Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9309 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9309 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORROVECCHIO SALVATORE N. IL 10/10/1979
avverso l’ordinanza n. 170/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
18/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONI
lette/sentite le conclusioni del PG pott. 2J1Ccia
zR-Q Ce-24A-0 ce04~~gr-95-4MQ

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 19/02/2014

Ritenuto in fatto

1.Con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in funzione di giudice
dell’esecuzione in data 18/3/2013 veniva rigettata, per carenza dei presupposti
applicativi, l’istanza di riconoscimento della continuazione formulata dal condannato
Salvatore Porrovecchio tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell’istanza
stessa.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

di norme processuali, nonché vizio di motivazione in relazione al disposto degli
artt. 671 e 125 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell’esecuzione respinto
l’istanza in base alla negazione dell’acquisizione di prova circa il proprio stato di
tossicodipendenza, dimostrato da univoci riscontri documentali, ossia dalla
certificazione del Ser.T. prodotta all’udienza del 6/12/2012.
Secondo il ricorrente, era parimenti illogica ed erronea la valutazione circa la
“disomogeneità” delle violazioni commesse, ritenute prive di alcun legame tra loro
per la “carenza di informazioni inerenti allo stato di tossicodipendenza ” e
manifestazioni di una particolare propensione a delinquere del soggetto: tali
considerazioni si ponvano in contrasto con quanto al contrario accertato
nell’ordinanza emessa dalla Corte Appello Genova in data 22/7/2010, che aveva già
unificato per continuazione alcuni reati consumati tra aprile 2004 e gennaio 2005,
rispetto ai quali quelli giudicati con le sentenze indicate sub 5) e 6) erano
caratterizzati da omogeneità delle condotte contro il patrimonio e dal medesimo
contesto spazio temporale di commissione.
Inoltre, i fatti di cui alle sentenze sub nn. 1), 2) e 3) erano stati oggetto di
considerazioni distorte e fuorvianti, tali da rendere la motivazione affetta da
assoluta inadeguatezza e da contraddittorietà, sia per la ritenuta mancata
dimostrazione della natura, entità ed epoca di insorgenza dello stato di
tossicodipendenza, in realtà ampiamente documentato, sia per la carenza di
omogeneità tra le condotte contestate, nonostante si fosse trattato di due rapine
commesse nella medesima zona ed a pochi giorni di distanza l’una dall’altra,
divergendo soltanto le persone dei complici, e, per il furto perpetrato in Jesolo, il
luogo di consumazione. Al contrario, erano indicativi l’identità del bene giuridico
violato ed anche per tale ultimo episodio la data di realizzazione, antecedente e
prossima alle due rapine, reati tutti commessi per procacciarsi il denaro necessario
e sufficiente a soddisfare le esigenze di approvvigionamento quotidiano di
stupefacente. Identici rilievi valevano quanto al terzo gruppo di reati di evasione,
indicati ai punti 8), 9), 10), due dei quali commessi a distanza di un giorno e
comunque nell’arco temporale di soli dieci mesi.
I

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

Il Tribunale aveva poi ignorato che, con sentenza emessa in data 21/4/2010,
non irrevocabile, il G.I.P. del Tribunale di Alessandria aveva già riconosciuto il
vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza indicata nell’ordinanza sub
1) ed altri fatti analoghi di rapina, commessi da esso ricorrente in periodo
contestuale e nei medesimi luoghi.
3. Con requisitoria scritta depositata il 19 settembre 2013 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso in quanto i motivi proposti attenevano a profili di fatto

giudice dell’esecuzione.

Considerato in diritto

L’impugnazione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti in seguito
specificati.
1.1 motivi di ricorso attengono alla valutazione dei requisiti pretesi
dall’ordinamento per l’applicazione dell’istituto del reato continuato in fase
esecutiva e negano fondatezza e coerenza logica alle argomentazioni utilizzate dal
Tribunale per escludere la ravvisabilità dell’identità di disegno criminoso tra i reati
indicati nell’istanza stessa.
A fronte di una disamina degli episodi, già giudicati con le sentenze indicate
nella richiesta del condannato, che è stata condotta singolarmente ed
analiticamente, tenendo conto delle fattispecie concrete quanto ad oggetto
materiale, tempi e modi di consumazione, il gravame deduce l’omessa
considerazione di quanto riportato nel certificato del Ser.T. prodotto all’udienza del
6/12/2012, attestante il perdurante stato di dipendenza del ricorrente da oppiacei e
cocaina e la presa in carico da parte del servizio dal luglio 2005.
1.1 In effetti non vi è cenno a tale documento nel provvedimento impugnato,
che però ha già preso in considerazione la condizione personale dell’istante,
attestata dal certificato, avendone rintracciato un riferimento nel contesto della
motivazione delle sentenze di condanna del Tribunale Genova del 7/10/2008,
parzialmente riformata da Corte d’Appello Genova 17/2/2009, e del G.I.P. del
Tribunale di Genova del 21/4/2009, confermata dalla Corte d’Appello di Genova il
2/3/2010, inerenti alle rapine ed ai connessi reati del periodo settembre-ottobre
2007. Ha quindi ritenuto di poter estendere la propria valutazione all’incidenza dello
stato di tossicodipendenza sulla perpetrazione dei soli reati risalenti a quel periodo
e di escludere la valenza decisiva di tale elemento in ragione della diversità nelle
modalità di commissione e di complici, nonché della finalità di lucro, che li aveva
ispirati quale movente, posto che, nonostante la fruttuosità delle rapine commesse
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sull’identità del disegno criminoso e sullo stato di tossicodipendenza già valutati dal

