Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 930 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 930 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRHEL MUSTAPHA N. IL 10/04/1977
avverso l’ordinanza n. 760/2014 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. Icb j ‘A utegeadLo
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Data Udienza: 03/12/2014

RITENUTO IN FATTO

la quale, in data 30 giugno 2014, il Tribunale di Venezia, Sezione del Riesame, ha
confermato l’ordinanza emessa il 16 giugno 2014 dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Padova che aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare della
custodia in carcere per condotte di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di
tipo cocaina e hashish. Per il terzo e ultimo episodio contestato, relativo alla detenzione e
successiva cessione di 30 chili di hashish, veniva contestata l’aggravante della ingente
quantita’ di cui all’articolo 80 comma 2 I.s.. Gravi indizi di colpevolezza a carico del
ricorrente sono tratti dall’intercettazione di comunicazioni telefoniche, da servizi di
osservazione, da numerosi sequestri di stupefacente e dalle dichiarazioni rese da indagati in
altri procedimenti.

2. Il ricorrente censura l’impugnata ordinanza sulla scorta di due motivi. Col
primo lamenta erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli articoli 12 e
16 cod. proc. pen.. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto la competenza del
Tribunale di Padova, allorche’ il reato piu’ grave doveva ritenersi quello contestato al capo
b) della rubrica, relativo alle cessioni di cocaina a tale Hagman Elgali, verificatesi nel
Circondario del Tribunale di Venezia. L’ordinanza impugnata sarebbe inoltre priva di
motivazione circa la ritenuta localizzazione in Correzzola, sita nel Circondario del Tribunale
di Padova, delle condotte di detenzione della sostanze successivamente cedute a terzi.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta invece il difetto di gravita’ indiziaria
rispetto al reato di cui al capo b), dovendosi ritenere la chiamata in correita’ operata da
Hagman Elgali generica e priva dei necessari riscontri.

1. Mustapha Barrhel ricorre per mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza con

CONSIDERATO IN DIRITTO

afferma che la detenzione da parte del ricorrente delle sostanze stupefacenti
successivamente cedute a terzi sia avvenuta in provincia di Padova. Tale conclusione appare
infatti coerente con le risultanze delle indagini, protrattesi diversi mesi, che evidenziano
come l’utenza cellulare in uso al ricorrente (324/9291815) fosse localizzata in Corezzola
(PD), Via Cona, dato questo acquisito dal servizio di localizzazione associato all’attivita’ di
intercettazione telefonica (pag. 4 ordinanza). Quell’utenza rimane in uso del ricorrente fino
al 22 aprile 2014 (pag. 7), quindi in epoca successiva all’arresto di Haghamd Elgali,
avvenuto il 18 aprile 2014. Quest’ultimo opererà dopo qualche settimana una circostanziata
chiamata in correità in relazione al reato contestato al Barrhel al capo B della rubrica per il
periodo compreso dall’agosto 2013 al 17 aprile 2014. Anche per tale reato deve dunque allo
stato ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di ricorso, la
competenza del giudice di Padova. Il secondo motivo di ricorso e’ generico (non sono
allegati gli atti dei quali si dovrebbe desumere l’intrinseca inconsistenza della chiamata) e
comunque infondato. La provvista indiziaria e’ infatti sovrabbondante per tutti i reati
contestati (risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle diverse utenze del ricorrente;
frequente cambio di utenze telefoniche, specie in concomitanza degli interventi operati dalla
forze di polizia; servizi di osservazione; chiamate in correita’ acquisite dai pubblici ministeri
di Padova e Venezia; sequestri di sostanze – pagg. 2-8). In particolare la chiamata in
correità operata da Haghamd Elgali con riferimento al reato di cui al capo B della rubrica
appare credibile, circostanziata e riscontrata da precisi elementi esterni (riconoscimento
fotografico accompagnato dall’indicazione del numero di cellulare del ricorrente e di quantità
e corrispettivi attinenti alle plurime cessioni di sostanze stupefacenti intercorse tra i due
soggetti – pag. 7). La circostanza che l’Hagmad sia stato trovato in possesso di soli 87

2

1. Il ricorso e’ infondato. L’ordinanza impugnata non merita censura laddove

grammi di cocaina, allorché ha dichiarato di avere ricevuto dal ricorrente 110 grammi il
giorno precedente, appare essere dato neutro, spiegabile agevolmente con ricostruzioni del

grammi mancanti) e non idoneo a far venir meno la valenza della chiamata a fini di prova
(art. 192 comma 2 cod. proc. pen).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94-1/ter Disp. Att.
c.p.p..
Cosi’ deciso il 3 dicembre 2014

Il Componente estensore

Il Presidente
Giovanni Conti

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fatto non incompatibili con la chiamata in correità in esame (cessione e consumo dei 23

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