Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9290 del 05/02/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9290 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Spagnuolo Nino
n. il 12 aprile 1977
avverso
la sentenza 25 settembre 2012 — Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;
udito il difensore avv. Emilio Longobardi, che ha concluso per raccoglimento dei
motivi di ricorso.
Data Udienza: 05/02/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 25 settembre 2012, depositata in cancelleria il 16 ottobre 2012, la Corte di Appello di Napoli, confermava la sentenza 29
febbraio 2012 del Giudice dell’udienza preliminare di Torre Annunziata che aveva
dichiarato Spagnuolo Nino responsabile dei reati di detenzione illegale di un’arma
comune da sparo e altro condannandolo alla pena di giustizia.
Longobardi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Spagnuolo Nino chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice di appello non solo ha
espresso una insufficiente motivazione in ordine ai motivi di gravame formulati ex
artt. 88 e 89 cod. pen., ma avrebbe dovuto altresì disporre perizia psichiatrica sulla
persona dell’imputato atteso che il medesimo era stato ritenuto nel 2006, a causa
della sua patologia mentale, incapace di intendere e di volere.
Motivi della decisione
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — In punto di mancato accertamento peritale delle condizioni mentali dello
Spaguolo va osservato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati
del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione
contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio
di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che
l’indagine istruttoria sìa stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla
rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere
in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro). Atteso che l’esercizio di un simile
potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, 29 luglio
1993, n. 7908, Giuffida, rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso) deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata dà conto, in modo inequivoco,
delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale,
Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Spagnuolo Nino — RG: 13485/13, RU: 8;
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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Emilio
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale
essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e
concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado
(Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio
di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d),
cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di
primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.) (Cass., Sez. 5, 8 maggio
rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita,
avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte
nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base
del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008,
n. 23505, Di Dio, rv. 240839).
3.2. — Tanto premesso, deve osservarsi che l’argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà , della
richiesta integrazione probatoria. È stato posto in particolare l’accento, ancorché in
modo stringato, ma non per questo meno esauriente (sul punto cfr. Sez. 4, 2 dicembre 2009, Sergio e altri, n. 47095, rv. 245996, che esprime il principio di diritto
condiviso da questo Collegio secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta
di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in
presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili), non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per
sé un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente
alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio
già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell’accertamento della verità stante anche la doverosa ottemperanza, in carenza di una effettiva esigenza accertativa, del cogente principio della ragionevole durata del processo la cui elaborazione giurisprudenziale da
parte della Corte di Strasburgo, nell’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha condotto al riconosci-
Pubblica udienza: 5 febbraio 2014
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Spagnuolo Nino — RG: 13485/13, RU: 8;
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2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, rv. 240995) mentre l’error in procedendo è
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mento nel nostro ordinamento del relativo principio con la riforma costituzionale del
1999.
3.3 — Né va neppure dimenticato che, in ogni caso, la perizia in genere non può
affatto rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 606
cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. stante il suo carattere, per così
dire, ‘neutro’, sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla
re ‘neutro’ (né a favore, né contro) è sottratta al potere dispositivo delle parti, che
possono attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche attraverso proprie
consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1,
lett. d) citato, e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è
insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606 cod. proc.
pen., lettera e) (v., tra le tante, Cass., Sez. 4, 3 maggio 2005, Candelora e altro).
3.4 — In questa prospettiva, la mancata rinnovazione della perizia non può essere dedotta con la censura in esame. Ciò che è deducibile in questa sede è semmai il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei
fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. La sentenza impugnata è però esente da tali censure avendo il giudice dato atto che il prefato è ‘attualmente sottoposto a specifiche
terapie dell’U.O. Salute Mentale 53 di Castellamare di Stabia per sopperire a un
quadro clinico caratterizzato da grave scompenso degli impulsi con manifestazione
psicotiche, insufficiente a escluderne tuttavia, anche parzialmente, l’imputabilità’
come emerge del resto dalla documentazione in atti, e ciò in relazione alle specifiche fattispecie contestate e al momento della commissione dei fatti. Peraltro il ricorrente non produce alcuna documentazione che suffraghi il contrario o un qualche aliquid novi limitandosi a lamentare solo la carenza di un approfondimento clinico di cui non dimostra la necessità limitandosi a richiamare l’accertamento del
2006 in presenza peraltro di una affezione regredibile.
4. — Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Spagnuolo Nino — RG: 13485/13, RU: 8;
discrezionalità del giudice. La perizia, in altri termini, proprio per il rilevato caratte-
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per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014