Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9301 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9301 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINTI DAVID N. IL 04/12/1979
avverso la sentenza n. 1229/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 20/01/2016
20 Vinti David
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 624 bis c.p. è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: la Corte d’appello ha ridotto la pena in accoglimento delle deduzioni difensive
preponderando tutte le peculiarità oggettive e soggettive del fattispecie.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P C? VI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 20 gennaio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
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motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-