Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 932 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 932 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO DOMENICO N. IL 20/08/1964
avverso la sentenza n. 8105/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 01/12/2016

22470/16
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato Domenico FERRARO ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che – in riforma di quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 30.4.2014, appellata dallo stesso imputato, che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 – ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione degli artt. 133 e 62bis c.p. in relazione
alla mancata applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche, tenuto conto
degli indici costituiti dalla natura dei motivi a delinquere e della scarsa partecipazione al fatto.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1.12.2016

Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla motivazione resa in ordine
alla congruità della pena, con la quale non si confronta in alcun modo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA