Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 933 del 06/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 933 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GARBIN MASSIMILIANO N. IL 17/10/1991
avverso la sentenza n. 528/2011 TRIBUNALE di TREVISO, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
Garbin Massimiliano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
del 5/10/2011, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed C 500,00 di multa
per il reato di cui agli artt.: a) 110, 112 comma 1 n. 4, 624 bis, 625 nn. 2 e 5
cod pen.; b) 110, 112 comma 1 n. 4), 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.; c) 110,
112 comma 1 n. 4, 624 bis, 625 nn. 2, 5 cod. pen.; d) 110, 112 comma 1 nn. 1
e 4, c. 2, legge 110/75, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,

motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento alle risultanze
processuali e degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione poiché
manifestamente infondata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, lì 6 novembre 2012

Il Consigliere estensore

comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA