Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9312 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9312 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRI GIOVANNI N. IL 01/03/1965
avverso l’ordinanza n. 51/2013 TRIBUNALE di PIACENZA, del
18/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/semtite le conclusioni del PG Dott. Cr-i ■44-t

c7,L1 À

Uditi difensor Avv.;

it

/

Data Udienza: 19/02/2014

4

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.5.2013 il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell’esecuzione,
respingeva l’istanza con la quale FERRI GIOVANNI aveva chiesto il riconoscimento della
continuazione ex art.671 c.p.p. tra diverse violazioni della legge stupefacenti commesse a circa
un mese di distanza l’una dall’altra e giudicate con le sentenze del Tribunale di Piacenza in
data 21.10.2008 e 14.4.2010, entrambe divenute definitive.
Il Tribunale riteneva che, nonostante il breve arco temporale in cui erano avvenuti i fatti

attestanti una previa programmazione delle varie violazioni.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto della sussistenza di numerosi indici
sintomatici dell’unicità del disegno criminoso.
In particolare, non aveva tenuto conto della omogeneità dei reati, delle modalità di
commissione e del fatto che, oltre ad essere stati commessi a breve distanza l’uno dall’altro,
erano stati commessi negli stessi luoghi.
Neppure aveva tenuto conto dello stato di alcoldipendenza e tossicodipendenza attestato dalla
ASL in certificato esistente in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata appare carente, poiché non ha preso in esame i
plurimi indici – di regola desumibili dalla istanza del condannato, dalle sentenze relative ai reati
in questione e dagli eventuali atti acquisiti dal giudice dell’esecuzione, ritenuti utili ai fini della
decisione – indicati dalla giurisprudenza di questa Corte per verificare la sussistenza o meno
di un medesimo disegno criminoso, tra i quali assumono un particolare rilievo la distanza
cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la
omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, e anche soltanto la
constatazione di alcuni di detti elementi purché significativi (V. Sez. 1 sent. n. 44862 del
5.11.2008, Rv. 242098).
Non si è tenuto adeguatamente conto, inoltre, né del valore altamente sintomatico della
brevità dell’intervallo cronologico, né che – quantunque l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà
del contesto, l’identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i
diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una
programmazione e deliberazione unitaria – ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro,
incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in
proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (V. Sez. 1
sent. n. 12905 del 17.3.2010, Rv. 246838).
1

(12.3.2008 – 13.4.2008), non vi fossero elementi per ravvisare l’unicità del disegno criminoso

Infine, anche allo stato di tossicodipendenza – specie dopo la modifica dell’art. 671 c.p.p. con
D.L. 272/2005 – deve essere dato un particolare rilievo nell’applicazione della disciplina del
reato continuato. Anche se detto stato non può giustificare da solo l’unicità del disegno
criminoso, può certamente costituire un ulteriore valido indizio della unitarietà della causale
che ha spinto a commettere i reati di cui trattasi.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Piacenza per
nuovo esame, tenendo conto dei principi richiamati da questa Corte.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Piacenza.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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