Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9302 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9302 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
Suzzi Stefano

n. il 22 marzo 1981

avverso
l’ordinanza 30 aprile 2013 — Tribunale di Bari;
sentlt d la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali;

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 30 aprile 2013, depositata in cancelleria il
26 giugno 2013, il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento della richiesta avanzata nell’interesse di Suzzi Stefano avverso l’ordinanza
emessa in data 2 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Trani che aveva applicato al prefato la misura cautelare della custodia in carcere

nello Stato italiano dalla Repubblica di San Marino, sostituiva la misura intramuraria
con gli arresti domiciliari.
In via di premessa, il giudice chiariva che l’attuale giudizio incidentale si inscriveva nell’ambito di una indagine nata dalla collaborazione tra la nostra Autorità
giudiziaria e il Corpo di Gendarmeria della Repubblica di San Marino in relazione a
un presunto traffico di armi svolta dal titolare dell’armeria GMB Gaetano Manzoni
Borghesi e relativi collaboratori, con sede nella Repubblica di San Marino, e soggetti
residenti in Puglia. Gli esiti degli indagini permettevano in particolare di asseverare
che le importazioni illegali di armi (247 in tutto oltre a diverse parti di arma) acquistate dall’Armeria GMB di San Marino ebbe inizio nel 2009 e venivano ordinate oltre
che da Fortunato Nicola e Coratella Vincenzo anche da Rustico Luigi utilizzando le
generalità di persone inesistenti (Papagno, Mastrototaro, Liso ed altri) cui il Rustico
si sostituiva e a nome delle quali, utilizzando la propria licenza di porto d’armi revocatagli nel marzo 2010, creava false licenze di porto d’armi recanti la falsa attestazione dei Commissariati di Foggia e Matera che apparentemente le aveva rilasciate,
nonché false marche da bollo e falsi timbri. Gli ordini pervenivano telefonicamente
all’armeria GMB e i documenti inviati via fax. L’armeria, ottenuto il nulla osta da
parte della gendarmeria, provvedeva, come da intesa, a spedire in Italia le armi utilizzando l’agenzia GLS di San Marino che provvedeva alla consegna dei plichi ai nominativi fittizi di Mastrototaro e Sassi.
Il GIP, ritenendo sussistere la complicità tra gli armieri, gli autotrasportatori e
gli importatori, ravvisava, oltre ai reati fine di cui ai capi B) e C) — concernenti i
falsi —, il reato associativo transnazionale di cui al capo A) aggravato ai sensi
dell’art. 4 L. 13 marzo 2006 n. 146. Nel corso delle indagini, nell’aprile del 2011
presso l’abitazione di Coratella Vincenzo, la Polizia rinveniva armi importate ma non
ancora cedute e tutto il necessario per l’abrasione dei numeri di matricola, per la
produzione dei documenti falsi necessari a ottenere i nulla osta all’acquisto e per i

pagamenti all’armeria a mezzo bonifico bancario attraverso un conto corrente tede-

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Suzzi Stefano — RG: 36619/13, RU: 15;

per il reato di associazione a delinquere finalizzata all’illegale introduzione di armi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

sco intestato all’azienda agricola del nominato Rustico. Il Coratella, con l’assistenza
del difensore, spontaneamente dichiarava che sia le armi che il materiale gli erano
state consegnate dal Rustico che gli aveva chiesto di custodirle temporaneamente
in quanto aveva necessità di spostarle dal precedente luogo di custodia.
1.1. — In punto di gravi indizi di colpevolezza relativi alla specifica posizione del
Suzzi sul capo A) il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio

addetto alle vendite dell’armeria GMB, fosse ben a conoscenza dei meccanismi con i
quali era possibile effettuare vendite per corrispondenza con il solo invio di una fotocopia del porto d’armi anziché visionando l’originale fornendo altresì al telefono
consigli a uno sconosciuto su come aggirare la normativa vigente e respingendo con
fermezza le proposte provenienti all’armeria da una ditta di trasporti (la Bartolini),
diversa da quella già utilizzata dall’armeria (nella fattispecie la GLS), così dimostrando che l’armeria medesima aveva interesse per le proprie importazioni, a rimanere legata alla ditta già impiegata.
In altra conversazione registrata, durante la quale l’indagato parla al telefono
can il collega Roberti, risulta essere al corrente che il Rustico altro non è che tale
Mastrototaro che era riuscito a ricomprare tempo addietro un fucile a pompa consegnato all’armeria GMB dopo che gli era stato ritirato il porto d’armi, previa sostituzione della canna. Inoltre, il giudice faceva riferimento alla somma di C 2.855 in
contanti inviati dal Fortunato all’armeria unitamente al biglietto manoscritto ‘Per il
Sig. Stefano’ che non potevano essere giustificati, così come indicava la difesa, come corrispettivo per aver seguito il cliente in una vendita come indicato dalla difesa. Il grave quadro indiziario doveva ritenersi sussistente anche in relazione ai reati
di cui ai capi B) e C) sia nella forma consumata che tentata, giusto quanto emerso
dalla indagini relative al capo A).
1.2. — In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo
di reiterazione dei fatti, giusta la loro gravità, e la personalità del soggetto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mattia
Lancini, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Suzzi Stefano chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati
sviluppati quattro motivi di gravame:

Od. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Sozzi Stufano — RG: 36619/13, RU: 15;

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indiziario costituito dalle conversazioni intercettate da cui emergeva che il prefato,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
del reato di associazione a delinquere, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. peri.;
veniva rilevato che il Tribunale aveva fatto riferimento a sole tre conversazioni relative a colloqui con soggetti estranei al sodalizio criminoso e nessuna relativa ad attività illecite contestate al prefato; in particolare le conversazioni n. 869 e 1406 del
giugno 2011, erano risalenti a un periodo di tempo in cui i reati erano stati ritenuti

una dipendente del corriere Bartolini; nessuno delle due conversazioni afferivano al
reato associativo, mentre l’intercettazione n. 3995 del settembre 2011 era invece
relativa alla conversazione tra il Suzzi e il Roberti, collega del ricorrente che si è
sempre occupato in via esclusiva dei rapporti con il Rustico, il cui relativo contenuto
è equivoco oltre che incerto e comunque non riguarda alcuno dei reati contestati;
b) con il secondo motivo di impugnazione veniva rilevato il vizio di travisamento
di prova, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; il giudice del riesame non aveva preso in considerazione le deduzioni difensive trasfuse nei motivi limitandosi a
ribadire le medesime considerazioni già svolte dal giudice della cautela; in particolare il giudice non ha tenuto conto del fatto che la conversazione n. 3995, contrariamente a quanto assunto, è la prova della innocenza del Suzzi, posto che, avvenuta
a 7 mesi di distanza dai fatti di reato, dimostra che la presa di coscienza dei fatti è
dovuta alla lettura del contenuto del plico del Tribunale Commissariale Penale di
San Marino in cui era trasfusa l’accusa pendente nei confronti del solo titolare dell’Armeria GMB, Manzoni Gaetano per fatti peraltro riguardanti il Rustico che era un
cliente gestito dal collega Roberti e non dal Suzzi. Anche in relazione alla somma di
C 2.855,00 il Tribunale del riesame non ha tenuto conto che il Roberti aveva confermato la versione già resa dalla contabile dell’armeria Paganelli secondo cui la ricezione del controvalore in danaro delle armi da parte del singolo commesso che
aveva trattato la vendita, era una prassi in uso presso l’armeria. Infine, il Tribunale
ha tralasciato l’ulteriore particolare secondo cui era noto a tutti i dipendenti che il
Rustico, alias Mastrototaro avesse sempre affermato di lavorare presso un poligono
di tiro nella zona di Trani il che chiariva la ragione per la quale le armi fossero inoltrate a soli 3/4 indirizzi a fronte di una moltitudine di diversi destinatari; anche tale

profilo pertanto non può costituire un gravo elemento indiziario;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevato il vizio di mancanza o apparenza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai
capi B) e C), ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.;

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Suzzi Stefano — RG: 36619/13, RU: 15;

