Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9301 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9301 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Miranda Quintero Monny

n. il 29 febbraio 1980

avverso
l’ordinanza 5 giugno 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la dedaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 giugno 2013, depositata in cancelleria il
14 giugno 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza avanzata
nell’interesse di Miranda Quintero Jhonny volta a ottenere il riconoscimento della
collaborazione ex art. 58 ter ord. pen.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il prefato, in espiazio-

ciazione per delinquere finalizzata a commettere un pluralità indeterminata di delitti
prevista dal testo unico sugli stupefacenti, aveva cercato ripetutamente in giudizio
di ridimensionare il suo ruolo nell’operazione di spaccio quando per contro aveva
avuto svolto un ruolo preminente fungendo per tutti gli altri correi da punto di riferimento per l’espletamento dell’attività delinquenziale; non solo, ma con la propria
condotta processuale aveva privato di fatto gli inquirenti del suo fondamentale punto vista privandoli del proprio apporto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Miranda Quintero Jhonny chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stata rilevata dal ricorrente l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione e manifesta illogicità e contraddittorietà, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; dal materiale relativo al
procedimento penale celebrato a carico del prefato si evince, contrariamente a
quanto assunto dal giudice, da un lato, un importante contributo del Miranda, tramite la propria confessione di ampia portata, alla chiusura delle indagini e,
dall’altra, l’impossibilità di fornire alcunché di nuovo negli atti di indagini anche perché il prefato fu attinto da misura cautelare solo dopo l’arresto dei corrieri della
droga che ebbero modo, per primi, di rendere dichiarazioni utili alle indagini; erra
inoltre il giudice nel ritenere che la collaborazione debba essere tale da essere meritevole della diminuente di cui all’art. 74 comma settimo DPR 309/90, posto che la
funzione del riconoscimento della collaborazione ex art. 58 ter ord. pen. ha la finalità di asseverare solo la diminuita pericolosità del soggetto manifestata appunto dalla sulla collaborazione.

Od. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Miranda Quititero Jhonny —

RG: 31856/13, Rth 13;

ne pena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflitta in relazione al delitto di asso-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — L’art. 58-ter, comma 1, ord. pen. prevede che la condotta di collaborazione con la giustizia sia accertata dal Tribunale di Sorveglianza nell’ambito del pro-

ziario, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, per determinate categorie di reati, dall’art. 4-bis ord. pen. (Cass., Sez. 1, 31 gennaio
2006, n. 7267, Mazzaferro, 234072; Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 29195, Zaccaro, rv.
225066; Sez. 1, 5 marzo 1999, n. 1865, Sparta Leonardi, rv. 213066).
Dal coordinamento di dette norme discende che per i delitti indicati dal D.L. n. 8
del 1991, art 16-nonies così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, comuni ad alcuni dei delitti indicati dall’art. 4-bis ord. pen., la condotta di collaborazione è accertata dal predetto organo giudiziario, che ne sia richiesto, e che l’esito positivo di tale accertamento è pregiudiziale alla valutazione della concessione del chiesto beneficio penitenziario.
3.1 — Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione, cui questo Collegio intende aderire, in tema di
ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare
oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile a uno “status”, indipendentemente dalla
richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato,
ma deve essere, invece, accertata nell’ambito del procedimento di merito attivato
dalla richiesta per uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra
la particolare situazione derogatoria di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter,
comma 1, e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall’art. 4 bis stessa legge.
Nella fattispecie, il ricorrente ha espressamente rilevato in ricorso che la sua era
stata una richiesta proposta, in via principale, solo al fine di precostituirsi un ‘titolo’
per una futura richiesta di permesso premio (dunque non attuale), dimostrando così
il contrario di quanto sopra sostenuto e facendo perdere, alla istanza, la sua neces-

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Miranda Quintero ihonny — RG: 31856/13, RU: 13;

cedimento di merito, attivato dalla richiesta di concessione di un beneficio peniten-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

sana correlazione con il beneficio richiedibile e facendo diventare la medesima, in
concreto, inammissibile.
3.2 — Di poi, peraltro, il giudice argomenta diffusamente che, in ogni caso, il
prefato non versava nelle condizioni per poter assumere tale riconoscimento essendo emerso dalla fase di cognizione che alcuna seria e fattiva attività collaborativa
alle indagini era stata da lui esercitata, che fosse tale da poter consentire un pro-

veramento dei profili di responsabilità di altri soggetti comunque coinvolti.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.

4

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014

fr

Il I sigliere estensore
a izi Barb risi

Il Presidente
Severo Chieffi

gresso nell’accertamento della verità o nello svolgimento delle indagini o nell’asse-

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