Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9318 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9318 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAGNARO LEONARDO N. IL 07/12/1974
avverso la sentenza n. 3611/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
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Udito il Procuratore Generale in persona del pott.
che ha concluso per
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R,1 íA,e,142,ut,u4[ ~ 01.-,r)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

1~-<2ccA.Q X RITENUTO IN FATTO 1. Stagnaro Leonardo veniva condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di ebbrezza (constatato dai verbalizzanti in base a dati sintomatici) dopo aver provocato un incidente (riportando anche lesioni personali e condotto quindi in ospedale) mentre era alla guida di un motociclo con un passeggero trasportato. Il Tribunale, in particolare, riteneva configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, in relazione al reato di rifiuto dell'accertamento stru- 2. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Genova confermava l'impugnata decisione. La dinamica dei fatti era stata così ricostruita dai giudici di merito: lo Stagnaro guidava un motociclo con a bordo un passeggero, aveva provocato un incidente, e, avendo riportato lesioni, era stato condotto presso una struttura ospedaliera rifiutando poi ripetutamente di sottoporsi agli accertamenti per verificare eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nell'organismo; la richiesta di tale accertamento era stata rivolta dai verbalizzanti allo Stagnaro avuto riguardo alle condizioni in cui costui si trovava, e cioè alitosi alcolica e disarmonia psico-fisica. All'udienza di discussione nel giudizio di primo grado il difensore dell'imputato aveva prodotto un documento al fine di dimostrare che in un secondo momento, dopo l'iniziale rifiuto, lo Stagnaro si era poi sottoposto all'accertamento strumentale. 3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) non vi sarebbe certezza che alla guida del motociclo si trovasse lo Stagnaro; 2-3) mancata assunzione di prova decisiva perché il documento prodotto già in primo grado era un certificato del Pronto Soccorso di Lavagna da cui sui rilevava che successivamente lo Stagnaro si era sottoposto al test; 4) insussistenza dei presupposti per l'aggravante del comma 2-bis dell'art. 186 del codice della strada perché non sarebbero state accertate le modalità dell'incidente e quindi non vi sarebbe la prova dell'ascrivibilità dello stesso al comportamento dello Stagnaro; 5) detta aggravante non sarebbe applicabile per il caso del rifiuto ma solo per il reato di guida in stato di ebbrezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Preliminarmente è opportuno sottolineare che allo stato non risulta maturata la prescrizione del reato: ed invero, dalla sentenza del Tribunale si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi sono stati due rinvii per l'astensione del difensore dello Stagnaro dalle udienze in adesione allo sciopero proclamato dalla categoria, per cui il termine prescrizionale, tenuto conto della sospensione del suo decorso per i periodi dei rinvii, verrà a scadenza in epoca successiva all'odierna udienza. 5. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. 5.1 Quanto al primo motivo, si tratta di valutazioni probatorie, incensurabili in questa sede mentale per la rilevazione del tasso alcolemico nell'organismo. non presentando alcuna connotazione di illogicità: i giudici di merito - circa la individuazione dello Stagnaro quale conducente del motociclo - hanno richiamato quanto riferito dai verbalizzanti, non mancando di sottolineare altresì che il passeggero del veicolo stesso aveva la patente sospesa. 5.2. Per quel che riguarda il secondo ed il terzo motivo - strettamente connessi - a prescindere da qualsiasi considerazione circa la valenza da attribuire alla documentazione prodotta al riguardo in giudizio dalla difesa dell'imputato, è assorbente la considerazione che, come precisa- "il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti)"[in termini, Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013 Ud. - dep. 06/02/2013 - Rv. 254792]. 5.3. Anche le doglianze oggetto del quarto motivo si presentano come meramente rivalutative degli apprezzamenti dei giudici di merito del compendio probatorio acquisito; "ad abundantiam" è sufficiente osservare che: 1) quanto alla nozione di incidente, è già stato precisato in giurisprudenza che ai fini dell'aggravante in argomento per incidente deve intendersi "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (in termini, Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 Ud. - dep. 06/12/2012 - Rv. 253921); 2) poiché era lo Stagnaro alla guida del motociclo, non possono esservi dubbi che fu lui a provocare l'incidente (non risultando il coinvolgimento di altri veicoli). 5.4. Infondato è infine anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, dovendo ritenersi configurabile l'aggravante in questione anche nel caso di reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Ed invero, il richiamo del settimo comma dell'art. 186 del codice della strada alle pene di cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, deve necessariamente comprendere anche l'aggravante "de qua" perché il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse. 6. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 14 novembre 2013 Il Presidente Il Consi liere estensore (Pietro Antonio Sirena) (Vi cenzo Romis) btA2A.,.41,.0 (10(.A.A.4\ ì to da questa Corte, ai fini del reato di rifiuto non rileva un eventuale successivo ripensamento:

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