Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 933 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 933 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED N. IL 19/09/1976
TRABELSI JIHAD N. IL 11/03/1987
ABDFIGALIL MOHAMED N. IL 17/07/1978
avverso la sentenza n. 1217/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
5 f›..;,<,‘Q.e.: Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S ettz che ha concluso per coyo.d. • uktat( mi” V-7 Q-`)4 • g ì uht9 616 Alteimix otAs p4uz«, ettu.t.ot> v; et
)to k QuALJ. ,
kt 4(7.r/il-o ,,e’Rf..ope,; Lezi.0

WL ‘ QVV. 4tA,t’oc.o P t’At’L i

„t; iZt

I

tt4fA idit

/vuo-(40
, ‘ cco
61z1

A

Amsov

Q._

4

—r•IALS-te»:

44. iO

Legé

k ,‘ /

2- lo. 7,0(5)

C

,t14£04″1X

i Ntel cL44.42.4.
45t4 re, c0-(f)0

d”,e

4 P

eft.

,e< cco ((t (A”w„ o est; tt4, ; L& tjtvk 044-‹ Itg. C” 4 1~3) >
l’Avv

or Avv. A2-21.”-h-

,4dt«

.-10 heà_
ì.4.4 -)410014:11 . (44. ,ete,ww.24.~
–cA:U.À) (‘O

Udi(f , per la parte ci
Uditi dif

o

Data Udienza: 11/10/2013

19″

1
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, con sentenza
emessa in data 6 ottobre 2011, aveva dichiarato (per quello che rileva
ai fini della decisione in ordine agli odierni ricorsi, e secondo quanto
emerge dal dispositivo):

A)

quale promotore ed organizzatore di un’associazione per

delinquere finalizzata alla commissione di delitti di estorsione e
favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza in Italia di
extracomunitari clandestini, in particolare occupandosi di tenere i
contatti con i membri del sodalizio e con altri complici, nonché con gli
extracomunitari favoriti e con i loro parenti in Italia ed all’estero, di
pianificare le fughe ed i viaggi, di ospitare per il tempo necessario gli
extracomunitari in fuga per metterli al riparo dalle ricerche delle Forze
dell’ordine e di farsi mandare – anche mediante minacce – il denaro
costituente corrispettivo dei servizi resi dall’associazione, poi ripartito
con i compartecipi;
B) e C) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della
permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori
extracomunitari HAMADA, IMAD e MOUSTAPHA (non meglio
identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove
erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e
nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti
minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
D)

quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza

clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario
RIDAH (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia;
E) ed F) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della
permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori

– ABDELGALIL MOHAMED colpevole dei reati ascrittigli ai capi:

2
extracomunitari ABNOUR ed ANDAR (non meglio identificati), che
venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano
provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella
estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti
minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
G)

quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza

MAHMOUD (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia;
I) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza
clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario
HASSAN (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia;
L)

quale concorrente nel favoreggiamento continuato della

permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore
extracomunitario MOHAMED SOHPI (non meglio identificato) e di altri
da identificare, che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove
erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia;
M)

quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza

clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario
MAHMOUD (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia,
condannandolo – ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati
nel procedimento, nonché la continuazione con i reati separatamente
giudicati con la sentenza emessa della Corte di appello di Palermo in
data 8 maggio 2007, irrevocabile a partire dal 28 gennaio 2008, e
ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena ritenuta di giustizia;

2

clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario

3
– DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED colpevole dei reati ascrittigli
ai capi:
A) quale partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di delitti di estorsione e favoreggiamento dell’ingresso e
della permanenza in Italia di extracomunitari clandestini, in particolare
occupandosi di coadiuvare il promotore ed organizzatore ABDELGALIL

comunità minorili interessate;
B) e C) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della
permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori
extracomunitari HAMADA, IMAD e MOUSTAPHA (non meglio
identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove
erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e
nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti
minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
D)

quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza

clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario
RIDAH (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia,
condannandolo – ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati
nel procedimento, alla pena ritenuta di giustizia;
– TRABELSI JIHAD colpevole dei reati ascrittigli ai capi:

in tutta l’attività criminosa e tenendo i contatti all’interno delle

A) quale partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di delitti di estorsioni e di favoreggiamento dell’ingresso e
della permanenza in Italia di extracomunitari clandestini, in particolare
occupandosi di far fuggire i minori dalla Comunità minorile CASA
AMICA;
D)

quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza

clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario

3

……_____

4

RIDAH (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla
comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto
allontanare dalla provincia;
E) ed F) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della
permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori
extracomunitari ABNOUR ed ANDAR (non meglio identificati), che

provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella
estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti
minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi,
condannandolo – ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati
nel procedimento – alla pena ritenuta di giustizia.

2. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in
epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Agrigento ha (ancora una volta per quello che rileva ai fini della
decisione in ordine agli odierni ricorsi):
– assolto ABDELGALIL e DEBBICHE dall’estorsione di cui al capo C)
commessa in danno dei parenti del minore HAMADA;
– assolto TRABELSI dal reato di cui al capo F);
– ha conseguentemente rideterminato in termini meno afflittivi le
pene irrogate ai tre imputati.

3. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto (il solo
TRABELSI personalmente, gli altri due con l’ausilio di difensori iscritti
nell’apposito albo speciale) ricorso per cassazione, deducendo i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

4

venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano

5
RICORSO ABDELGALIL MOHAMED:
I – nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del
decreto che ha disposto il giudizio; inosservanza dell’art. 143 disp. att.
c.p.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione (lamenta la mancata traduzione in lingua a sé conosciuta
dei predetti atti: l’eccezione è sin qui sempre stata rigettata, dal
G.U.P., dal Tribunale, dalla Corte di appello, ciascuno per quanto di

emergerebbe che l’imputato parla e comprende perfettamente la
lingua italiana. Afferma il diritto dell’imputato, costituzionalmente
tutelato dall’art. 24 Cost., di ricevere i principali atti di accusa in lingua
conosciuta; lamenta che il relativo accertamento avrebbe dovuto
riguardare non solo la lingua parlata, ma anche quella scritta.
Richiama plurime fonti normative e giurisprudenziali, anche
sovranazionali, a conferma del proprio assunto. Lamenta
l’inadeguatezza degli elementi valorizzati dalla Corte di appello per
affermare che l’imputato aveva adeguata conoscenza della lingua
italiana anche scritta);
H – inosservanza od erronea applicazione dell’art. 416 c.p.;
violazione od omessa applicazione degli artt. 110 ed 81 c.p.; omissione
e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo (lamenta
la carenza del necessario dolo specifico di associazione per delinquere,
oltre che di elementi comprovanti la configurabilità, sotto il profilo
della materialità, della contestata associazione per delinquere, potendo
al più essere configurato un concorso di persone nel reato continuato.
La Corte di appello su tale profilo non avrebbe motivato, ed avrebbe,
inoltre, travisato il significato di una serie di conversazioni intercettate
– delle quali allega le trascrizioni -, ed in particolare la n. 585 e la n.
586, le seconda non concludente, e, pertanto, forse indicata per
errore, la prima inidonea a dar prova dell’esistenza di uno stabile
accordo tra i presunti associati. Ritiene insufficiente il riferimento ai
numerosi e ricorrenti contatti tra i presunti associati, desunti dalle
plurime conversazioni intercettati; è, anzi, desumibile un riscontro
negativo dalla conversazione n. 698, nella quale ABDELGALIL dice
all’interlocutore di non voler fare sapere alle persone delle quali di

5

rispettiva competenza, per il rilievo che dagli atti acquisiti

6

volta in volta si serviva che alcuni ragazzi erano ospitati nella sua
abitazione. Lamenta, infine, omessa motivazione perché gli stralci di
intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello sarebbero stati
riportati senza alcun vaglio critico);
III – inosservanza od erronea applicazione dell’art. 12, comma 5,
D. Lgs. n. 286 del 1998, con omessa, contraddittoria o
manifestamente illogica motivazione su un punto decisivo; erronea od

(lamenta che i minori dei quali si occupano i capi di imputazione non si
trovavano in condizione di illegalità, proprio in quanto minori, e
comunque che non vi è prova dell’ingiustizia del profitto perseguito,
nonché la carenza dell’elemento soggettivo del favoreggiamento,
anche per errore di fatto sulle condizioni di illegalità dei minori);
IV – inosservanza od erronea applicazione dell’art. 629 c.p., anche
in relazione all’art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, con omessa,
contraddittoria o manifestamente illogica motivazione (lamenta difetto
delle necessarie violenze o minacce, elemento costitutivo della
contestata estorsione, e che il denaro corrisposto dai parenti dei
minorenni era frutto di libera contrattazione, nonché l’insufficienza
all’uopo degli elementi tratti dalle espletate intercettazioni, anche
perché nessuna delle pp.00. è stata mai sentita in proposito; in realtà,
sarebbero stati proprio i minorenni interessati, quando ancora erano
ospitati in comunità, a fornire i recapiti dei proprio parenti ad
ABDELGALIL MOHAMED, attraverso il tramite di AFIFI; lamenta,
inoltre, che la Corte di appello abbia fatto confusione tra l’ingiusto
profitto richiesto dall’art. 12, comma 5, cit. e quello che caratterizza la
materialità del reato di estorsione; lamenta, infine, travisamento delle
conversazioni n. 248, n. 479, n. 109/744, n. 186, n. 189).
Ha concluso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

RICORSO DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED

I – violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in cui
ha riconosciuto l’esistenza del reato associativo, pur in difetto dei
presupposti richiesti dalla norma penale incriminatrice; mancanza di

6

omessa applicazione dell’art. 47 c.p., ed omessa motivazione sul punto

.

