Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9308 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9308 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOURAY EBRIMA N. IL 15/05/1981
avverso l’ordinanza n. 5449/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/se le conclusioni del PG Dott.

_e!

Uditi difensor Avv.;

ei-td.mo

Data Udienza: 19/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza in data12.3.2013 il difensore di TOURAY EBRIMA ha chiesto al Tribunale di Milano,
in funzione di giudice dell’esecuzione, di applicare la continuazione tra i reati di cui all’art. 73
DPR 309/90giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano in data 19.10.2011 e in data
29.11.2011, emesse ex art. 444 c.p.p., entrambe divenute irrevocabili.
L’istante ha premesso che il Tribunale aveva rigettato una precedente istanza con lo stesso

Ha formulato la proposta di pena (pena base anni 2 ed euro 3.000,00 per il reato di cui alla
sentenza 19.10.2011, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 9 ed euro 1.500,00 per il reato di cui
alla sentenza 29.11.2011, con riduzione di 1/3 della pena come sopra calcolata per la scelta
del rito), facendo presente che, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p., il giudice dell’esecuzione
avrebbe potuto accogliere la richiesta nonostante il disaccordo del P.M..

Con ordinanza in data 27.3.2013 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’istanza per
insussistenza delle condizioni di legge.
Secondo il Tribunale, poiché il P.M. in data 21.2.2013 aveva espresso parere negativo al
riconoscimento della continuazione tra i suddetti reati, l’istanza non poteva essere presa in
considerazione dal Tribunale.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, con un primo motivo, poiché il giudice dell’esecuzione aveva emesso un
provvedimento de plano, senza convocare le parti nell’udienza in camera di consiglio prevista
dall’art. 666 c.p.p..
Con un secondo motivo di ricorso ha dedotto che il giudice aveva fatto riferimento ad un
parere del P.M. in data 21.2.2013, mentre avrebbe dovuto considerare il parere espresso in
data 27.3.2013.
Con il terzo motivo ha denunciato l’errore di diritto commesso dal Tribunale, il quale non aveva
considerato che il giudice dell’esecuzione, nonostante il parere contrario del P.M., può
accogliere l’istanza se ritiene detto parere ingiustificato.
Con il quarto motivo ha contestato nel merito il parere del P.M. contrario all’accoglimento
dell’istanza di continuazione.

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato, sia perché il giudice avrebbe dovuto procedere a
norma dell’art. 666 c.p.p., stabilendo il contraddittorio tra le parti, sia perché è errato ritenere
che il giudice non possa prendere in considerazione l’istanza di continuazione in executivis, nel
caso di parere contrario del P.M..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento per difetto della partecipazione, necessaria, del difensore,
1

oggetto, in quanto il P.M. aveva dato parere contrario al riconoscimento della continuazione.

l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetti l’istanza di applicazione della continuazione
senza previo avviso di fissazione dell’udienza camerale(V. Sez. 1 sentenza n.44859 del
5.11.2008, Rv.242196).
Sotto il secondo aspetto, l’ultima parte dell’art. 188 delle norme di attuazione del c.p.p.
dispone espressamente che, nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se
Iciritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Milano

c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014

per nuovo esame, previa convocazione delle parti in camera di consiglio a norma dell’art. 666

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