Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9299 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9299 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Palumbo Demetrio

n. il 17 luglio 1949

avverso
l’ordinanza 5 febbraio 2013 — Corte di Assise di Appello di Messina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Messina per nuovo esame;

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 febbraio 2013, depositata in cancelleria
il 26 maggio 2013, la Corte di Assise di Appello di Messina dichiarava inammissibile
l’istanza avanzata nell’interesse di Palumbo Demetrio volta a ottenere la rideterminazione della pena dell’ergastolo a lui inflitta con sentenza irrevocabile n. 6/05
dell’Il marzo 2005 della Corte di Appello di Reggio Calabria in anni 30 di reclusio-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Palumbo Demetrio chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva dedotta la violazione di
legge (artt. 6, 7 e 46 CEDU e 3, 25, 27 e 11 Cost, 442 e 673 cod. proc. pen.) per
aver erroneamente affermato il Giudice dell’esecuzione che l’istanza proposta dal
Palumbo non poteva essere valutata nel merito non essendo intervenuta sulla posizione del prefato una decisione della Corte europea dovendosi quindi ritenere la
questione preclusa dal giudicato formatosi nelle more.

Osserva in diritto
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3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
Si deve premettere che con la legge 16 dicembre 1999 n.479 (c.d. legge Carotti, entrata in vigore il 2 gennaio 2000) è stato consentito agli imputati di accedere
al rito abbreviato anche per i delitti per i quali era comminata la pena dell’ergastolo,
stabilendo all’art. 442/2 c.p.p. che in caso di scelta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato “alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni
trenta” (questa previsione, già contenuta nel suddetto articolo del codice di rito
quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991, poiché la legge delega del codice di
procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la
pena dell’ergastolo).
Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella legge n.144/2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli
imputati dei processi in corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti,
non avevano potuto accedere al suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbre-

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Palumbo Demetrio — RG: 29168/13, RU: 8;

ne.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

viato, e quindi di usufruire dello sconto di pena previsto per la scelta del predetto
rito.
L’aspettativa degli imputati di ottenere – scegliendo di essere giudicati con il rito
abbreviato – la sostituzione della condanna all’ergastolo, inasprito dall’isolamento
diurno, con quella a trent’anni di reclusione è stata frustrata dall’entrata in vigore
del Decreto Legge 24.11.2000 n. 341 (convertito nella legge n.4/2001) che conte-

e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con
l’ergastolo) all’art. 7 le seguenti norme:
1. Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale,
l’espressione “pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
2. All’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quello dell’ergastolo”.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 341/2000, l’imputato Scoppola che aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l’entrata in vigore della legge Carotti, in sede di appello – poiché la pena dell’ergastolo inflittagli
nel primo grado di giudizio era stata inasprita dall’isolamento diurno – ha visto ridotta la pena all’ergastolo con la sola eliminazione dell’isolamento diurno.
Il predetto Si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la
violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e la
Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, con decisione in data 17
settembre 2009, ha accertato la non equità del trattamento sanzionatorio, perché
inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta Convenzione, essendo stato
condannato lo Scoppola dalla Corte di assise d’appello di Roma con sentenza in data
10 gennaio 2002 all’ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima aspettativa
di non subire una pena superiore a trent’anni di reclusione, per aver scelto di essere
giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
La Corte EDU, con la suddetta decisione, ha ritenuto che la modifica dell’art.
442/2 c.p.p., come introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quel-

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neva nel capo III (intitolato: interpretazione autentica dell’art. 442 comma 2 c.p.p.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

la della reclusione ad anni trenta, senza alcuna distinzione tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno.
Quindi la specificazione introdotta dal D.L. 341/2000, secondo la Corte EDU, doveva essere considerata non l’interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti, ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da
applicare, per la scelta del rito abbreviato, in caso di condanna alla pena

La suddetta Corte ha anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente
per il principio secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e
le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al
reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei
confronti dello Scoppola la pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
Restava l’esigenza di eliminare l’accertata violazione della CEDU anche nei confronti
dei condannati che si trovavano nella stessa situazione dello Scoppola, non essendo
tollerabile una situazione di illegalità convenzionale, che si è ritenuto dovesse essere eliminata anche sacrificando il valore della certezza del giudicato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con ordinanza in data 10 settembre 2012, in
un caso (Ercolano Salvatore) del tutto simile al caso Scoppola hanno sollevato questione di legittimità costituzionale (anche) dell’art. 7 D.L. n. 341/2000, in relazione
all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui tale norma (in quanto definita di interpretazione autentica) opera retroattivamente.
Con sentenza n. 210 in data 3 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato,
fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001
n. 4.
Secondo la predetta sentenza, le norme della CEDU nel significato loro attribuito
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117/1 della Costituzione, nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali, e per questo è stata dichiarata illegittima la citata norma dell’art. 7
del D.L. n. 341/2000, convertito nella legge n. 4/2000.

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Palumbo Demetrio — RG: 29168/13, RU: 8;

dell’ergastolo con isolamento diurno.

I

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art.7, deve
essere applicato l’art.30 della legge n.87/1953, secondo il quale le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e, quando in applicazione della norma incostituzionale è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli
effetti penali.

modificazione operata con il D.L. n. 341/2000, convertito nella legge n. 4/2000.
Al fine di dare attuazione ai principi della menzionata sentenza della Corte EDU
emessa nel caso Scoppola anche nei confronti di condannati che si trovano nelle
stesse condizioni del predetto è sufficiente l’apertura di un incidente di esecuzione,
nel quale si deve verificare se effettivamente sussistano le suddette condizioni, e
non è necessaria la riapertura del processo di cognizione, dovendosi solo modificare
il titolo esecutivo.
Da quanto esposto nella prima parte della presente sentenza, risulta in tutta evidenza che il ricorrente si è trovato nelle stesse condizioni di Franco Scoppola.

Condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo, inasprito dall’isolamento diurno, nel corso del giudizio di secondo grado – mentre era in vigore l’originaria modifica dell’art. 442/2 c.p.p. ad opera della legge Carotti – ha chiesto ed ottenuto di
essere giudicato con il rito abbreviato.
Prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è entrato in vigore l’art.7
del decreto legge 341/2000, e la Corte di assise d’appello di Catania, avendo deciso
di confermare la condanna di primo grado, in applicazione del predetto decreto legge ha ridotto la pena, per la scelta del rito abbreviato, eliminando solo l’isolamento
diurno, frustrando la legittima aspettativa del Palumbo di vedersi ridotta la pena
dell’ergastolo a trent’anni di reclusione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale per le ragioni sopra indicate dell’art. 7 del decreto legge 341/2000 impone che la pena dell’ergastolo inflitta con la
sentenza in data 11 marzo 2005 della Corte di Appello di Reggio Calabria sia sostituita con quella di trent’anni di reclusione.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

Ud. in c.c.: 5 febbraio 2014 — Palumbo Demetrio — RG: 29168/13, RU: 8;

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Pertanto, l’art. 442/2 c.p.p. deve ora essere applicato nel testo anteriore alla

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per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata determinando la pena di anni 30 di
reclusione in luogo di quella dell’ergastolo
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014

Il Presidente

Ili Csigliere
!
estensore

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