivo di impugnazione con il quale non si esaminano
specificamente – per confutarle- le considerazioni svolte da provvedimento impugnato, in
ossequio al principio secondo cui, pur nella libertà della loro formulazione, per non incorrere
nel vizio di aspecificità di cui al combinato disposto degli articoli 581, comma 1, lettera c), e
591, comma 1, lettera c), c.p.p., i motivi di impugnazione devono indicare con chiarezza le
ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione
l’oggetto dell’impugnazione ed evitare impugnazioni generiche o dilatorie [ cfr. tra le tante
Sezione VI, 3 marzo 2011, Puddu].
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Si censura, in termini generici e assertivi, il difetto di motivazione.

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