Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9325 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9325 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUPPONE ERNESTO SEBASTIANO N. IL 18/06/1978
avverso la sentenza n. 1117/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
Atuh-lu o
che ha concluso per

_

• e

l

Udit i difensor Avv. r

R_o

oeut

Data Udienza: 30/01/2014

19524/2013

Con Sentenza emessa il 21/4/2011 il Tribunale di Lecce dichiarava
Cuppone Ernesto colpevole del reato di cui all’art. 186 comma primo e
secondo C.d.S. (per aver guidato la propria autovettura in stato di
manifesta ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, con un
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I; in Gallipoli il 25/7/2009), e pertanto
lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed 2.000,00 di
ammenda oltre al pagamento delle spese processuali; il Tribunale
disponeva altresi la sospensione della patente di guida del Cuppone per
la durata di anni uno e concedeva i benefici di legge; con la medesima
sentenza veniva infine ordinata la confisca dell’autovettura in sequestro.
La Corte di appello confermava la ritenuta responsabilità e la pena
inflitta.
Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa,
argomentando la non attendibilità del test effettuato dall’imputato che
pochi minuti prima del primo accertamento aveva assunto un
medicinale, il Ventolyn Spray, spruzzandolo nel cavo orale in modo tale
da falsare i risultati dell’accertamento; l’assunzione era stata minore
nell’intervallo tra le due prove e perciò il risultato della seconda prova
era inferiore. Si duole poi della mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e del fatto che la corte di appello gli abbia negato il
lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Tutte le questioni con il medesimo sollevato hanno trovato puntuale e attento
esame da parte della Corte di appello. Circa l’uso del Ventolyn è stato rilevato
come non fosse possibile prendere in considerazione la tesi della pretesa
influenza del farmaco dal momento che nessuna prova è stata fornita della
effettiva assunzione del medesimo prima e durante l’esame, da parte de
Cuppone, che alla pg operante nulla ebbe a riferire circa tale non irrilevante
circostanza da nessun dato processuale emergente con certezza.
La valutazione circa la non concessione delle attenuanti generiche è stata
correttamente motivata per relationem a quanto già ritenuto dal giudice di
primo grado, non avendo l’appello evidenziato elementi a favore; tali elementi
il ricorrente cerca di introdurre in questa sede ma alla loro considerazione è di
ostacolo il noto limite del giudizio di legittimità che non consente di sostituirsi
con proprie valutazioni a quelle del giudice di merito.
L’attuale ricorso non fornisce argomenti che si pongano in connessione
dialettica con le motivazioni della sentenza impugnata relative a tali punti,
come sopra sinteticamente riportate, e risulta pertanto inammissibile.

2

RITENUTO IN FATTO

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 30.1.2014.

Quanto al lavoro sostitutivo, il motivo è infondato; non è infatti censurabile
la sentenza impugnata che non ha concesso tale beneficio, sia pure dovendosi
parzialmente correggere la motivazione resa dalla Corte di appello dal
momento che ciò che rileva non è soltanto la ritenuta tardività della richiesta,
formulata con i motivi di appello, ma altresì la circostanza che non vi è stata
accettazione della maggiore pena-base di cui alla nuova normativa atteso che,
come già ritenuto da questa stessa sezione con la sentenza del 19.7.2012
n.37997, Dossetto Rv. 254369, “In tema di guida in stato di ebbrezza, è
legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proposta in relazione a
fatto commesso nella previgente normativa, qualora essa sia tardiva e difetti di
un’esplicita e contestuale accettazione dell’applicazione della maggior pena
base prevista dalla predetta novella legislativa (da sei mesi ad un anno di
arresto), necessaria per scongiurare la violazione del principio della “reformatio
in peius”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA