Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 930 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 930 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATAPANO ANGELO N. IL 13/12/1983
avverso la sentenza n. 6621/2012 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Catapano Angelo ricorre avverso la sentenza 27.2.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto continuato in
abitazione, la pena di anni uno di reclusione ed € 800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa l’esclusione delle cause di

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla denuncia della p.o. in data
5.6.12 e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, Il novembre 2013

proscioglimento ex art.129 c.p.p., nonché in ordine all’entità della pena inflitta.

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