Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9315 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9315 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALADINI ERSILIO N. IL 25/06/1962
avverso la sentenza n. 2362/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
_ot, 3u 4A L.,/\
che ha concluso per R AA ,,,

tk euvj.e..k e 41.7b e.)-et

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

AA,

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Paladini Ersilio veniva condannato dal Tribunale di Milano alla pena di un anno di reclusione
ed euro 3.000,00 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti, previo riconoscimento
dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90.

2. La Corte d’Appello di quella città confermava tale decisione ritenendo del tutto provata, sulla

3. Ricorre per cassazione il Paladini prospettando la tesi della destinazione della droga ad uso
personale, muovendo dal rilievo che la Corte ha anche affermato che il principio attivo
dell’hashish non aveva particolare significatività.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale ha evidenziato l’acquisito compendio probatorio ed ha ritenuto che le circostanze fattuali acclarate fossero inequivocabilmente rivelatrici della destinazione della droga
sequestrata ad attività di spaccio, sottolineando in particolare che il Paladini era stato sorpreso
sulla pubblica via ed in ora notturna, in possesso di 7 stecche di hashish, ciascuna con efficacia
drogante e quindi già predisposte per la cessione ad almeno sette consumatori.
Orbene appare di tutta evidenza l’infondatezza della prospettata tesi difensiva – peraltro formulata con argomentazioni generiche ed assertive, ai limiti della inammissibilità – circa l’asserita destinazione della droga all’uso personale del Paladini: si tratta invero di deduzioni che attengono a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito che la Corte distrettuale ha ancorato a specifiche risultanze processuali puntualmente richiamate, in tal modo dando adeguatamente conto della ritenuta finalità di spaccio. Per mera completezza argomentativa appare
opportuno evidenziare ulteriormente che, per consolidata giurisprudenza, indici della finalità di
spaccio possono essere la quantità, qualità e composizione della sostanza (“ex plurimis”, Sez.
6, n. 6282 del 19/04/2000 Ud. – dep. 29/05/2000 – Rv. 216315); e ciò anche dopo la novella
di cui alla legge n. 49 del 2006 (cfr. Sez. 4, n. 16373 del 17/12/2007 Cc. – dep. 21/04/2008 Rv. 239962). Quanto all’affermazione della Corte distrettuale circa la non particolare significatività del principio attivo dell’hashish sequestrato al Paladini, è di tutta evidenza che con tale
espressione la Corte stessa ha inteso evidenziare l’irrilevanza dell’individuazione della quantità
di principio attivo – ai fini della eventuale riconducibilità della fattispecie ad ipotesi di uso personale – perchè la sostanza era già stata predisposta in singole dosi, ciascuna con effetto drogante, per lo spaccio.

5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

base delle acquisite risultanze, la destinazione allo spaccio della droga sequestrata al Paladini.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente

Roma, 14 novembre 2013

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