Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9332 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9332 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
VETRANO TOMMASO N. IL 07/05/1947
inoltre:
GIGANTE MARIANGELA N. IL 12/09/1976
avverso la sentenza n. 1432/2009 GIUDICE DI PACE di TARANTO,
del 15/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Co itzwiAx
che ha concluso per le r au,u,u,‹ ete MAAdb (12444 Q_ afutrj Orp.te_ea
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Udito, per la pzfte civile, l’Avv

44-PC)

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 15/2/2013 il Giudice di Pace di Taranto dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di Vetrano Tommaso, essendo il reato di lesioni colpose
addebitatogli estinto ex art. 35 D.Ivo 274/2000.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, su istanza della
parte civile ex art. 572 c.p.p.

Rilevava che il giudice di pace era incorso nella violazione dell’art.35 d.lvo
274/2000, oltre che in vizio motivazionale, per essere la pronunzia intervenuta
non in apertura di giudizio, ma al termine dell’istruttoria dibattimentale, nonché
per essere stata effettuata, ai fini della valutazione in merito all’idoneità della
condotta riparatoria posta in essere dall’imputato a soddisfare le esigenze di
riprovazione del reato e quelle di prevenzione, una valutazione del sinistro
stradale attribuendo all’imputato una responsabilità minima, senza
adeguatamente motivare in merito alle emergenze processuali in atti.

Considerato in diritto

Va preliminarmente rilevato che è in atti remissione di querela regolarmente
sottoscritta dalla persona offesa Gigante Mariangela, debitamente accettata dal
querelato di persona, il tutto mediante dichiarazione ricevuta dai Carabinieri
della Stazione di Palagianello. Sia la remissione che l’accettazione risultano,
pertanto, conformi ai requisiti prescritti dall’art. 340 c.p.p.
Di conseguenza va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese di giudizio sono poste a carico del querelato in conformità al disposto di
cui all’ultimo comma dell’art. 340 c.p.p.

P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela; pone le spese del procedimento a carico di Vetrano
Tommaso.
Così deciso in Roma il 20/2/2014
,

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