Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9334 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9334 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
RINALDI ANTONELLO N. IL 14.08.1966
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso la sentenza della CORTE MILITARE D’APPELLO in data 16 maggio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 maggio 2012 la Corte Militare d’Appello rigettava l’istanza
di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Rinaldi Antonello,
maresciallo dei carabinieri. Secondo la prospettazione dell’istante tale ingiusta
detenzione era stata subita dall’il al 24 ottobre 2007 (in regime di custodia
cautelare agli arresti domiciliari) nell’ambito di un procedimento in cui gli era stato
contestato il reato di truffa aggravata in danno dello Stato.
In particolare il Rinaldi era stato tratto a giudizio per aver posto in essere artifici e
raggiri, consistiti nel simulare o aggravare le sue condizioni di salute, con particolare
riferimento alle conseguenze di un infortunio, al fine di rimanere assente dal servizio
e così percepire ingiustificatamente il relativo trattamento retributivo.
Il procedimento a carico dell’istante era stato definito con sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste del Tribunale Militare di Napoli del 16 novembre 2010,
divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2011.
2. Avverso tale decisione ricorre il Rinaldi a mezzo del proprio difensore.
Prospetta il ricorrente la violazione dell’art. 314 c.p.p. sostenendo l’insussistenza
della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
3. Il Ministero delle Finanze chiedeva il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 30/10/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle
Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la
quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori
disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino
eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad
ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il
convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti oggetto
della originaria imputazione.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed
ampia, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare
l’applicazione della misura cautelare.
In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato le circostanze relative alle
dichiarazioni rese, durante le indagini preliminari, dai medici curanti e dalla
collaboratrice di uno di essi circa le pressanti richieste da parte del Rinaldi di rilascio
di certificazioni mediche non veritiere, nonché al rifiuto immotivato ed ostinato di
sottoporsi a visita presso la CM0 di Bari, competente ad accertare il suo stato di
salute e la sua possibilità di riprendere servizio.
Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima
rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (cfr. SS.UU. 13 dicembre 1995,
Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa
all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo
comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo
indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente
all’emissione di una misura cautelare – la responsabilità del Rinaldi nella fattispecie
criminosa contestata.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al rimborso di quelle sostenute dal
Ministero delle Finanze che si liquidano come da dispositivo.

rigetta il ricorso e condannali* ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla
rifusione in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del presente giudizio
che liquida in complessivi € 750,00 Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

4.

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