Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9292 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 9292 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

sul ricorso proposto da:
DE ROSA ANTONIO N. IL 07/06/1962
avverso la sentenza n. 7368/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 20/01/2016

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MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ impugnazione è inammissibile poiché non reca alcuna specifica notazione critica,
sicché questa Corte non è in grado di cogliere quale ne sia l’oggetto.
Peraltro, nel caso in esame occorre considerare che la disciplina legale della materia è
mutata in senso favorevole all’ imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio
è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n.
146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti
che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata
trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione
l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella
ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall’evidente proposito
di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato
revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così escludendo che il
giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva,
possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare
applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato
dal D.L. 20 marz0 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito
il richiamato quinto comma dell’art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a
quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la
sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Attesa l’illegalità sopravvenuta della pena la sentenza deve essere annullata con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio.
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Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’appello di Napoli.
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il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p, dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità.
Roma 20 gennaio 2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
#

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
del 5 giugno 2013 recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 afferente a cocaina, commesso il giorno 8 8 2009,

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