Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9294 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9294 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRALO ALTIN N. IL 18/04/1976
avverso l’ordinanza n. 55/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/03/2013
sentita la re zione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se
le conclusioni del PG Dott.
Zr

Uditi dife

Avv.;

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 28/3/2013, respingeva l’incidente di esecuzione proposto da Tralo
Altin, avente ad oggetto l’invalidità del titolo esecutivo.
La Corte rilevava che, in data 18/3/2005, l’imputato aveva nominato un
difensore di fiducia al quale il decreto di citazione al giudizio di appello era stato
notificato ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.; allo stesso modo
era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza.

Secondo la Corte, pertanto, la notifica era stata regolarmente eseguita e
doveva essere ritenuta la conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Tralo Altin, deducendo vizio di
motivazione.
Nella notifica al difensore di fiducia dell’estratto contumaciale della sentenza
di appello non si faceva alcun cenno alla norma dell’art. 157, comma 8 bis cod.
proc. pen.; in ogni caso tale norma sarebbe stata erroneamente applicata,
poiché tale modalità di notifica è solo residuale ed effettuabile quando sono
esauriti tutti i tentativi di reperire l’imputato. In realtà, la notifica all’imputato
era stata effettuata al suo difensore in ragione della latitanza che, peraltro, era
stata in precedenza revocata.
Ulteriore vizio di motivazione viene dedotto sulla mancata considerazione
delle censure svolte in ordine alla completezza delle ricerche che avevano
portato al decreto di latitanza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui insiste sui
motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il ricorrente contesta la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza di appello sotto due profili: l’erroneità della notifica al difensore di
fiducia dell’imputato e, comunque, la mancata menzione del ricorso all’art. 157

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comma 8 bis cod. proc. pen. nel verbale di notificazione.

Pacifico è quanto avvenuto nel corso del giudizio di cognizione: Tralo era
stato dichiarato latitante, ma la dichiarazione di latitanza era stata revocata fin
dal 1999; l’imputato aveva nominato difensore di fiducia l’avv. Corini il
18/3/2005, senza eleggere o dichiarare domicilio; il predetto difensore aveva
redatto i motivi di appello.
Il decreto di citazione in appello era stato notificato all’avv. Corini;

era stato nuovamente notificato all’avv. Corini.

Oggetto dell’incidente di esecuzione in cui si fa questione dell’esecutività del
titolo è, ovviamente, tale ultima notifica.
Secondo il ricorrente, poiché il suo luogo di residenza era conosciuto (tanto
da essere indicato nell’intestazione della sentenza di appello) e la dichiarazione
di latitanza era stata revocata, la notificazione avrebbe dovuto essere tentata
presso quel domicilio e la notificazione al difensore sarebbe stata legittima solo
se l’esito fosse stato negativo e le ricerche avessero portato a dichiarare la
irreperibilità dell’imputato.

La tesi è erronea. L’art. 157 cod. proc. pen. regola – come del resto
specificamente indicato – la prima notificazione all’imputato non detenuto in caso
di mancata elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi degli artt. 161 e 162
cod. proc. pen.; il comma 8 bis, aggiunto dal d.l. n. 17 del 2005, conv., con
modificazioni, nella legge n. 60 del 2005, riguarda, invece, le notificazioni
successive alla prima.
Questa Corte ha ripetutamente precisato che la norma riguarda l’intero
processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per
ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale possa,
poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Sez. 6, n. 19764 del 16/04/2013 dep. 08/05/2013, G., Rv. 256233; Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013 – dep.
21/03/2013, L., Rv. 254982).
Il ricorrente erra, quindi, quando sostiene la natura “residuale” della norma
che si sta commentando, che sarebbe applicabile solo in caso di esito negativo
delle ricerche descritte dai commi precedenti dell’art. 157 cod. proc. pen.: al
contrario, si tratta di modalità di notificazione “normale” per le notificazioni
successive alla prima e in presenza di determinate condizioni (nomina di un
difensore di fiducia, mancata elezione di domicilio, mancato rifiuto ad accettare
la notificazione da parte del legale). Si deve ricordare che la norma ha superato

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l’imputato era rimasto contumace nel giudizio di appello; l’estratto contumaciale

il vaglio di costituzionalità (Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008).

Ciò premesso, la notifica del 18/3/2005 al difensore di fiducia era stata
esattamente eseguita: non si trattava, infatti, della

prima

notificazione

all’imputato (era già stato celebrato il giudizio di primo grado) e la notificazione
al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello era giustificata
dall’intervenuta nomina del difensore di fiducia (senza elezione di domicilio) da
parte dell’imputato.

aveva immediatamente dichiarato di non accettare la notificazione, anche la
successiva notificazione – appunto quella dell’estratto contumaciale della
sentenza di appello oggetto della valutazione del giudice dell’esecuzione – era
stata ripetuta ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen..

2. Il ricorrente, in via subordinata, lamenta che nel verbale di notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza non si faccia alcuna menzione dell’art.
157 comma 8 bis cod. proc. pen..

La circostanza è irrilevante. L’art. 171 cod. proc. pen. elenca i casi di nullità
della notificazione, nessuno dei quali ricorre nel caso di specie. Il principio di
tassatività delle nullità stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen. rende la mancanza
lamentata dal ricorrente una mera irregolarità che non incide sulla validità, e
quindi sull’efficacia, della notificazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente,
infatti, aveva contestato la nullità del decreto di latitanza emesso in una prima
fase del procedimento e successivamente revocato.

Ma le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono
essere fatte valere con l’incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il
controllo sull’esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione
(Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008 – dep. 27/02/2008, Lasco, Rv. 239509); le
questioni concernenti la fase della cognizione avrebbero dovuto essere
denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge (Sez. 1, n. 37979 del
10/06/2004 – dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580). In particolare, allorché
la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice dell’esecuzione, le
valutazioni, anche nel merito, dell’osservanza “delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato”, essa si riferisce chiaramente alle eventuali
irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo, e non

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Poiché – come pure sarebbe stato possibile – il difensore di fiducia non

prima, della pronuncia della sentenza (Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998 – dep.
08/07/1998, Maestroni, Rv. 211025).

Ben si comprende, pertanto, il silenzio dell’ordinanza impugnata sulla
questione della legittimità della dichiarazione di latitanza, del tutto estranea alla
verifica demandata al giudice dell’esecuzione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali.

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