Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 932 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 932 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARO DOMENICO N. IL 20/08/1964
avverso la sentenza n. 8105/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 01/12/2016
22470/16
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato Domenico FERRARO ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che – in riforma di quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 30.4.2014, appellata dallo stesso imputato, che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 – ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione degli artt. 133 e 62bis c.p. in relazione
alla mancata applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche, tenuto conto
degli indici costituiti dalla natura dei motivi a delinquere e della scarsa partecipazione al fatto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1.12.2016
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla motivazione resa in ordine
alla congruità della pena, con la quale non si confronta in alcun modo.