Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9310 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9310 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCUSO ANNA N. IL 26/03/1987
avverso la sentenza n. 1151/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 20/01/2016
33 Mancuso Anna
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. è
manifestamente infondato e sostanzialmente aspecifico; e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
senza contratto. Le obiezioni esposte nel ricorso, per contro, non sono agevolmente decifrabili.
Si tratta di tipiche valutazioni in fatto non sindacabili nella sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 20 gennaio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
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giuridici: si dà conto detallaccio abusivo e diretto alla rete, senza misuratore di consumo e