7
motivazione in ordine agli elementi idonei ad escludere la sussistenza
dell’ipotesi delittuosa contestata;
H – violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in
cui ha riconosciuto l’esistenza del reato di cui all’art. 12, comma 5, D.
Lgs. n. 286 del 1998, in particolare per carenza del presupposto
dell’ingiusto profitto; mancanza di motivazione in ordine agli elementi
idonei ad escludere la sussistenza dell’ipotesi delittuosa contestata;

cui ha riconosciuto l’esistenza del delitto di estorsione in assenza degli
elementi costitutivi della violenza o minaccia finalizzate ad ottenere un
ingiusto profitto;
IV – violazione e falsa applicazione della legge penale, nella parte in
cui la sentenza impugnata ha confermato il diniego delle circostanze
attenuanti generiche, motivato soltanto con la gravità dei reati
contestati, senza tener conto del positivo comportamento processuale
(l’imputato non ha opposto resistenza all’arresto ed ha risposto
all’interrogatorio di garanzia) e del fatto che aveva agito unicamente per
finalità solidaristiche; lamenta anche l’eccessività e la sproporzione della
pena irrogatagli.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza con
ogni statuizione consequenziale.

RICORSO TRABELSI JIHAD
I – inosservanza od erronea applicazione dell’art. 174 c.p. in
relazione alla I. n. 241 del 2006 (lamenta che la causa di revoca del
beneficio dell’indulto, consistente nella commissione nel quinquennio
dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 241 del 2006 di un nuovo delitto non
colposo et c., non possa operare – come al contrario ritenuto dalla Corte
di appello – prima della fruizione del beneficio, ma presuppone che esso
sia già stato accordato);
H – inosservanza od erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62bis c.p. (lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche,
non essendosi immotivatamente attribuito al suo ruolo circoscritto a soli
tre episodi, alla sua incensuratezza ed al buon comportamento
processuale – poiché si è sempre sottoposto alle misure cautelari

7

III – violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in

.

8
impostegli, custodia in carcere e poi obbligo di presentazione alla P.G. -,
nonché mancata motivazione quanto alla determinazione finale della
pena).
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza con
ogni conseguente statuizione.

In data 2 ottobre 2013 è stata depositata, nell’interesse del
TRABELSI, una memoria che insiste per la concessione dell’indulto,

3.

riportando una sequenza di massime giurisprudenziali.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe,
e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di DEBBICHE HALMI BEN MOHAMED è, nel suo complesso,
inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
I ricorsi di ABDELGALIL MOHAMED e TRABESLI JIHAD sono, nel loro
complesso, infondati, e vanno rigettati.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ SULLA
MOTIVAZIONE
1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per
cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che,
a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la
possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul
discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria
valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il
giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il
suo convincimento.

8

..

4,..___

9
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni
processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della
valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato
probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività
nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché

pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate
alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la
loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non
ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
«travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (Cass.
pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n.
234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n.
249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c)

dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale
su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti
nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della

9

siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si

10
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

1.1.2.

In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte

Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello o in
unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:

«(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio»;

la disposizione stabilisce attualmente, all’esito delle

modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n.
134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(…) 5)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione
(introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità: «(…) 6) la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve
ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio
dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando
l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la
decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere
adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso,
della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni
che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito
circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad
essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. II, sentenza 2 dicembre 2005, n.

10

Suprema.

11
26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n.
14561, CED Cass. n. 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al
giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che

«la

teoria dell’autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba
essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza

compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è
onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la
completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificamente
indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in
precedenza), posto che anche in sede penale – in virtù del principio di
autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato -deve
ritenersi precluso a questa Corte l’esame diretto degli atti del processo,
a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla
stessa articolazione del ricorso» (Sez. I, sentenza n. 16706 del 18
marzo – 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. I, sentenza n. 6112
del 22 gennaio – 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. V,
sentenza n. 11910 del 22 gennaio – 26 marzo 2010, CED Cass. n.
246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che
deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur
richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto,
così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative
doglianze; Sez. VI, sentenza n. 29263 dell’ 8 – 26 luglio 2010, CED
Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il
vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza
del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche
sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e
non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui
esame diretto è alla stessa precluso; Sez. II, sentenza n. 25315 del 20
marzo – 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di
ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l’omessa o
travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare

11

che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui

12
l’atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia
effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o
anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).

In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in

sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti
processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa
o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto
mediante l’allegazione o la completa trascrizione dell’integrale contenuto
degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la
Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede
penale è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti del
processo»

1.2. La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione,
come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore
tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità
al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza
vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere
tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un.,
sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un.,
sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un.,
sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074).
Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di
«un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i
singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire
—risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. 4

12

sede penale la teoria della “autosufficienza del ricorso”, elaborata in

13

pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n.
233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n.
239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4
luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14

1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art.

606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n.
35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. III, sentenza
n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. V, sentenza n.
39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. II, sentenza
n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra
individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere
tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da
determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale
seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d)

la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu °cui/ ed assuma anche
carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è
sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e,
quindi, anche contraddittorio).

1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di

motivazione con riferimento a questioni di diritto.

13

febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).

14
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa

Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009,
CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass.
n. 247123), anche sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV,
sentenza n. 6243 del 7 marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n.
178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è
solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché

contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza,
mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta,
poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale
erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della
soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza
n. 4173 del 22 febbraio – 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
«nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è
denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di
merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta.
D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere soltanto
dall’errata soluzione delle suddette questioni, non dall’indicazione di
ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente
corretta).

