Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9317 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9317 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
FABRELLO LUCA

n. il 21.12.1970

avverso la sentenza n. 81/13 della Corte d’appello di Venezia del
16.01.2013.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO

FABRELLO Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’appello di Venezia di conferma della sentenza di condanna emessa
nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Vicenza il 9.11.2007 in ordine al
delitto di omicidio colposo.
In breve la contestazione: il FABRELLO, dopo aver partecipato insieme al
Rinaldo Zampieri alle operazioni di carico di materiali ferrosi, fra i quali la
cabina di un veicolo commerciale, sul cassone di un autocarro, per colpa,
consistita in imprudenza ed imperizia, aveva manovrato erroneamente la leva
del comando del sistema idraulico di “scarramento” spostando il cassone che
avrebbe dovuto essere caricato sul pianale del mezzo in direzione opposta, di
tal che, lo Zampieri, che in quel momento si trovava tra il cassone ed il portone
del capannone da cui era stato prelevato il materiale ferroso, subiva lo
schiacciamento del torace che ne cagionava la morte.
La Corte in sentenza evidenzia, come emerso in primo grado sulla base di un
accertamento del C.T.0 del P.M., che la dinamica dell’infortunio non è dipesa da
un malfunzionamento di carattere meccanico. Si è raggiunta la certezza che lo
scivolamento del cassone dell’automezzo è stato dovuto ad un errore
dell’operatore, cioè il FABRELLO„ che, probabilmente la scarsa
dimestichezza con tali operazioni, ha manovrato la leva del comando di
movimentazione del piano di carico in senso inverso a quello necessario a
determinare il riposizionamento in piano orizzontale del carico. Tale manovra è
durata all’incirca 19 secondi e per tutto questo tempo la valvola di
movimentazione è stata mantenuta nella posizione di comando di arretramento
del cassone provocando l’avvicinamento del cassone e lo schiacciamento dello
Zampieri.
Con il primo motivo si denunciano mancanza di motivazione ed erronea o
omessa valutazione delle prove.
Si espone che la Corte non ha tenuto in conto i dubbi e le contestazioni sul
reale svolgimento dei fatti prospettati dalla Difesa nell’atto di appello. I giudici
del gravame hanno posto quali presupposti del loro ragionamento due
circostanze non condivisibili in quanto antitetiche: 1) che il Fabrello non abbia
concordato la manovra con la vittima; 2) che non abbia seguito l’operazione per
verificarne la correttezza per ben 19 secondiSi argomenta che appare del tutto inverosimile sia che l’imputato non abbia
concordato la manovra con lo Zampieri, sia che abbia seguito l’operazione in
corso per verificarne la correttezza per ben 19 secondi.

L

Con il secondo motivo si eccepisce l’inesistenza e4contraddit one a

nes

causale. La Corte del merito, facendo proprie le conclusioni dell’ausiliario del
P.M., ha evidenziato che l’imputato avrebbe errato indirizzando la leva nella
posizione sbagliata rispetto alla manovra che voleva porre in essere, ma, si
obietta, il nesso causale evidenziato dalla perizia meccanica e da quella medica
appare tutt’altro che provato, e la dinamica descritta dalla prima contrasta con
quella della seconda. Infatti, la perizia medica afferma che si tratta di una

contundente..” e che “..trattasi di lesioni che danno ragione della morte ma
anche della rapidità con cui la stessa si è verificata”. Se tutto ciò è verolp:~
possibile che la manovra indicata nella perizia, asseritamente eseguita
dall’imputato per la durata di 19 secondi, possa essere considerata compatibile
con una morte istantanea dello Zampieri. Se tale è stato il lasso di tempo della
manovra la vittima ben avrebbe potuto spostarsi per tempo dal raggio di azione
del cassone. Quindi le due perizie non sono idonee a confermare la medesima
dinamica dei fatti. La Corte non ha preso in esame la possibile spiegazione
indicata dalla difesa dell’imputato nell’atto di appello, e cioè: se da una parte è
vero che l’impianto delle leve manovratrici del cassone era funzionante, d’altro
canto è altrettanto ipotizzabile che le leve non siano state adeguatamente
riposizionate dallo stesso Zampieri subito dopo la manovra di recupero parziale
del cassone, per poter creare lo spazio per chiudere il portone del capannone, o
possvo non essere state poste in posizione di sicurezza. Rimane oscuro, ed
inficia l’asserita ricostruzione dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio, avanzata
dalla Corte territoriale, il motivo per cui, nonostante l’operazione di carico fosse
terminata, ed il portone chiuso(e ne è” prova lo sfondamento dello stesso da
parte del cassone) lo Zampieri fosse restato nella parte posteriore del cassone
già chiuso, ovvero perché vi si fosse attardato dietro. Resta certa per il
ricorrente la grave imprudenza della vittima, non prevedibile,
Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio “al di la di ogni
ragionevole dubbio” attese le perplessità evidenziate circa la dinamica
dell’infortunio e la condotta gravemente imprudente della vittima, non essendo
stata attuata alcuna verifica di eventuali fattori causali alternativi che possano
costituire elementi di smentita della ricostruzione ritenuta in sentenza.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi esposti, di cui alcuni, risolvendosi in censure in fatto della sentenza
impugnata, non sono consentiti in questa sede, sono, comunque, infondati, e
determinano il rigetto del ricorso.