il 21/9 e 1’1/10/2007, in grado di procurargli i mezzi per soddisfare le sue esigenze
di assunzione di droga, ad appena otto giorni da quest’ultima egli aveva tentato
altra azione delittuosa analoga contro diverso istituto di credito. Tale rilievo, la
considerazione degli effetti prodotti dalla contestuale frequentazione del Ser.T. con
la somministrazione di terapia farmacologica di controllo della dipendenza con
miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche, la diversità di oggetti materiali, di
modalità, luoghi di consumazione e di complici rispetto alle rapine dei reati di cui
alle sentenze sub 3) e 4), hanno indotto il giudice dell’esecuzione a ritenere tutte le

violazioni oggetto del primo gruppo, da 1) a 4), espressione della sua specifica
capacità a delinquere e non originate dalla necessità di reperire denaro per
l’acquisto di stupefacente.
1.2 Siffatte argomentazioni, connotate da indubbia razionalità e conformi al
principio di non contraddizione, si pongono in conformità ai principi interpretativi
espressi nella giurisprudenza di questa Corte, sia quanto al rilievo dell’assenza di
programmazione unitaria sin dalla commissione del furto di portafogli e della
ricettazione di altro analogo oggetto, avvenuti in Jesolo il 17/8/2007, delle
successive rapine e dei furti di motociclo del 15/9/2007 e del 23/9/2007, veicoli
non utilizzati per il compimento delle azioni in danno di istituti di credito e
dell’esercizio commerciale rapinati, sia quanto alla valutazione del rilievo da
assegnare alla tossicodipendenza.
1.2.1 Va premesso che, per poter applicare in sede di cognizione, come in
quella esecutiva, l’istituto della continuazione è necessario che ricorrano sotto il
profilo oggettivo una pluralità di azioni od omissioni e più violazioni di legge e, dal
punto di vista soggettivo, che la loro commissione sia avvenuta in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso. Tale ultimo requisito di natura psicologica e quindi
interiore al soggetto agente, postula la rappresentazione dei singoli episodi
criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall’inizio dell’attività
illecita, ossia che l’autore abbia già previsto e deliberato in origine ed in via
generale l'”iter” criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo,
che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in
essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Resta
comunque escluso che l’unicità di disegno criminoso possa identificarsi con
l’abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle
norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che
tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni
temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la
disciplina normativa richiede identità del “disegno” criminoso, ossia che i singoli
reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente
specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un
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4

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apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se
congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Cass.
sez. 5, nr. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, rv. 240489; sez. 1, nr. 18340
dell’11/2/2011, Scarcia, rv. 250305; sez. 1, nr. 12905 del 17/03/2010, Bonasera,
rv. 246838; sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, rv. 245833).
A tal fine l’analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti
nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare
una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell’ideazione e della determinazione

volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l’omogeneità delle
condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo
dell’azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di
vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti
questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o
più di essi e che tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi tanto maggiore
sarà la possibilità di riconoscere la continuazione.
1.2.2 E’ poi noto che la modifica apportata all’art. 671 cod.proc.pen., comma
1, introdotta dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4-vicies, convertito con la L. n. 49 del
2006, ha inserito nel testo normativo con una disposizione a contenuto generale la
previsione, secondo la quale “la consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza” deve essere considerata “fra gli elementi che incidono sulla
applicazione della disciplina del reato continuato”, sia nel giudizio di cognizione, che
nella fase dell’esecuzione. L’intervento esegetico della Corte di Cassazione si è
espresso nel senso che, per quanto la novellazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
abbia inteso attenuare il rigore del regime sanzionatorio nei confronti del
responsabile tossicodipendente, tale condizione personale non è vincolante per il
giudice, ma opera quale indizio, indicativo della risoluzione e determinazione
unitaria a monte di una pluralità di reati diversi, che deve essere oggetto di
considerazione unitamente agli altri dati fattuali disponibili. Ciò comporta che,
anche alla luce del testo vigente dell’art. 671 citato, la tossicodipendenza in sè non
è sufficiente per applicare in via automatica la continuazione, ma la sua allegazione
e dimostrazione impone che se ne tenga conto in una valutazione complessiva con
tutte le altre condizioni già individuate dalla giurisprudenza per dare attuazione
concreta all’istituto (Cass., sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, rv. 253846;
sez. 1, nr. 7190 del 14/02/2007, P.G. in proc. Bernardis, rv. 235686; sez. 1, nr.
20144 del 27/04/2011, Casà, rv. 250297; sez. 5, nr. 10797 del 23/02/2010, Riolfo,
rv. 246373; sez. 1, nr. 33518 del 7/07/2010, Trapasso, rv. 248124; sez. 1, nr.
39287 del 13/10/2010, Presta, rv. 248841). Ebbene, per quanto già esposto, in
modo del tutto logico ed immune da vizi di qualsiasi sorta il giudice dell’esecuzione

