Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9304 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9304 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Zuccaro Maurizio

n. il 25 agosto 1961

avverso
l’ordinanza 8 agosto 2013 — Tribunale di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;
uditi i difensori avv. ti Giuseppe Rapisarda e Maria Loreta Rao che, per Zuccaro
Maurizio, hanno concluso l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 8 agosto 2013, depositata in cancelleria il
16 agosto 2013, il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza 22 luglio 2013 del
GIP del Tribunale della medesima città con la quale è stata disposta a carico di Zuccaro Maurizio, indagato per il reato di omicidio aggravato, la custodia cautelare
presso il CDT dell’amministrazione penitenziaria in sostituzione della misura degli

In via di premessa, il giudice chiariva che lo Zuccaro era stato raggiunto, in data
3 giugno 2013, dall’ordine di custodia cautelare in merito all’omicidio Ilardo Luigi,
quando già detenuto presso il CDT della casa di reclusione di Milano Opera in ragione di un quadro patologico ostativo al regime carcerario, e posto agli arresti ospedalieri ai sensi dell’art. 275 comma quarto ter cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame a seguito di ulteriori approfondimenti peritali in ordine allo stato di salute.
Veniva anche rilevato che l’ordinanza appellata aveva argomentato la modifica
del regime detentivo sulla base della nota 18 luglio 2013 redatta dal responsabile
della divisione di ematologia ove lo Zuccaro si trovava al momento della decisione,
con la quale si comunicava all’Autorità giudiziaria il miglioramento delle condizioni
di salute del prefato tanto da consentirne la dimissione per la prosecuzione dell’iter
terapeutico in regime ambulatoriale, nella persistenza delle esigenze cautelari preventive di eccezionale urgenza visto il ruolo apicale rivestito dal prefato nella consorteria mafiosa di riferimento e il grave reato ascritto.
Ciò posto, il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la condizione di salute che aveva indotto la sostituzione della custodia presso il CDT con gli
arresti ospedalieri, ovvero la sussistenza di una situazione patologica suscettibile di
provocare continue emergenze trasfusionali per grave anernizzazione, in realtà provocate dal paziente con accertate pratiche di autosalasso, non era attuale da qui la
corretta imposizione della custodia cautelare in atto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Giuseppe
Rapisarda, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Zuccaro Maurizio chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati rilevati vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge; viene osservato che l’ordinanza impugnata trascura di esaminare la vicenda patologica del prefato nel suo complesso limitando lo scrutinio al solo profilo

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Zuccaro Maurizio — RG: 41475/13, RU: 23;

arresti ospedalieri.

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ematologico e basando il proprio giudizio sulle risultanze peritali in atti anziché disporre autonoma perizia; inoltre il giudice dimostra di aver male interpretato l’art.
275 comma quarto ter cod. proc. pen. non avendo tenuto conto che il ricorso al regime carcerario è precluso se la malattia è così avanzata da non rispondere alle terapie disponibili e alle terapie somministrabili; e, nella fattispecie, lo Zuccaro versa
in una condizione patologica che non può essere adeguatamente fronteggiata nep-

pure all’interno di un CDT come evincibile dal quadro clinico documentato in atti.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è inammissibile.
3.1. — L’art. 666, comma secondo cod. proc. pen., imponendo al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca “mera riproposizione” di altra “già rigettata, basata sui medesimi elementi”, ha di fatto formalizzato il
principio di preclusione processuale “derivante dal divieto del ne bis in idem” (cfr.
Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2009, n. 3736, P.M. in proc. Anello, rv. 242533; Sez. 1,
22 dicembre 1994, Lo Casto, rv. 196544; Cass. 6, 7 febbraio 1994, Busterna, rv.
196628) o che, comunque, esprime l’essenza di detto divieto (che trascende l’enunciazione formale del menzionato art. 649 cod. proc. pen.). Inoltre è stato altresì
costantemente affermato da questa Corte che condizione necessaria, per l’ammissibilità della reiterazione dell’incidente, è non solo la diversità della causa petendi, ma altresì la novità dell’elemento diverso (vedi, in tal senso, Cass., Sez. 1, 26
marzo 1999, n. 5687) potendo la necessità di tale requisito ulteriore — sebbene
non testualmente prescritta dal comma secondo dell’art. 666 cod. proc. pen. — ricavarsi agevolmente dal principio di efficienza processuale. Se si prescindesse dal
carattere della novità, invero, sarebbe possibile parcellizzare gli incidenti di esecuzione, innestando per ogni motivo uno specifico incidente e ciò si porrebbe in dissonanza con il principio costituzionale di efficienza e ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost.) e genererebbe una irrazionale sperequazione con il processo di cognizione, dove ad ogni fatto corrisponde un unico processo e il giudicato sul fatto
copre il dedotto e il deducibile (Cass., Sez. 3, ord. 30 settembre 2004, n. 44415,
P.M. in proc. Iannotta, rv. 230943).
3.2. — Nella fattispecie in esame l’incidente di esecuzione è identico a quello già
presentato dal medesimo ricorrente avverso lo stesso provvedimento e avente lo
stesso oggetto e già deciso da questa stessa Sezione all’udienza del 15 gennaio

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Zuccaro Maurizio — RG: 41475/13, RU: 23;

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2004 che lo ha rigettato. Non vi è dubbio che il presente ricorso non introduca elementi sostanziali diversi e nuovi rispetto al precedente e a quanto in precedenza
scrutinato e rigettato realizzando così, per nella medesimezza della causa petendi e
del petitum, la rilevata inammissibilità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

mento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe-Il se processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
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