Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9291 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9291 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Barile Gaetano

n. il 23 settembre 1961

2) Ricci Maria Francesca

n. il 13 dicembre 1977

avverso
la sentenza 28 novembre 2012 — Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di

Cagliari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 28 novembre 2012, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2013, la Corte di Appello di Cagliari, confermava la sentenza 24
giugno 2009 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Nuoro che aveva,
tra gli altri, dichiarato Barile Gaetano e Ricci Maria Francesca responsabili dei reati
loro rispettivamente ascritti (il primo di detenzione illegale d’arma e la seconda di

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata sia Barile Gaetano che Ricci Maria Francesca, come emerso dal compendio di differenti
intercettazioni telefoniche, detenevano illegalmente armi comuni da sparo.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Andrea
Viola, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Barile Gaetano e, personalmente, anche Ricci Maria Francesca chiedendone, entrambi, l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Barile Gaetano, con ricorso redatto a ministero
dell’avv. Andrea Viola, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l’inosservanza o erronea applicazione
della legge penale e delle norme processuali; il giudice aveva errato nel rigettare
l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per violazione degli artt. 270 e 380 cod. proc. pen., disposte in altro procedimento in relazione alle quali (si tratta di un paio di telefonate) è stata fondata l’affermazione della penale responsabilità vuoi perché difetta nella fattispecie l’arresto in flagranza,
vuoi perché si è proceduto per una sola arma comune da sparo di cui era stata esclusa la clandestinità, mentre l’art. 380 lett. b) cod. proc. pen. fa riferimento alla
pluralità di armi; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, non vi era
alcuna connessione tra il procedimento in cui gli esiti di ascolto sono stati autorizzati e il presente considerato che i reati contestati sono del tutto differenti;
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; nel merito veniva sottolineato che le intercettazioni erano insufficienti per l’affermazione della
penale responsabilità del prefato atteso che dalle stesse non è dato comprendere
né il tipo di arma, né la marca, né il calibro, né la funzionalità, né se si tratta real-

Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Barile Gaetano — RG: 31754/13, RU: 11;

detenzione illegale di armi) condannandoli alla pena di giustizia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

mente di una arma anziché un diverso oggetto; peraltro il giudice di merito nulla ha
motivato in relazione alla riduzione ex art. 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895
La ricorrente Ricci Maria Francesca, ha nel proprio ricorso sviluppato due motivi
di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la mancata assunzione di una prova

b) con la seconda censura si insisteva nel fatto che il contenuto delle intercettazioni telefoniche non recavano contenuti penalmente rilevanti trasparendo solo che
la ricorrente aveva agito con forte timore e pericolo di un pregiudizio a carico proprio e del fratello e comunque di aver ritenuto che l’interlocutore facesse riferimento alle armi già in possesso del padre.

Motivi della decisione
3. — I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il primo motivo del ricorso Barile, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1.1 — Occorre per vero rilevare che la motivazione assunta dal giudice circa
la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di altro procedimento è immune da
vizi logici e giuridici atteso che non solo sono stati ritenuti indispensabili per il giudizio, ma sono stati anche impiegati in un procedimento per un reato ricompreso
nel catalogo di cui all’art. 380 cod. proc. pen., atteso che si tratta di delitto per il
quale è possibile l’arresto in flagranza. Il riferimento normativo alla flagranza del
reato del resto non significa che per il reato che legittima l’intercettazione si debba
procedere in flagranza di reato ma che si debba procedere per un reato per il quale
è possibile la flagranza stessa secondo la normativa che lo prevede. La valutazione
di connessione è stata operata dal giudice in modo logico e non contraddittorio sicché non può essere messa in discussione, in modo peraltro del tutto generico, in
questa sede. In relazione, poi, alla censura che attiene alla pluralità di armi occorre
per certo far riferimento, ai fini utilizzativi degli esiti di ascolto, al momento
dell’emissione del titolo autorizzativo e non alla contestazione concreta al momento
della promozione dell’azione penale.

Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Barile Gaetano — RG: 31754/13, RU: 11;

decisiva;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.1.2 — Deve peraltro rilevarsi che la richiesta di abbreviato da parte dell’odierno ricorrente era condizionato all’accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità
sicché il giudice, nel respingere l’eccezione in parola avrebbe dovuto separare il
procedimento per celebrare il giudizio ordinario. Di ciò il ricorrente non si è doluto il
che equivale a una postuma accettazione dell’abbreviato stesso che comporta una
sanatoria degli atti utilizzati per acquiescenza della parte processuale che poteva

3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato.
3.2.1 — La motivazione del giudice in punto di valutazione della prova non è in
questa sede censurabile in quanto immune da vizi logici e giuridici. Le sollecitazioni
difensive si traducono in questa sede in una consentita rilettura del compendio di
prova già operata dal giudice in modo non contraddittorio e logico in particolare in
relazione al contenuto degli esiti di ascolto esaminati in modo analitico in relazione
al complessivo compendio di prova.
3.2.2 — Da ultimo è priva di rilievo l’eccezione che concerne la mancata riduzione ex art. 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 da parte del giudice di merito, atteso che
trattasi di censura presentata per la prima volta in questa sede.
4 — Parimenti inammissibile è il primo motivo del ricorso Ricci.
4.1 — La censura è così generica che non è dato comprendere in cosa consisterebbe la prova decisiva denegata dal giudice.
4.2 — Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve
essere dichiarato inammissibile.
4.2.1 — Le argomentazioni del giudice sono espressione della sua facoltà discrezionale di valutazione della prova non censurabile in questa sede quando si
profila logica e non contraddittoria come nel caso di specie.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi

Pubblica udienza: 5 febbraio 2014

Barile Gaetano — RG: 31754/13, RU: 11;

farli valere.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014

Il Presidente

Il Cih,
sigliere estens re

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