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rtl.,

ha escluso che la commissione dei reati presi in esame sia stata determina in modo
decisivo e cogente dallo stato di tossicodipendenza del Porrovecchio.
2. Si tratta di verificare la correttezza e logicità delle ulteriori argomentazioni
esposte nel provvedimento impugnato, riguardanti il secondo gruppo di reati
oggetto delle pronunce sub 5) e 6), commessi nel periodo dal 18/11/2003 al
12/3/2004, rispetto a quelli già unificati per continuazione con provvedimento della
Corte di Appello di Genova del 22/7/2010 sub 7), reati posti in essere tra aprile
2004 e gennaio 2005. Anche per tali episodi il Tribunale di Venezia ha escluso di

appartenenti agli altri gruppi. Il diniego opposto risulta giustificato in base al rilievo
della diversità dei furti, tentati o consumati, e della rapina a mano armata per le
modalità operative, i beni aggrediti, i contesti partecipativi con complici di volta in
volta diversi in alcuni casi, senza complici in altri, il distacco temporale di diversi
mesi rispetto a quelli già unificati per continuazione, l’assenza di prova della
risalenza a tale periodo dello stato di tossicodipendenza.
2.1 Ebbene, la motivazione così articolata si appunta correttamente sulle
singole vicende fattuali per affermarne la diversità e l’estemporaneità di
commissione e l’insufficienza dimostrativa dell’aver le stesse offeso l’altrui
patrimonio per effetto di istinto predatorio, esplicatosi però secondo gli impulsi e le
opportunità del momento al di fuori di una unitaria preordinazione e deliberazione,
già esistente sin dalla realizzazione del primo episodio del novembre 2003. Inoltre,
anche la stessa certificazione sanitaria richiamata nel ricorso attesta l’accertamento
dello stato di tossicodipendenza dal luglio 2005 senza che siano stati offerti altri
elementi di valutazione, contenuti in atti del Ser.T., oppure nelle pronunce
giudiziali, per farlo risalire ad epoca antecedente e coeva alla perpetrazione di tutti
gli illeciti sopra indicati.
2.2 La decisione sotto questo profilo risulta dunque attentamente giustificata
senza risulti fondata la censura di illogicità e contraddittorietà, mentre anche
l’addotto stato di dipendenza da droghe, per quanto già detto, oltre ad esigere

poterli unificare per continuazione tra loro e con i restanti reati, indicati come

rigorosa dimostrazione, non può comportare l’applicazione automatica e
generalizzata per tutti i reati che siano stati commessi e non siano in relazione con
tale condizione personale.
2.3 E’ poi evidente che alcuna refluenza vincolante esplica la diversa decisione
adottata dalla Corte di Appello di Genova, che riguarda un diverso gruppo di illeciti.
3. Infine, restano da esaminare i tre episodi di evasione, giudicati con le
sentenze sub 8), 9), 10), commessi rispettivamente il 18/11/2004 il primo, il 12 ed
il 13/9/2005 i restanti: gli stessi sono stati valutati come autonome azioni
criminose, frutto di impulso momentaneo, dipendente dalla condizione di limitazione
della libertà personale, non preventivamente nota, né ipotizzabile nel novembre

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2003 quando era stato realizzato il primo di tutti gli illeciti per i quali si è avanzata
l’istanza, il che appare perfettamente logico e coerente.
3.1L’unico profilo per il quale il provvedimento in esame presta il fianco a
fondate censure di illogicità e carente giustificazione riguarda la possibilità di
unificazione delle due evasioni commesse il 12 e 13 settembre 2005: l’immediata
consecuzione nella commissione ed il coevo ed accertato stato di
tossicodipendenza, alla luce del certificato prodotto e di cui il Tribunale non ha
tenuto conto, avrebbero richiesto una qualche considerazione per verificare se le

stupefacente, accertamento cui il giudice dell’esecuzione si è sottratto.
Per le considerazioni svolte l’ordinanza va annullata limitatamente al diniego
della continuazione per tali due reati con il conseguente rinvio al Tribunale di
Venezia per nuovo esame sul punto dell’istanza del condannato; nel resto il ricorso
va respinto.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di
continuazione con riferimento alle sentenze di condanna del Tribunale di Genova
per i reati di evasione in data 13/9/2005 e 16/10/2007 e rinvia per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

due violazioni fossero state o meno determinate dalla necessità di assumere

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