LA NECESSARIA SPECIFICITA’ DEL RICORSO PER
CASSAZIONE
2.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente,

orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del
ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa
(Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037:

14

ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o

15
nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o
insufficienza e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a
fondamento di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 – 12 gennaio 2012,
Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i

manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame».
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma 1,
lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i
motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che
non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei
motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con
precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla
mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una
pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle
varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa
sezione, a parere della quale

«È inammissibile, per difetto di

specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del
provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma
perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con
precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla
contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della
motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, sentenza n. 31811 dell’8
maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva
della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.

15

«mancanza, contraddittorietà o

provvedimenti sono ricorribili per

16

2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di
questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22
febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n.
34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è
inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga

l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente
assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata)
senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in
virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n.
8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che
«La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena
di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,
pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta).

2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una
“duplice specificità”: «Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581
c.p.p., lett. C (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al
giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le ragioni che
sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in
modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente
sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività

16

pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con

17

rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere
alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente»
(Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED
Cass. n. 254584).

2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si

limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina

è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto
che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente
‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata,
è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di
ricorso (la riproduzione grafica del motivo d’appello) potrebbe essere
invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da
parte del giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di
impugnazione. Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello
abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del
motivo d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò
per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale
anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d’appello)
non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del
vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione
cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza “grafica”,
pretende la dimostrazione della sua mera “apparenza” rispetto ai temi
tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto,
è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da

all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale

imporre diversa conclusione del caso».

2.1.4. Può, pertanto, concludersi che

«la riproduzione, totale o

parziale, del motivo d’appello ben può essere presente nel motivo di
ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale
dell’adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso), ma solo
quando ciò serva a “documentare” il vizio enunciato e dedotto con
autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora
indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso ,,..(,…,.

17

18
e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta
dei principi consolidati in materia di “motivazione per relazione” nei
provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei
parametri della prima sentenza con i motivi d’appello e della seconda
sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena
applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione»

(Sez. VI,

sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n.

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D’APPELLO
3. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente

iter

motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione
effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26
settembre 2002 – 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).

3.1.

In presenza di una doppia conforma affermazione di

responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione
della sentenza d’appello

per relationem

a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo
grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già
esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione
del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza
impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente

254584).

riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato
il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici,
non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di
appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
18

+

19
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione,
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano
una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre
1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n.
13926 del 10 dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

L’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA’ <>

luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel
testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile
soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della
responsabilità dell’imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del
21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2
aprile 2008, CED Cass. n. 239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato
(Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 – 13 febbraio 2013,

19

,…..2E—

20
CED Cass. n. 254025) che «La previsione normativa della regola di
giudizio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento
nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha
introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova
ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di
condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità

I RICORSI
5.

Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli

odierni ricorsi.

RICORSO ABDELGALIL
6.

Il ricorso di ABDELGALIL MOHAMED è, nel suo complesso,

infondato.

6.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

6.1.1. Il diritto di ogni imputato alla traduzione degli atti in lingua
conoscibile è pacifico, ed i giudici di merito non lo hanno, nel caso di
specie, negato: ciò evidenzia la superfluità dei copiosi riferimenti
(normativi e giurisprudenziali, interni e sovranazionali) difensivi a
sostegno dell’esistenza di tale diritto.

6.1.2. E’, tuttavia, evidente che la traduzione non spetti al soggetto
che comprende la lingua italiana.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, precisato che
il diritto accordato all’imputato, che non sia in grado di comprendere la
lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che
obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce
automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell’imputato, ma
dall’oggettiva constatazione dell’impossibilità o difficoltà di comprendere
la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata
(Sez. II, sentenza n. 40660 del 9. – 17. ottobre 2012, CED Cass. n.
253841).
20

dell’imputato».

21

6.1.3.

Può condividersi la necessità che – tenuto conto della

specificità del contenuto degli atti del procedimento penale – il
riferimento alla comprensione della lingua italiana riguardi la lingua
italiana scritta, anche se arricchita dall’impiego di termini giuridici (la cui
comprensione – che, secondo l’id quod plerumque accidit, risulta non
agevole neanche per i soggetti per i quali l’italiano è lingua madre, se

poiché per la spiegazione del loro preciso significato tecnico soccorre
necessariamente la difesa tecnica).

6.1.4.

L’accertamento relativo alla conoscenza, da parte

dell’imputato, della lingua italiana, spetta al giudice di merito,
richiedendo un’indagine di mero fatto, e non è censurabile in sede di
legittimità se motivato correttamente ed esaustivamente (Cass. pen.,
Sez. VI, sentenza n. 28697 del 17 aprile – 17 luglio 2012, CED Cass. n.
253250).

6.1.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto costituisse

dato di fatto certo, perché processualmente acquisito, che l’imputato
ABDELGALIL comprendesse perfettamente la lingua italiana (f. 9 ss.
della sentenza impugnata), all’uopo valorizzando:
– il verbale di arresto del 18 luglio 2006 (dal quale è scaturito altro
procedimento penale), nel quale i CC operanti danno atto che l’imputato
parla e comprende la lingua italiana;

le numerose conversazioni intercettate tra ABDELGALIL ed

interlocutori di lingua italiana (tra cui il coimputato TRUPIANO separatamente giudicato -e la fidanzata LILIANA);
– le risposte date in udienza di convalida, quanto l’imputato, pure
avvalendosi della facoltà di non rispondere – ha fornito in italiano tutti i
dati necessari alla sua identificazione e relativi alla sua condizione
personale, ed ha anche proceduto alla elezione di domicilio (presso lo
studio di un avvocato che all’epoca lo assisteva), mostrando di bene
comprenderne il significato, pure squisitamente tecnico. In quella stessa
sede, il G.I.P. ha personalmente valutato il grado di conoscenza che

21

privi di specifiche conoscenze giuridiche – può ben essere sommaria,

22
l’imputato aveva della lingua italiana, ritenendo non necessaria
l’assistenza dell’interprete (che pure era presente) – senza che risultasse
documentata l’opposizione dell’imputato o del difensore, ovvero la
richiesta di assistenza dell’interprete -, perché l’imputato non aveva
necessità della traduzione degli atti processuali – anche scritti – a lui
diretti, da lui perfettamente comprensibili.

logiche, non contraddittorie, non inficiata da travisamenti (che la difesa
non documenta) e, pertanto, incensurabile in questa sede, ed
assolutamente condivisibile, con la quale in concreto il ricorrente non si
confronta con la dovuta specificità, reiterando in massima parte le
doglianze già costituenti oggetto dell’appello, ed opponendo
argomentazioni manifestamente infondate.

6.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

6.2.1. Il criterio distintivo tra la partecipazione al reato associativo

ed il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel
carattere dell’accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si
concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo
diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente
ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e
preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo dei correi;
al contrario, nella partecipazione al reato associativo l’accordo criminoso
risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la
commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di
un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante
consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma
criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva
commissione dei singoli reati programmati (Cass. pen., Sez. V, sentenza
n. 3340 del 20 gennaio – 15 marzo 1999, CED Cass. n. 212816; Sez. V,
sentenza n. 42635 del 4 ottobre – 3 novembre 2004, CED Cass. n. <
229906).

22

6.1.6. Trattasi di motivazione sorretta da argomentazioni esaurienti,

23

Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
«L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e
il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere
dell’accordo criminoso, che

nel concorso di persone nel reato

continuato si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale,

essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito

esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel
reato associativo

risulta diretto all’attuazione di un più vasto

programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di
delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti,
anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei
singoli reati programmati».

6.2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente

indicato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato
associativo, e ciò la esimeva logicamente (per le ragioni indicate nel § 3
di questa Considerazioni in diritto) dalla necessità di indicare quelle per
le quali riteneva non configurabile il concorso nel reato continuato.

6.2.3. In particolare, la Corte di appello, richiamando integralmente

la sentenza di primo grado (come è senz’altro consentito, ed anzi
fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di
responsabilità: cfr. § 3.1. di queste Considerazioni in diritto) ha
valorizzato (f. 9 ss. della sentenza impugnata), oltre alle intercettazioni,
gli esiti di servizi di appostamento, le risultanze della documentazione
tratta in sequestro e le dichiarazioni accusatorie del coimputato
ABDELFATTAH AFIFI (il quale ha ricostruito in maniera dettagliata la
struttura e le attività dell’associazione de qua, nonché il ruolo dei singoli
sodali, ammettendo di aver fatto fuggire dalla comunità di accoglienza
non meno di duecento ragazzi per conto di ABDELGALIL).
Il dato (dell’elevato numero di ragazzi “gestiti”) trova evidente
conferma nelle conversazioni intercettate, nel corso delle quali1C

23

di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si

24

l’imputato ABDELGALIL dice di aver fatto fuggire più di mille ragazzi: e
proprio l’elevato numero di “fughe” gestite dal sodalizio identificato
conferma che gli associati si muovevano seguendo moduli di
comportamento criminoso prestabilite e consolidati.
I predetti elementi evidenziano, inoltre, adeguatamente la
sussistenza del necessario dolo.

Deve, in proposito, premettersi che l’interpretazione del linguaggio e
del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di
fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al
sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e
delle massime di esperienza (Sez. VI, sentenza n. 11794 dell’ilfebbraio
– 12 marzo 2013, CED Cass. n. 254439).
Pertanto, in sede di legittimità è possibile prospettare una
interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella

proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della
prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il
contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva
ed incontestabile (Sez. VI, sentenza n. 11189 dell’8 – 22 marzo 2012,
CED Cass. n. 252190).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che l’invocato travisamento non
appare sussistente: invero, dalle conversazioni nn. 585 e 586 emerge il
riferimento degli interlocutori alla propria attività («noi», «abbiamo
fatto uscire molta gente») di gruppo consolidato; dalla conversazione n.
698 si evince la preoccupazione di ABDELGALILche la gente venga a
conoscenza delle sue attività, ovvero del fatto che teneva in casa alcuni
minori clandestini fuggitivi: la gente, quindi, non i suoi sodali, come al
contrario pretenderebbe il ricorrente.