“Iesività…compatibile con un trauma da schiacciamento prodotto da un corpo

Questa Corte è chiamata a controllare se i giudici del merito, una volta
cx.4….‘rerificato
dell , evento,
se l’attività umana
.i~
accertata la causa materiale
abbia interferito sulla produzione dell’evento; se l’ imputato, con la sua
condotta, abbia in qualche modo contribuito al verificarsi del gravissimo
incidente che ha provocato la morte dello Zampieri, nel senso che, senza il suo
intervento, l’evento medesimo non si sarebbe verificato. E se hanno risposto al
quesito se la condotta del FABRELLO abbia avuto efficienza causale sul

costituisce, nel complesso accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità,
il secondo tassello dell’indagine. Accertata l’esistenza della causalità materiale
(nei termini in precedenza indicati) l’accertamento della causalità giuridica
richiede che si accerti se la condotta dell’uomo abbia contribuito al verificarsi
dell’evento.
Orbene, quanto alla causalità materiale, il giudizio espresso dalla Corte del
merito è pienamente condivisibile, laddove ha evidenziato che non sussistono
dubbi di sorta: lo schiacciamento del torace della persona offesa, che al
momento del sinistro si trovava tra il portone di ferro del capannone e la parte
retrostante dell’autocarro, è stato determinato dallo slittamento del cassone del
camion all’indietro verso il portone che ha investito in pieno lo Zampieri.
L’autopsia si è espressa in termini di certezza sia in ordine alla causa del
decesso, imputabile a trauma da schiacciamento toracico, 4 sia con riferimento
alla esistenza di un comprovato nesso di causalità con la dinamica relativa
all’attività lavorativa in atto in quel momento.
Quanto alla causalità della condotta i giudici del merito hanno concluso che,
esclusa la presenza di terzi soggetti e di vizi meccanici (in tal senso in modo
incontrovertibilmente accertato dalla consulenza), l’arretramento del cassone
dal veicolo ed il conseguente schiacciamento della vittima sono stati determinati
da un’errata manovra dell’imputato, verosimilmente postosi alla guida del
mezzo essendo sorta la necessità di spostare il camion in altro punto del
capannone.
Dunque, lo scivolamento del cassone dell’automezzo all’indietro è stato dovuto
ad un errore dell’operatore che, titolare di una posizione di garanzia verso il
compagno di lavoro, accingendosi egli ad effettuare una manovra che
comportava il movimento del cassone e, quindi, pericolosa, non solo non ha
concordato con lui tale manovra, ma non ha accertato dove effettivamente si
trovasse il compagno nel momento in cui ha errato ad azionare la leva che
comanda il movimento del cassone in senso inverso a quello necessario a
determinare il riposizionamento in piano orizzontale del carico.
— i-? —

verificarsi dell’evento (causalità della condotta). La causalità della condotta

Da parte del ricorrente si è evocato il principio dell “al di là di ogni ragionevole
dubbio” si osserva che tale principio ha messo definitivamente in crisi
:
quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi
ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che
conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre.
Ciò non è più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo
deve ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che
conduce all’assoluzione dell’imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su
questa ipotesi alternativa non sia ragionevole – deve cioè trattarsi di ipotesi non
plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma- (V. Sez. 4, Sentenza n.
48320 del 12/11/2009 Ud. RV245879).
Nel caso di specie in relazione alla diversa ricostruzione del fatto operato dalla
Difesa il dubbio non è ragionevole per la non plausibilità della versione
difensiva.
Innanzitutto, è un dato di fatto acquisito pacificamente che lo Zampieri si fosse
trovato al di dietro del cassone di carico del camion in quanto stava chiudendo
il portone del capannone; erra quindi il ricorrente nel rilevare che il portone era
già chiuso; pertanto vi era uno specifico motivo, contrariamente a quanto opina
il FABRELLO, per cui la persona offesa si fosse trattenuto in quel posto, e,
dunque, la ragione di tale presenza è ragionevolmente spiegata dalla sentenza.
Inoltre, proprio in considerazione del fatto che la chiusura del portone
richiedeva del tempo, sia pure minimo ma apprezzabile in termini di secondi, è
anche ragionevolmente spiegato perché lo Zampieri, stando di spalle al camion,
non si fosse accorto dello slittamento del cassone verso di lui. La censura
avente ad oggetto la denunciata contraddizione tra i risultati della perizia
medico-legale e quella tecnica non coglie nel segno
Così delineata la ricostruzione del fatto in termini di ragionevole certezza, va
altresì disattesa la censura rivolta alla impugnata sentenza per non aver
considerato il comportamento disattento, negligente della vittima quale causa di
interruzione del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento.
Si è già detto che il FABRELLO era titolare di una posizione di garanzia verso il
suo compagno di lavoro, assunta di fatto per essersi offerto spontaneamente di
spostare il camion da quell’ingresso del capannone azionando le leve che
comandano il movimento del cassone, pur consapevole di non aver
dimestichezza con tali operazioni; ora, posto che la posizione dello Zampieri al
di dietro del camion era necessitata dall’esigenza di chiudere il portone del
capannone, la regola cautelare che avrebbe dovuto osservare l’imputato era
quella di concordare la manovra di spostamento del camion con il c mpagno di

– “5— –

I

lavoro, oppure attendere che questi si spostasse da quel posto per poi iniziare,
la manovra de qua. E’ condivisibile, quindi, la decisione sul punto dei giudici di
merito nel non rilevare nel comportamento della persona offesa alcuna causa
interruttiva del nesso di causalità come delineato, avendo questi riposto
nell’imputato l’affidamento che compisse la manovra anzidetta rispettando
quelle regole cautelari, di comune esperienza, evidenziate.
Non è dunque vera l’asserzione del ricorrente secondo cui la Corte non avrebbe

quelli prospettati non ingenerano affatto il ragionevole dubbio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2013.

verificato la possibile esistenza di fattori causali alternativi, considerato che

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