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già consumati ed effettuate, la prima, con soggetto sconosciuto e, la seconda, con

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d) con il quarto motivo di doglianza veniva infine rilevata l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento ai requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione del reato;
Veniva infine presentata memoria in cui si insisteva nell’interesse alla pronuncia
della Corte di Cassazione sul ricorso qui avanzato anche appresso la revoca della
misura degli arresti domiciliari e ciò al fine di costituirsi un titolo per la richiesta di

lezza.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Si osserva che il ricorrente conserva interesse alla decisione sui ricorso avanzato, in quanto, ancorché sia venuto meno la misura cautelare, lo stesso ha dichiarato
di avere interesse alla decisione nella prospettiva dell’attivazione di una procedura
per la riparazione di ingiusta detenzione (v. per tutte Sez. U, 16 dicembre 2010, n.
7931, Testini, rv. 249002).
3.1 — Ciò posto, secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento
impugnato, il giudice del riesame non ha dato congrua contezza motivazionale circa
la sussistenza di un valido quadro indiziario da parre a base della misura cautelare
applicata.
Gli esiti di ascolto posti a fondamento della misura coercitiva hanno dato per vero adito da parte del giudice del riesame a mere congetture più che a un’analisi valutativa concreta del loro contenuto, tenuto conto che, a prescindere dalla telefonata con il corriere Bartolini e di quella con lo ‘sconosciuto’, l’unica conversazione non
neutra e a significato indiziante è quella recante il n. 3995, il cui esame da parte del
giudice del riesame è rimasto superficiale, anche in relazione al fatto che i rapporti
criminosi erano stati intrattenuti dal Rustico con il solo Roberti, collega del Suzzi, e
non correlato atta sussistenza di eventuali altri pur necessari indizi stante la indefettibilità, per l’allestimento di un grave quadro indiziario in materia cautelare, che gli
elementi siano plurimi, oltre che precisi e concordanti. Né è stato tenuto conto, in
relazione alle altre due captazione che il significato delle stesse andavano filtrate
dal fattore tempo in cui erano state realizzate, che l’atteggiamento protezionistico

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Suzzi Stefano — RG: 36619/13, Ri.1 : 15;

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riparazione per ingiusta detenzione per carenza genetica dei gravi indizi di colpevo-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

del Suzzi in merito all’utilizzo della ditta GLS da parte dell’armeria ha un significato
equivoco se si prescinde dalla focalizzazione della prova circa la consapevolezza del
prefato della complicità di essi corrieri e che le informazioni riferite allo sconosciuto
per aggirare la normativa italiana hanno un significato non preciso né determinante
se non posti in stretta correlazione con i reati contestati.
Il giudice non ha per di più tenuto conto delle specifiche doglianze difensive, in

inviate sempre agli stessi destinatari e sulle ragioni del pagamento al Suzzi della
somma di C 2.855 in rapporto alle dichiarazioni sul punto della contabile Paganelli
(e del Roberti) in ordine al quale il giudice non prende posizione, dazione in danaro
che peraltro risulta scollegata da qualsivoglia specifica attività illecita ascritta al
Suzzi, sicché anche tale elemento sfugge al controllo argomentativo del Tribunale di
riconducibilità dello stesso nel perimetro del grave quadro indiziario.
Il giudice non è infine riuscito ad attribuire al Suzzi uno specifico ruolo commissivo e in particolare la consapevolezza della falsità dei documenti ricevuti via fax
oltre alla volontà, all’interno di un comune programma sodale, di porre in essere un
segmento di condotta partecipativa dell’associazione contestata, considerate le effettive mansioni subordinate del ricorrente, che altri potrebbero essere i dipendenti
più direttamente coinvolti nella vicenda, e la circostanza che non sarebbe emerso
aliunde un suo coinvolgimento diretto da parte di alcuni degli altri compartecipi che,
allo stato delle indagini, hanno pur reso diffuse dichiarazioni anche ammissive di
responsabilità.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014

Ltd. in c.c.: 5 febbraio 2014 —

no — RG: 36619/13, RU: 15;

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particolare in punto di chiarificazione delle ragioni per le quali le armi risultavano

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