6.2.5. Nel complesso, la motivazione della Corte di appello risulta,

pertanto, in parte qua sorretta da argomentazioni esaurienti, logiche,

24

+

6.2.4. Né appare ravvisabile il lamentato travisamento.

25
non contraddittorie, e non inficiata da travisamenti (che la difesa non
documenta) e, pertanto, incensurabile in questa sede.
Attraverso le trascrizioni depositate, la difesa non documenta alcun
travisamento, proponendo soltanto una diversa (e non condivisibile)
interpretazione delle conversazioni intercettate, senza peraltro
confrontarsi, con la necessaria specificità, con la complessiva
motivazione della Corte di appello, finendo in buona misura per

già erano state ritenute prive di fondamento dalla Corte di appello.

6.3. Il terzo motivo è in parte generico e manifestamente infondato,
in parte infondato.

6.3.1. Si è già detto (nel § 2 di queste Considerazioni in diritto) che
la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria
specificità, il che rende il ricorso inammissibile.

6.3.2. Deve aggiungersi che questa Corte Suprema (Sez. I, sentenza
n. 17305 del 28 gennaio – 24 aprile 2008, CED Cass. n. 239613) ha già
ritenuto, con orientamento che merita di essere ribadito, che integra il
reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel
territorio dello Stato la condotta di chi tragga profitto dalla condizione di
illegalità di cittadini stranieri minorenni fuggiti da una struttura di
accoglienza, dopo essere entrati clandestinamente in Italia per
ricongiungersi a parenti, quivi residenti, chiedendo a questi ultimi
somme esorbitanti rispetto alle spese sostenute per l’ospitalità data ai
minori e per le successive spese di viaggio necessarie al
ricongiungimento, a nulla rilevando la circostanza che, data la loro età,
gli stranieri “favoriti” non possano essere espulsi.
Nel caso esaminato, era imputato lo stesso ABDELGALIL MOHAMED,
odierno imputato, che è, pertanto, necessariamente consapevole
dell’orientamento.
La relativa doglianza è, pertanto, infondata.

425

riproporre le censure che già avevano costituito oggetto dell’appello e

26
6.3.3. Peraltro, il rilascio del permesso di soggiorno ai minorenni

extracomunitari cui ha fatto riferimento il difensore postula
l’espletamento di accertamenti sull’identità e le qualità personali di
ciascun interessato, nel caso di specie impediti dalla prematura fuga.
E’ pur vero che il successivo rilascio del permesso di soggiorno
potrebbe avere efficacia retroattiva, ma nel caso di specie le fughe de
quibus risultano avere sempre impedito il successivo rilascio, giammai

efficacia del permesso di soggiorno che in ipotesi avrebbe potuto essere
rilasciato se i minori (o presunti tali) fossero rimasti in comunità, senza
fuggirne.

6.3.4. La Corte di appello (f. 13 ss. della sentenza impugnata) ha

anche illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere le
doglianze formulate nell’atto di appello con riguardo alle connotazioni
dell’ingiustizia del profitto perseguito, ed alla consapevolezza dell’illiceità
delle condotte poste in essere (in relazione alle quali – lo si ripete questa Corte Suprema aveva già avuto modo di affermare la rilevanza
penale delle condotte de quibus proprio in relazione a condotte analoghe
poste in essere dallo stesso odierno imputato).
E, come premesso nei §§ 2.1. ss. di queste Considerazioni in diritto,
è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che – come nella
specie – riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di
appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza
impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le
argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati
accolti.

6.3.4. La doglianza inerente all’erronea od omessa applicazione

dell’art. 47 c.p. ed all’omessa motivazione sul punto è, a sua volta,
inammissibile sia perché dedotta per la prima volta in questa sede
(invero, la relativa doglianza non risulta formulata tra i motivi di appello,
come si evince dal riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza +
impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale

26

documentato, il che rende all’evidenza inutile invocare la possibile

27
di contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o
comunque non corretto), sia perché (come premesso nei §§ 1.4. s. di
queste Considerazioni in diritto) nel giudizio di legittimità il vizio di
motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto
decise dal giudice di merito.
Nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso è stata,

6.4. Anche il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.

6.4.1. Ancora una volta, la Corte di appello, con rilievi esaurienti,
logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede,
richiamando anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in
presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha
compiutamente indicato (f. 16 ss.) le ragioni poste a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, valorizzando elementi desunti dalle
espletate intercettazioni, il cui significato è stato interpretato senza
incorrere negli invocati travisamenti, ed evidenziando le connotazioni
distintive del profitto nei due reati contestati e ritenuti (f. 17 s.).
Con tali rilievi in concreto il ricorrente non si confronta, reiterando,
più o meno pedissequamente, le doglianze già costituenti oggetto
dell’atto di appello, senza tenere conto, con la dovuta specificità, delle
contrarie argomentazioni opposte dalla Corte di appello.

6.4.2.

Va per completezza escluso, d’ufficio (pur in difetto di una

doglianza ad hoc: il tema è stato, tuttavia, affrontato dal difensore nel
corso della conclusiva discussione orale, ed attiene comunque alla
corretta qualificazione dei fatti, ed il ricorso non è integralmente
inammissibile, il che legittimerebbe l’esercizio di poteri officiosi), che tra
le fattispecie di cui agli artt. 629 c.p. e 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del
1998 sussista un rapporto di specialità.
In argomento, deve premettersi che, come autorevolmente chiarito
dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 47164
del 20 dicembre 2005, Marino, n.m. sul punto; nel medesimo senso, Sez.

