Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9338 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9338 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GUERRI ANNA MARIA

n. il 04.12.1966

Nei confronti di
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 93/2011 della Corte d’appello di ROMA del
13.03.2012.
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita in UDIENZA CAMERALE del 14 novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Letta la memoria depositata per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo
rigetto.

Data Udienza: 14/11/2013

.,

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
GUERRI Anna Maria ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, in epigrafe
indicata, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato la sua richiesta di
riparazione per ingiusta detenzione in carcere dal 30.07. 2007 sino al 4.10.2007
e agli arresti domiciliari da tale data al 17.01.2008, subita nell’ambito del
procedimento penale in ordine al delitto di partecipazione ad associazione a
delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi

Roma in data 17.02.2010, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per non
riconoscere l’indennizzo in parola avendo l’istante contribuito con sue specifiche
condotte a generare nell’Autorità procedente l’errore che essa facesse parte
dell’associazione a delinquere in contestazione, dando luogo alla detenzione con
rapporto di causa ed effetto. Premette che la vicenda processuale traeva origine
dal sequestro intervenuto all’interno dell’aeroporto di Fiumicino di ingenti
quantitativi di sostanze stupefacenti (Kg. 151.373). Il principale responsabile
delle illecite importazioni, avvenute anche con la complicità di dipendenti
aeroportuali, veniva individuato in Lombardi Diego ed il suo stretto
collaboratore era Lahmer Gorge. Dalle intercettazioni telefoniche disposte nel
corso delle indagini, era emerso che la ricorrente, che svolgeva l’attività di
avvocato, aveva assunto un atteggiamento palesemente connivente rispetto
alle attività illecite commesse dal Lahmer cui era legato da una relazione
sentimentale. Emergeva che la GUERRI era in costante contatto telefonico con
gli indagati, aveva dato somme di danaro al Lombardi, su sollecitazione del suo
fidanzato, aveva accompagnato il Lahmer all’aeroporto di Fiumicino mentre
questi era in attesa dei suoi complici. Frequenti erano inoltre i rapporti tra la
GUERRI ed il Lombardi, le conversazioni telefoniche tra i due evidenziavano toni
confidenziali e la condivisione di un linguaggio criptico ed emergeva dalle
conversazioni un continuo riferimento alla necessità di incontrarsi per parlare di
persona senza che venisse indicato il luogo dell’incontro. Dopo l’arresto del
Lahmer e degli altri coindagati, la Guerri telefonava al Lombardi per dirgli cosa
era accaduto e manifestando la necessità di parlargli di persona. Dalle
intercettazioni disposte in carcere risultava che la ricorrente si era recata al
colloquio con il Lahmer accompagnata dal lombardi, aveva comunicato con il
detenuto con gesti ed aveva poi immediatamente riferito il contenuto al
Lombardi. La Corte, pertanto, pone in evidenza come la GUERRI fosse a
conoscenza delle attività criminose poste in essere dal fidanzato e dai suoi
complici mantenendo condotte contigue alle attività delittuose da questi poste

dell’art. 80 d.P.R. 309/90, da cui veniva assolta con sentenza del Tribunale di

in essere tali da esplicare un’efficacia causale nell’instaurazione e nel
mantenimento della misura coercitiva.
Con il proposto ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la
sua insufficienza perché l’ordinanza impugnata avrebbe fondato la sua
valutazione sull’esistenza della colpa grave senza indicare alcun elemento che
consentisse di affermare che la GUERRI era a conoscenza delle azioni criminose
de Lahmer e dei coindagati, interpretando erroneamente l’elemento
dell’esistenza di un rapporto affettivo esistente all’epoca tra la GUERRI ed il
Lahmer, rapporto arbitrariamente ritenuto illecito, ma fondato su basi di natura
affettiva e sentimentale.
Dalla esistenza di esso non è lecito desumere un’ipotesi di colpa grave a carico
della ricorrente, posto che la medesima si è limitata, dopo l’arresto del
compagno, a tenere quei comportamenti che, in situazione analoga, ogni altro
familiare avrebbe tenuto: effettuare i colloqui con il proprio compagno,
mantenere i contatti con i suoi legali, cercare di avere notizie, anche di natura
economica, tra coloro che frequentavano in libertà il proprio compagno.
(((((((((((((0)))))))))))))
I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.
È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato a meno
che non valga a rafforzare il proposito dell’agente nel porre in essere l’azione
criminosa. Ma questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere
il concorso dello “spettatore passivo” essendo necessario che questi abbia la
coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso.
Ma nell’ambito del giudizio della riparazione, nei casi in cui l’elemento
soggettivo in questione non sia provato ai fini della dichiarazione di
responsabilità in ordine al reato contestato in concorso, ben può essere
astrattamente configurata gravemente colposa, perché caratterizzata da grave
negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti
della sua condotta sul comportamento dell’agente la cui volontà criminosa può
essere oggettivamente rafforzata, o come, nel caso di specie favorita, anche se
il connivente non intende perseguire questo effetto e sia comunque idonea a
creare un’apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Ma per
poter pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la
conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave
negligenza il connivente non se ne sia reso conto). Nel nostro caso questa
conoscenza non solo è affermata ma vengono indicati numerosi elementi (V.
parte narrativa nonché più esaustivamente pag. 6 e segg. dell’ordinanza) a
supporto di questo convincimento, laddove le plurime condotte della GUERRI,

I

inequivocabilmente accertate dagli inquirenti, denotano da parte di essa, vuoi
per l’assiduità dei contatti con il Lahmer e gli altri coindagaiti, principalmente il
Lombardi, che per il linguaggio criptico utilizzato nel corso delle conversazioni,
sintomatico di nascondere ad altri circostanze sospette, la conoscenza della loro
attività criminosa, con il voluto intento quanto meno di agevolare le
comunicazioni tra essi. Non tralasciando poi di evidenziare un’altra circostanza
anch’essa acquisita al processo del merito, significativa della conoscenza da

complici, vale a dire la dazione di ingenti somme di danaro da parte della
ricorrente al Lombardi ed al Lahmer, risulta infatti aver consegnato al Lahmer
circa 61.000 euro dallo stesso utilizzati per l’acquisto di sostanze stupefacenti.
Dunque, la valutazione del giudice di merito sull’esistenza delle caratteristiche
che deve presentare la connivenza per assumere rilevanza ai fini della
riparazione si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in
modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia
della condotta passiva. Il che nella specie è avvenuto avendo i giudici di merito
affermato la corrispondenza tra connivenza e colpa grave sulla base di elementi
concreti ampiamente illustrati.
Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e alla rifusione in favore del costituito Ministero dell’Economia
e delle Finanze delle spese sostenute che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente
giudizio che liquida in complessivi € 750,00.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 14 novembre 2013.

parte della ricorrente delle attività illecite cui erano dediti il Lahmer ed i suoi

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