Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 93 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 93 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELFHATI ILHAM n. 3/2/1990
FOUAD AMINA n. 28/6/1982
HALIM IMAN n. 7/5/2013
avverso l’ordinanza n. 146/2013 del 12/6/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI MILANO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. NICOLETTA MERCATI per delega dell’avv. MICHELE
ROCCHETTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Milano, su impugnazione delle terze
interessate Elfhati Ilham, Fouad Amina e Halim Iman, annullava il decreto di
sequestro probatorio della somma di euro 11200 disposta nella abitazione di
Elfhati Imam nell’ambito delle indagini a carico del cugino della stessa, Mansar
Abdellatif, arrestato per il possesso di kilogrammi 8.5 di cocaina ed euro 77.000
in contanti. L’annullamento era dovuto alla assenza di motivazione sulle finalità
probatorie.
Il Tribunale escludeva però di poter restituire il denaro ritenendo che lo
stesso fosse prezzo del reato, in applicazione dell’articolo 324 comma 7° seconda
parte cod. proc. pen. come dimostrato dal materiale probatorio in atti,

Data Udienza: 31/10/2013

ampiamente confermato dallo stesso indagato che, in sede di interrogatorio di
garanzia, riferiva di avere incaricato la cugina Elfhati Ilham di raccogliere dai
“clienti” C 400.000 da depositare presso una determinata persona sino alla
propria scarcerazione.
Avverso tale ordinanza, per la parte che negava la effettiva restituzione del
denaro, ricorre il difensore di Elfhati Ilham, Fouad Amina, Halim Iman, terze
interessate, deducendo la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione
in ordine alla

– esclusiva proprietà di Fouad Amina della somma di euro 1000
– esclusiva proprietà di Halim Iman della somma di euro 2000.
il Tribunale ha difatti adottato una motivazione meramente apparente nel
ritenere di non dover restituire il denaro oggetto di sequestro, pur annullando il
sequestro stesso, affermando che trattasi di prezzo del reato laddove il denaro in
questione non costituiva corpo del reato. In particolare il Tribunale non indica le
ragioni per le quali il denaro rivendicato da Fouad ed Halim fosse prezzo del
reato. Inoltre, se del caso, il denaro non poteva essere ritenuto prezzo del reato,
per il quale è prevista la confisca obbligatoria ma, tutt’al più, profitto.
Inoltre nessun elemento viene offerto a sostegno dell’essere il denaro di
proprietà di soggetti diversi dalla Elfhati.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Poiché le ricorrenti sono terze interessate in quanto aventi diritto alla
restituzione del denaro che assumono essere proprio, non possono proporre
questioni che attengono alle ragioni del vincolo ma possono porre questioni che
attengono al proprio diritto sul bene, che assumono non essere di spettanza
dell’indagato.
Se, quindi, il Tribunale del Riesame ha negato la concreta restituzione del
denaro ritenendo che lo stesso sia prezzo del reato commesso dall’indagato, non
importa la corretta individuazione dell’essere il denaro stesso prezzo o profitto
secondo la prospettazione dell’accusa ma rileva solo se il denaro appartenesse
alle ricorrenti e non all’indagato; in tale ultimo caso andrebbe restituito alle
aventi diritto.
Per quanto riguarda Fouad Amina ed Halim Iman è palese la infondatezza in
quanto il ricorso parte dal ritenere dimostrato ciò che andava dimostrato innanzi
al giudice di merito, ovvero che il denaro fosse delle ricorrenti; dai dati probatori
riferiti nella ordinanza impugnata risulta, invece, il contrario.
Per quanto riguarda Elfhati, i suoi argomenti in ordine all’essere il denaro in
questione prezzo o profitto del reato sono, come detto, irrilevanti, trattandosi di
questione che poteva porre se del caso l’ indagato cui è attribuita la disponibilità

– esclusiva proprietà di Elfhati Ilham della somma di euro 550

del denaro. Per quanto, invece, riguarda il profilo della disponibilità del denaro in
capo alla ricorrente, a fronte della motivazione offerta dal provvedimento
impugnato per dimostrare che il denaro sequestrato alla Elfhati fosse del Mansar
Abdellatif, viene meramente affermato che “nessuno degli indizi enunciati dal
Tribunale remittente è dirimente ed univoco per considerare il denaro come di
proprietà di altri e non della Sig.ra Eltbati” e che “Gli indizi … sono insufficienti
per ritenere logicamente che il denaro richiesto in restituzione dalla Sig.ra Elfuati
sia provento di cessione di sostanza stupefacente”.

Quindi il motivo è

provvedimento impugnato.
Valutate le ragioni della inammissibilità appare adeguata la sanzione
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
&

Dichiara inammissibile,d, ricorse condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuna in favore della Cassa
delle Amme de.
Roma così eciso il 31 ottobre 2013

assolutamente generico laddove non si confronta affatto con le ragioni del

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