27

comunque, decisa correttamente dalla Corte di appello.

28
II, sentenza n. 10994 del 6 dicembre 2012 – 8 marzo 2013, CED Cass. n.
255174), i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di
fondamento normativo (perché l’inciso finale dell’art. 15 c.p. allude
evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme
incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì,
talora l’applicazione della norma generale, anziché di quella speciale,
considerata sussidiaria), ma si riferiscono appunto solo a casi
determinati, non generalizzabili. I giudizi di valore che i criteri di

assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in
contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di
determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili
valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale.
Ciò premesso, le figure di reato in questione non tutelano soltanto
beni diversi (rispettivamente, l’inviolabilità del patrimonio e della libertà
personale per quanto riguarda l’art. 629 c.p.; la sicurezza interna,
messa a repentaglio dal favoreggiamento dell’illegale permanenza di
stranieri nel territorio dello Stato, per quanto riguarda l’altra
disposizione), ma sono anche caratterizzate da condotte diverse (non
riguardando, quindi, lo «stesso fatto»), poiché l’una è integrata da
violenze o minacce finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto, l’altra da
condotte – anche atipiche – di favoreggiamento della permanenza sul
territorio dello Stato in stranieri extracomunitari in violazione del T.U.
sull’immigrazione, al fine di trarne un ingiusto profitto, parzialmente
coincidenti soltanto quanto al fine di profitto, peraltro comune a
numerosi altri illeciti.

Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
«I reati di cui agli artt. 629 c.p. e 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del
1998 possono concorrere, in quanto le relative fattispecie incriminatrici
sono poste a tutela di beni diversi ed intévrate da condotte differenti».

RICORSO DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED

7. Il ricorso di DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED è integralmente
inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

28

4

..

29

7.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

7.1.1. Il ricorrente richiama, a fondamento delle proprie doglianze,
brani di conversazioni intercettate che non riporta integralmente né
allega (come si è visto essere necessario per documentare eventuali

7.1.2. Ciò premesso, il denunciato vizio (che si risolve in censure alla
adeguatezza della motivazione della Corte di appello, soltanto
conseguentemente risultando lamentata violazione e falsa applicazione
della legge penale) si risolve in una critica di merito all’apprezzamento
probatorio delle acquisite risultanze (dettagliatamente riepilogate e
correttamente valutate dalla Corte di appello a f. 27 ss. della sentenza
impugnata) sulle quali è stata fondata l’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni
della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed
indenni da vizi logici rilevabili in questa sede.

7.1.3. La difesa si limita, pertanto, a contrapporre genericamente
alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di
appello una propria congetturale versione, pretendendo in particolare di
sostituire la propria interpretazione delle conversazioni intercettazioni
(peraltro, soltanto parzialmente richiamate, secondo convenienza
difensiva, e senza documentare travisamenti) a quella della Corte di
appello (in proposito, valgono i rilievi di cui al § 6.2.4. di queste
Considerazioni in diritto), senza peraltro confrontarsi, con la necessaria
specificità, con la complessiva motivazione della Corte di appello,
finendo in buona misura per riproporre le censure che già avevano
costituito oggetto dell’appello e già erano state motivatamente ritenute
prive di fondamento dalla Corte, come si è già visto in relazione alle
analoghe doglianze formulata nell’interesse del coimputato ABDELGALIL
(§ 6.2. ss. di queste Considerazioni in diritto).

29

travisamenti: cfr. § 1.1.1. ss. di queste Considerazioni in diritto»).

30
7.2. – 7.3. Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere
esaminati congiuntamente) sono generici e manifestamente infondati.

7.2.1. – 7.3.1. Anche in questo caso, le doglianze difensive
appaiono estremamente generiche e reiterative di quelle costituenti
oggetto dell’appello e già motivatamente disattese dalla Corte di
appello, come si è già visto in relazione alle analoghe doglianze

6.4. SS. di queste Considerazioni indiritto).

7.4. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.

7.4.1. Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini
della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così,
da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 10 febbraio 2011,
CED Cass. n. 249163).

7.4.2. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte
di appello valorizzando, ai fini del diniego, l’assenza di profili di
meritevolezza (in verità non desumibili neanche dal richiamato
comportamento processuale, limitato al rispetto dei propri doveri all’atto
dell’arresto, ed all’opzione di rispondere all’interrogatorio di garanzia, di
per sé neutra ai fini de quibus) ed i precedenti penali dell’imputato (il
riferimento è ad una condanna per reati in materia di sostanze
stupefacenti, motivatamente ritenuta sintomatica dell’inclinazione
dell’imputato a versare nell’illecito, traendo facili guadagni da attività
criminose).

RICORSO TRABELSI JIHAD
8. Il ricorso di TRABELSI JIHAD è, nel suo complesso, infondato.

