Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 931 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 931 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FOGLIA BENEDETTO N. IL 14/07/1969
avverso la sentenza n. 258/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
Foglia Benedetto ricorre, per mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Erasmo
Fuschillo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 20/10/2011, confermativa
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 5/03/2008, che lo ha condannato, con
le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di
multa (pena sospesa) per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e; deduce l’omessa motivazione con
attenuanti generiche con giudizio d prevalenza.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi all’orientamento sopra indicato, che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, lì 6 novembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore
dott

Libero Carmenini

riguardo all’insussistenza dell’aggravante contestata, nonché alla mancata concessione della

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