Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9320 del 20/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9320 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGNONI MAURO N. IL 29/01/1963
avverso la sentenza n. 16380/2014 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 20/01/2016

Fatto e diritto
Pagnoni Mauro ha proposto a mezzo difensore ricorso per Cassazione avverso la sentenza di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Brescia
in data 28.11.2014 per il reato di cui all’ art. 186 co 2 lett c) e 2 bis e 2 sexies c.d.s. per guida in stato
di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 (1,99 g/1) in conseguenza della quale
provocava incidente stradale.
Ha dedotto a sostegno del ricorso i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per omessa

stata effettuata la notifica solo all’altro codifensore avv Andrea Arcai, 2) violazione della legge penale
quanto alla revoca della patente. Poichè la proposta concordata e ratificata dal giudice prevedeva il
riconoscimento delle attenuanti generiche in modo equivalente alle aggravanti contestate, fra cui quella
di cui all’art. 186 co 2 bis ovvero la causazione di sinistro stradale, rileva la difesa che l’eliminazione
di tale aggravante per effetto del giudizio di equivalenza non consente la revoca della patente di guida,
sanzione amministrativa accessoria prevista proprio in presenza di tale aggravante. 3) il difensore del
ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. 186 co 2 bis che prevede la revoca
automatica della patente di guida come sanzione accessoria nel caso venga accertato un tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/1 e sia stato provocato un incidente.
Osserva la difesa che nel caso in esame il Pagnoni aveva sbattuto con l’auto contro un palo senza
riportare alcuna lesione personale, provocando danni solo all’autovettura, che in un caso del genere in
cui in conseguenza del sinistro stradale non erano stati coinvolti altri veicoli e non erano stata riportate
lesioni dal conducente che lo aveva provocato, tale sanzione appariva eccessiva ed ingiustamente
restrittiva del diritto alla libera circolazione. Di conseguenza la revoca automatica della patente in
conseguenza di incidenti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze prodotte, senza poter
valutare caso per caso la necessità di tale sanzione in base alla gravità della condotta di guida,
produceva una ingiustificata lesione del diritto alla mobilità obbligando i soggetti destinatari della
revoca a sostenere un altro esame del tutto inutile in quanto non era messa in discussione la capacità di
guida del soggetto.
Peraltro, osserva la difesa, tale sanzione è prevista in situazioni meno gravi da altre condotte
contemplate dal c.d.s., che, benché più gravi, non comportano la revoca ma solo la sospensione della
patente.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo,premesso che il rito speciale ex art. 444 ss c.p.p. comporta la rinuncia a far
valere questioni di nullità, si osserva, ad ogni buon conto, che l’omessa notifica ad uno dei codifensori
produce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della

notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del 28.11.2014 al difensore avv Sergio Arcai, essendo

sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o
del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all’omessa notifica dell’avviso di udienza del
giudizio d’appello ad uno dei codifensori dell’imputato).

ez. 6,

n. 10607 del 23/02/2010 Ud. (dep. 17/03/2010) Rv. 246542.
Altrettanto infondato è il secondo motivo concernente l’esclusione della sanzione accessoria della
revoca della patente di guida per effetto del giudizio di equivalenza fra l’aggravante di cui all’art. 186 co
2 bis c.d.s l’aver provocato per effetto dello stato di ebbrezza nell’ipotesi prevista dall’art. 186 co 2 lett

secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come
obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere
disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza
ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto
giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata
aggravante. ez. 4, n. 17679 del 20/03/2014 Cc. (dep. 23/04/2014) Rv. 259232
Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015 Ud. (dep. 20/02/2015 ) Rv. 262446
Manifestamente infondata è infine la questione di incostituzionalità attesa la non omogeneità della
situazioni evocate dal ricorrente ai fini della dedotta incostituzionalità con riferimento al principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20.1..2016

c) un incidente stradale e le attenuanti generiche, alla stregua del costante orientamento di legittimità

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