Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 931 del 01/12/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 931 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

;ORDINANZA\

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI GENNARO N. IL 11/12/1970
avverso la sentenza n. 4260/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 1 dicembre 2016

SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gennaro Silvestri ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato l’impugnata sentenza del Tribunale del capoluogo campano pronunciata all’esito del giudizio abbreviato -, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, la violazione di legge penale in relazione agli artt.
385, 132 e 133 nonché 62-bis cod. pen.; col secondo motivo, la mancanza di motivazione con
riguardo alla determinazione della pena. Evidenzia, da un lato, che l’imputato si è allontanato
dal luogo degli arresti domiciliari e si è successivamente costituito presso il carcere di Larino
perché temeva per la propria vita, dal momento che suo fratello aveva iniziato a collaborare
con la giustizia; dall’altro lato, che risulta priva di adeguata motivazione la commisurazione
della pena e la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso.
3. Mette conto di rilevare che la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen. con le seguenti considerazioni “se è
vero che l’imputato si è costituito in carcere, tuttavia lo ha fatto presso un istituto penitenziario
a notevole distanza dal luogo degli arresti domiciliari, individuando a sua scelta il luogo dove
costituirsi”. Motivazione che si appalesa errata in diritto, atteso che, ai fini della integrazione
della circostanza attenuante speciale del delitto di evasione prevista dall’art. 385, quarto
comma, cod. pen. – alla stregua della quale la pena è diminuita “quanto l’evaso si costituisce
in carcere prima della condanna” -, è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario e non
conseguente alla coazione fisica delle forze dell’ordine e non è necessario verificare la
spontaneità del comportamento, o l’eventuale influenza di sollecitazioni, consigli o diffide,
atteso che lo scopo della previsione è il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, ottenuto
senza dispendio di energie da parte delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003,
Manzi, Rv. 22404301). La circostanza attenuante implica, difatti, che l’evaso si adoperi prima
della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose
dell’evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura,
costituendosi in carcere o consegnandosi ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in
carcere (v. in motivazione di Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Castro, Rv. 24064401). La
mitigazione del trattamento sanzionatorio è, invero, volta ad incentivare la condotta di
volontaria restaurazione dello status detenzionis e, dunque, la nuova sottoposizione dell’evaso
al controllo delle forze dell’ordine, elidendo le conseguenze del reato senza nessuna attività
dell’Autorità di polizia.
Giusta la ratio dell’elemento circostanziale, si appalesa pertanto irrilevante la circostanza, di
rilievo meramente geografico, che l’evaso si sia costituito in un carcere più o meno vicino al
luogo dell’evasione, a condizione che il vincolo cautelare sia stato ricostituito “prima della
condanna”.
3. Stante la fondatezza di tale motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio perché – avendo riguardo alla data del commesso reato e stante l’assenza di cause
di sospensione – il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

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