30

)L-

formulata nell’interesse del coimputato ABDELGALIL (cfr. §§ 6.3. ss e

31

8.1. Il primo motivo è infondato.

8.1.1. La difesa aveva chiesto in appello l’applicazione dell’indulto in
relazione alla pena inflittagli in continuazione in relazione al reato di cui
al capo D), commesso tra il 20 ed il 21 aprile 2006, ma, a parere della
Corte di appello, la richiesta era inaccoglibile, «poiché l’indulto, pur

reclusione inflitti per l’imputazione suindicata, dovrebbe essere revocato
d’ufficio non appena sarà passata in giudicato la pronunzia di condanna
per gli altri reati per cui si procede a carico dell’imputato».

8.1.2. Questa Corte Suprema, in relazione all’indulto concesso con il
d.P.R. n. 394 del 1990, ha già ritenuto che

«nei casi di indulto

soggetto a revoca per successiva condanna, la già verificatasi condizione
risolutiva rende l’indulto inapplicabile anche nelle ipotesi in cui il
beneficio non sia stato ancora formalmente concesso»

(Sez. I,

sentenza n. 467 del 24 gennaio 1996, CED Cass. n. 204011; Sez. I,
sentenza n. 1146 del 24 febbraio 2005, CED Cass. n. 201023),
valorizzando

«la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di

dichiarare giudizialmente l’applicazione di un condono in relazione al
quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio» (Sez. I,
sentenza n. 1877 del 27 aprile 1994, CED Cass. n. 198184).
Questo principio è stato ribadito anche in relazione all’indulto
concesso dalla L. n. 241 del 2006, «risultando evidente che sarebbe,

comunque, inutiliter data la eventuale declaratoria del condono, seguita
dalla doverosa, contestuale revoca del beneficio in presenza della
condizione di legge» (Sez. I, sentenza n. 15462 del 31 marzo 2010,
CED Cass. n. 246842).

8.1.3. A questo principio si è, implicitamente ma correttamente,
attenuta la Corte di appello.

8.1.4. D’altro canto, non avendo il ricorrente formulato ricorso per
cassazione in relazione alle affermazioni di responsabilità inerenti ai

31

essendo astrattamente concedibile limitatamente ai tre mesi di

32

reati contestatigli ed accertati come in premessa riepilogato, risulta allo
stato senz’altro attuale il presupposto (passaggio in giudicato
dell’affermazione di responsabilità in ordine alla commissione di altri
reati oltre a quelli “indultabili”, atto a legittimare la revoca del beneficio
de quo) valorizzato dalla Corte di appello ai fini del diniego della

concessione del chiesto indulto parziale.

8.2.1. Va naturalmente ribadito il principio già affermato nel § 7.4.1.

di queste Considerazioni in diritto, con la doverosa precisazione che le
attenuanti generiche sono circostanze attenuanti, e non scriminanti od
esimenti, come, al contrario, in più punti le qualifica il ricorso.

8.2.2. Ad esso si è correttamente conformata la Corte di appello

valorizzando, ai fini del diniego, il ruolo fondamentale svolto
dall’imputato nell’ambito dell’associazione per delinquere

de qua,

approfittando dell’ospitalità in comunità, e la reiterazione delle condotte
illecite de quibus, nonché l’atteggiamento processuale, motivatamente
ritenuto sintomatico di mancata resipiscenza, e comunque non
collaborativo.

8.2.3. L’assenza di profili di meritevolezza emerge anche dal ricorso,

che si limita a richiamare un comportamento processuale limitato al
rispetto dei propri doveri (quanto al rispetto delle misure cautelari
coercitive emesse in danno dell’imputato).

8.2.4. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a

fronte delle estremamente generiche doglianze difensive, la Corte di
appello (f. 26) ha valorizzato ancora una volta la gravità dei fatti
commessi e la rilevanza del ruolo ricoperto dall’imputato nell’ambito del
gruppo criminoso, che non avrebbe concretamente potuto operare senza
il suo apporto.

32

8.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

33
8.2.5. In proposito, a parere del collegio deve ritenersi, in accordo
con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte Suprema,
legittima la doppia valutazione dello stesso elemento purché operata a
fini diversi e, proprio in relazione ai rapporti tra commisurazione della
pena in senso stretto e attenuanti generiche, la maggioranza delle
sentenze di questo Supremo Collegio ritiene che gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p. possano essere presi in considerazione dal giudice sia

attenuanti generiche (Sez. IV, sentenza n. 35930 del 27 giugno 2002,
CED Cass. n. 222351; in precedenza, cfr. Cass. 13 gennaio 1984, in Riv.
pen. 1985, 93; Cass. 23 novembre 1983, ivi, 1984, 858; Cass. 7 luglio
1982, ivi 1983, 635).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
«Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la
gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già prese in
considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso
elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità».

LE STATUIZIONI ACCESSORIE
9. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso di DEBBICHE
HELMI BEN MOHAMED comporta, ai sensi dell’alt 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il
ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di dette
colpe – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a
titolo di sanzione pecuniaria.

9.1. L’infondatezza, nel loro complesso, dei ricorsi di ABDELGALIL
MOHAMED e TRABELSI JIHAD comporta la condanna dei predetti le
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

33

per determinare la pena base, sia per concedere o escludere le

34

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ABDELGALIL MOHAMED e di TRABELSI JIHAD, che
condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara inammissibile il
ricorso di DEBBICHE HELMI BEN MOHAMED che condanna al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 11 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA