Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 934 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 934 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA COSTA ANTONIO N. IL 15/01/1955
avverso la sentenza n. 4452/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n
co-c40*
A,
legt

A,W Q- jisx ‘Utreo.A.■ toZ.

Udito, per la e. e civile, l’Avv

cà-VJ Z->

/C.Z1-°

Data Udienza: 11/10/2013

I
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città sez. Rho, che in data 5 ottobre 2009 aveva dichiarato l’odierno
ricorrente colpevole di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. in danno di
ANGELA BREZZI (fatti commessi in Rho, da settembre 2005 al 27
marzo 2006, con

la

recidiva

reiterata

infraquinquennale),

2.

condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un

difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione (lamenta che non si sarebbe tenuto conto che fu proprio
la p.o. a contattare il mago cartomante prof. CLEONTE – nome d’arte
dell’imputato – e non sarebbe stato dimostrato che l’imputato non
avesse realmente fornito prestazioni “magiche” né se la sua condotta
fosse stata o meno corretta secondo le arti magiche: le somme
percepite gli sarebbero state in realtà versate nell’ambito di un
normale rapporto contrattuale).
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile perché generico e
manifestamente infondato.

1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di

legittimità, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come

i

2
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato
la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine
sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito,
dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza
delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni
processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate
in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere
state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli
atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura
senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia
effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi,
deve risultare di spessore tale da risultare percepibile

ictu ocull,

dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato
le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso,
conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen.,
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n.
12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289
del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di
«un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i
singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire
risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass.

pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621;

2

sottolineare il suo convincimento.

3
conforme, sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e
la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass.
pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez.
VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

1.2.

Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.

606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
«travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una
prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006,
Salaj, rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano,
rv. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c)

dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio

invocato,

nonché

dell’effettiva

esistenza

dell’atto

processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori
ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza
della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità”
all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

1.2.1.

In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del

3

*

4
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello
o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per
Cassazione: «(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio»;

la disposizione stabilisce

attualmente, all’esito delle modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83
del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate
in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con
ricorso per cassazione «(…) 5) per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti»), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D. Lgs. n. 40
del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (a norma del quale il
ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
«(…) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti
e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»), si è
osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in
generale, in relazione al principio dell’autosufficienza che lo connota,
quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gravame
che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado,
non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di
utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al
giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far
valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da
quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza
impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ.
sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv. 585217; sez. lav., 17 agosto
2012, n. 14561, rv. 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi
al giudizio di legittimità, si è ritenuto che

«la teoria

dell’autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere
recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che,

4

c

.,,……,

5
quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui
compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è
onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la
completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificamente
indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in
precedenza), posto che anche in sede penale – in virtù del principio di
autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato -deve

processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso» (Cass. pen., sez. I,
18 marzo – 22 aprile 2008, n. 16706, rv. 240123; sez. I, 22 gennaio 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225; sez. V, 22 gennaio – 26 marzo
2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per
cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione
e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro
integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il
contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento
alle relative doglianze; sez. VI, 8 – 26 luglio 2010, n. 29263, rv.
248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di
motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del
principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche
sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e
non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui
esame diretto è alla stessa precluso; sez. II, 20 marzo – 27 giugno
2012, n. 25315, rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per
cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata
valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l’atto
asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia
effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità
o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).

1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606

c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del
18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del

5

ritenersi precluso a questa Corte l’esame diretto degli atti del

6

25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163
del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra
individuati);
(b)

la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve

essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da

(c)

l’esistenza di

una

radicale

incompatibilità

con

l’iter

motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice
contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere
visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non
risulti detto requisito);
(d)

la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile

ictu °cui/ ed assuma

anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non
è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e,
quindi, anche contraddittorio).

1.4. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le

argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente

iter

motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione
effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre

determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);

2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).

1.4.1.

In presenza di una doppia conforme, affermazione di

responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione
della sentenza d’appello

per relationem

a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di
primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli
già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello,

6

-k(

7
nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si
regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni
sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle
quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute
esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente
censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di

organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione,
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22
novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250;
sez. III, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio,
rv. 252615).

1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione
«oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno
evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto
anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale
della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua
valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha
una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in
precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza
dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma
dell’art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un
diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a
quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito(

7

appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato

8

il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento
costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema – per tutte, cfr. Cass. pen.,
Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo
successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.),
secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza
processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen.,

II, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035
del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro,
rv. 254025).

1.6.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, inoltre,

orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del
ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa
(Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella
fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza
e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; conforme, sez.
VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, rv. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i
provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, se
letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi
consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso,
essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la
deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla

8

sez. II, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez.

9

contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di
tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti
della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa
sezione, a parere della quale

«È inammissibile, per difetto di

specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del

perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con
precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla
contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della
motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, n. 31811 dell’8 maggio
2012, Sardo ed altro, rv. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso
inammissibile.

1.7. Infine, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte

Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24
aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27
giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per
difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le
censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed
apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza
prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù
delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

1.8. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno

ricorso.

9

provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma

10
2. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

2.1. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non
contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, richiamando
anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una
doppia conforme affermazione di responsabilità, ha compiutamente
indicato (f. 4 ss.) le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di
responsabilità, valorizzando le dichiarazioni della p.o. BREZZI e della

figlia, ed evidenziando che, a fronte della richiesta di rimedi che fossero
espressione di poteri magici, il sedicente mago prof. CLEONTE (si noti
che l’impiego di un nome “d’arte” più altisonante di «ANTONIO DELLA
COSTA» era già di per sé funzionale a contribuire a trarre in inganno
le vittime sulle effettive potenzialità “magiche” dell’imputato deceptor),
propinando «rimedi che sa inefficaci e privi di qualsivoglia potere
magico, spacciandoli per rimedi effettivamente magici, capaci di
scacciare gli influssi negativi, pone in essere un comportamento
sicuramente decettivo e inducente in errore»: «l’errore indotto non
riguarda, dunque, la fede nella magia e nei maghi (…) bensì la capacità
di offrire la prestazione magica richiesta ed attesa dall’interlocutore e
l’effettivo potere magico dei rimedi nello specifico propinati (…). Il
descritto comportamento decettivo e inducente in errore integra il reato
di truffa, laddove da esso si tragga profitto con altrui danno», come
avvenuto nella specie, manifestando altresì il motivato giudizio (di
natura fattuale, e quindi incensurabile in questa sede) che

«gli oli

cosparsi, i talismani (la scatoletta vuota in atti) e l’improbabile
cappellino (pure in atti) non siano oggetti magici e non abbiano alcun
potere magico efficace contro le negatività. Ciononostante l’imputato ha
fatto credere alla parte offesa che lo fossero», anche attraverso il
rilascio di apposite dichiarazioni scritte, rendendo per i cattivi risultati
conseguiti giustificazioni sempre finalizzate a procurare nuove spese alla
p.o., cui essa per molto tempo ha nondimeno rusticamente creduto.
D’altro canto, l’imputato DELLA COSTA / prof. CLEONTE «non era

s

(e non è) un mago e cioè un vero cultore di arti magiche e non
condivideva affatto la fede nella magia professata dalla parte offesa, e

10

((-

11
dunque era pienamente consapevole dell’assoluta inefficacia dei
“ridicoli”, ma costosissimi, rimedi a quest’ultima propinati».

2.2. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se
non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale
rivisitazione dei fatti di causa, ed in particolare sulla canzonatoria
pretesa della mancata acquisizione della prova della violazione delle

in essere dall’imputato DELLA COSTA / prof. CLEONTE in favore della
p.o., senza documentare, nei modi di rito (§ 1.2. s. di queste
Considerazioni in diritto) eventuali travisamenti.

Le statuizioni accessorie.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di dette
colpe – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 11 ottobre 2013.

regole della corretta arte magica e della non magicità delle attività poste

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