Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9293 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9293 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
CUNSOLO SALVATORE N. IL 30/06/1971
avverso la sentenza n. 144/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per AQ”
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Udito, per 1
Uditi difens

& i.

Data Udienza: 19/02/2014

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza pronunciata in data 12 luglio 2012 il Tribunale militare di Napoli
militare di Napoli aveva riconosciuto l’imputato Salvatore Cunsolo, appuntato in servizio
presso il N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Mistretta, colpevole del reato di
disobbedienza agli ordini, intimatigli dal vice brigadiere Gioacchino Martorana, capo
servizio, di prendere parte all’esecuzione di due differenti posti di controllo alla
circolazione stradale in Pettineo ed in Reitano, con l’aggravante di essere rivestito di un

continuazione, aveva condannato l’imputato con le circostanze attenuanti generiche,
dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi quattro di reclusione
militare, con spese e conseguenze di legge e la concessione dei doppi benefici della
sospensione dell’esecuzione delle pene inflitte e della non menzione.
2. Con sentenza resa il 12 aprile 2013 la Corte di Appello militare di Roma, investita
dell’appello proposto dall’imputato, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado,
che confermava nel resto, escludeva la continuazione e riduceva la pena a mesi due di
reclusione.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale militare presso la Corte militare di Appello di Roma, il quale ha lamentato
contraddittorietà della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, ridotta in
misura eccedente quanto sarebbe stato giustificato dall’accoglimento del motivo di
appello concernente l’esclusione della continuazione e la ritenuta sussistenza di un unico
reato in contrasto con la ritenuta infondatezza degli altri motivi di gravame.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.
1.La motivazione della sentenza impugnata ha premesso di ritenere infondati tutti i
motivi di appello proposti dalla difesa dell’imputato, ad eccezione di quello relativo alla
continuazione per cui, “ritenendosi più correttamente che il Cunsolo abbia posto in essere
una sola disobbedienza, ferma la statuizione di condanna e fermi i benefici, deve essere
ridotta la pena”. Quindi nel delineare il trattamento sanzionatorio ha osservato che “la
pena deve essere rideterminata a seguito della considerazione della vicenda come unico
reato” e, valutati gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., ha ritenuto congrua la pena di
mesi due di reclusione militare, così stabilita in misura superiore al minimo edittale
assoluto per gli effetti della condotta illecita, che aveva indotto il brig. Martorana a
svolgere in parte da solo il servizio e quindi a doversi avvalere del personale di altra
stazione, il che aveva cagionato delle oggettive difficoltà nell’espletamento dei compiti
d’istituto.

1

grado e di aver commesso il fatto in servizio il 20 ottobre 2010 e, unificati i reati per

v

1.1 Deve quindi concludersi che, a dispetto delle premesse, la Corte militare di
merito ha proceduto ad un’autonoma individuazione del trattamento sanzionatorio,
ritenuto congruo e proporzionato al fatto di reato, inteso come unica violazione, e ha
esplicitato di avere fatto ricorso ai criteri valutativi dell’art. 133 cod. pen. per l’esercizio
dei suoi poteri discrezionali; in altri termini, non si è limitata ad eliminare la porzione di
pena che il Tribunale aveva indicato ed applicato a titolo di continuazione per il reato
satellite rispetto a quello ritenuto di maggiore gravità, ma, mantenendosi entro i limiti del
tema devoluto con l’appello, di fatto ha accolto anche il motivo concernente l’eccessività

espressione quanto al rigetto di tutti i motivi diversi da quello riguardante la pluralità di
episodi autonomi, unificati per continuazione, ma non determina una situazione di palese
incongruenza logica e di insanabile contrasto, interna al testo della motivazione, tale da
renderlo incomprensibile e da compromettere la possibilità di individuazione della “ratio
decidendi”. Deve dunque escludersi la sussistenza del vizio denunciato, per cui il ricorso,
per la sua infondatezza, va respinto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

della pena. Il profilo di contraddittorietà denunciato in realtà è frutto di un’inappropriata

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