Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 930 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 930 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAKET SAID N. IL 25/06/1982
avverso la sentenza n. 5302/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

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Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Said Saket ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di

Bologna, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale del capoluogo emiliano,
escluso l’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli con
concessione della sospensione condizionale.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla

ha accolto solamente quello concernente la sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
.3. Il ricorrente denuncia l’intima contraddittorietà fra la affermata fondatezza dei motivi di
gravame ed il concreto accoglimento del solo motivo concernente la sospensione condizionale
della pena e non anche di quello con il quale si lamentava l’eccessiva gravosità della pena.
4. La doglianza è manifestamente infondata, là dove la Corte territoriale ha, a ben vedere,
accolto anche il primo profilo di doglianza (quello concernente l’entità della pena), nella parte
in cui, esclusa la sussistenza dei presupposti per la continuazione, ha in effetti ridotto anche
l’entità della pena irrogata, che risulta complessivamente meno gravosa. Nessuna
contraddittorietà è pertanto dato di rilevare nell’apparato argomentativo del provvedimento in
verifica.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

commisurazione della pena, là dove, pur ritenendo fondati motivi d’appello, la Corte d’appello

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