Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9311 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9311 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
AULETTA ANTONIO N. IL 28/01/1971
avverso l’ordinanza n. 26/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/serttite le conclusioni del PG Dott. 11.
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Uditi difensor Avv.; / ‘

Data Udienza: 19/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 29.5.2013 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,
accoglieva parzialmente l’istanza ex art.671 c.p.p. con la quale AULETTA ANTONIO aveva
chiesto il riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze:
-sentenza Corte appello Napoli 28.12.2011, irrevocabile 26.6.2012;
-sentenza Corte appello Napoli 17.6.2005, irrevocabile 1’1.7.2009;

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Napoli,
chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’art.665/2 c.p.p. / in base al quale doveva
essere stabilita la competenza del giudice dell’esecuzione.
La sentenza passata in giudicato per ultima, quella della Corte d’appello di Napoli in data
28.12.2011, era stata sostanzialmente riformata, e quindi giudice dell’esecuzione era la Corte
d’appello di Napoli, tant’è che l’esecuzione della sentenza nei confronti di tutti i condannati di
cui alla predetta sentenza era curata dalla Procura generale della Repubblica di Napoli.

Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti con pluralità di imputati
la competenza a provvedere “in executivis” è del giudice di appello non solo rispetto agli
imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche
per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (v. Sez. 1 sentenza
n.21681 del 22.3.2013, Rv.256081).
Nel caso in esame la predetta sentenza è stata sostanzialmente riformata nei confronti di
coimputati, e a nulla rileva che nei confronti di Auletta Antonio sia stata riformata solo in
relazione alla pena.
La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile;
pertanto la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata anche d’ufficio dal

-sentenza Corte appello Napoli 18.11.2010, irrevocabile il 4.1.2011.

giudice in ogni stato e grado del procedimento (V. Sez. 1 sentenza n.31946 del 4.7.2008,
Rv.240775) e non ha alcuna rilevanza che la questione non sia stata sollevata dal P.M. davanti
al Tribunale.
Pertanto l’ordinanza deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di
Napoli, giudice competente a decidere sull’istanza proposta da Auletta Antonio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di
Napoli.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014

DEPOSITATA

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