Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 929 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 929 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO IGINK N. IL 14/11/1989
avverso l’ordinanza n. 26/2014 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFAN
4efte1sentite le conclusioni del PG ,Dott..~ 1,W44,41
54/1M/ti i 42- 44,

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Data Udienza: 27/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. D’Alessandro Iginia ricorre, nella sua qualita’ di terzo sequestrato e per
il tramite del proprio difensore, avverso l’ordinanza con la quale, il 12 maggio 2014,
il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di riesame da lei proposta avverso il
sequestro preventivo di titoli di credito disposto il 27 novembre 2011 dal Giudice per

avviato nei confronti di D’Alessandro Luigi Roberto per il delitto di usura in danno di
Di Nardo Marisella.
Si rende necessaria una breve cronistoria degli avvenimenti precedenti il
ricorso. In sede di esecuzione dell’ordinanza genetica di sequestro il D’Alessandro
rifiuta la consegna delle cambiali a firma Di Nardo, lamentando tra l’altro che
l’ordinanza era stata emessa da giudice che si trovava in situazione di
incompatibilita’ ai sensi dell’art. 35 cod. proc. pen.. Tali dichiarazioni vengono
registrate nel verbale redatto il 17 febbraio 2011 dalla polizia giudiziaria operante.
Il 30 settembre 2012 i titoli cambiari in questione vengono girati dal
D’Alessandro in favore dell’attuale ricorrente.
Il 25 giugno 2013 il Tribunale di Pescara dispone, nel corso del
dibattimento, l’esecuzione del provvedimento del g.i.p., ancora al riguardo
ineseguito, mediante acquisizione delle cambiali che nel frattempo erano state
depositate nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla
ricorrente nei confronti della Di Nardo dinanzi al Tribunale di Chieti.
D’Alessandro Iginia ricorre una prima volta chiedendo al Tribunale di
Pescara il riesame dell’ordinanza genetica con riferimento alle cambiali di cui
risultava essere girataria, delle quali nega la pertinenzialita’ rispetto al delitto di
calunnia, contestato al D’Alessandro Luigi Roberto con esclusivo riferimento agli
assegni a lui consegnati dalla persona offesa Di Nardo. Il Tribunale accoglie il ricorso
e con ordinanza 16 luglio 2013 annulla il sequestro delle cambiali.
Su ricorso del pubblico ministero, 1’8 gennaio 2014 questa Corte
pronuncia annullamento dell’ordinanza del 16 luglio 2013, affermando che “il
sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. puo’ essere disposto
relativamente a beni non compresi in una precedente iniziativa cautelare anche sulla
base di nuovi elementi di fatto idonei a giustificare una modifica dell’imputazione in
dibattimento da parte del pubblico ministero”. All’annullamento dell’ordinanza

le Indagini Preliminari presso lo stesso Tribunale di Pescara nel procedimento penale

L

consegue il rinvio al Tribunale del riesame di Pescara, che il 12 maggio 2014 emette
il provvedimento avverso il quale ricorre in questa sede D’Alessandro Iginia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

impugnata sarebbe affetta da inosservanza di norma processuale stabilita a pena di
nullita’ perche’ riferibile alle condizioni di capacita’ del giudice (art. 178 comma 1,
lett. a), avendo il Tribunale omesso di rilevare che il decreto di sequestro preventivo
era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari allorche’ questi si trovava in
situazione di incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 34 (rectius, 35) cod. proc. pen. per
avere in precedenza il proprio coniuge esercitato nello stesso procedimento funzioni
di giudice. Successivamente all’emissione del decreto di sequestro tale situazione di
incompatibilita’, prodottasi a seguito di trasferimento del procedimento per
competenza dal Tribunale di Chieti a quello di Pescara, era stata rilevata dallo stesso
g.i.p., il quale, in data 5 aprile 2011, aveva dichiarato di astenersi dal procedimento
in questione. Essa era dunque a conoscenza del Tribunale del Riesame, che
nell’ordinanza impugnata si riferisce alla circostanza che il decreto di sequestro non
ebbe esecuzione per il rifiuto dell’imputato D’Alessandro Luigi a consegnare le
cambiali in questione. Tale circostanza era infatti desumibile unicamente dal verbale
di esecuzione del sequestro preventivo redatto dalla polizia giudiziaria, verbale dal
quale risultava che il rifiuto della consegna da parte dell’imputato era da questi
motivato col fatto che il giudice-persona fisica al quale risaliva l’ordinanza genetica
non aveva rispettato l’obbligo di astensione su di lui incombente al momento
dell’emissione del sequestro.

2. Col secondo motivo si censura invece violazione di legge per avere il
Tribunale del Riesame omesso di rilevare che i titoli cambiari in questione non
potevano in alcun modo riferirsi alle condotte usurarie descritte nell’imputazione in
base alla quale D’Alessandro Luigi Roberto e’ stato tratto a giudizio, ora pendente in
fase dibattimentale, le quali si riferiscono a unicamente alla dazione di assegni.

3. Il ricorso e’ inammissibile, perche’ del tutto generico e manifestamente
infondato. Quanto al primo motivo, va rilevato che ai sensi dell’articolo 42 cod. proc.

1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso che l’ordinanza

t

pen. il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione determina se e in
quale parte gli atti compiuti dal giudice precedentemente alla dichiarazione di
astensione conservano efficacia. Non solo la ricorrente ha omesso al riguardo ogni
necessaria allegazione, ma ha individuato parametri legali di riferimento (nullita’
assoluta conseguente dalla violazione delle condizioni di capacita’ del giudice stabilite
al Capo VI del Titolo I del codice di rito) non pertinenti.

conforma correttamente al principio di diritto enunciato da questa Corte con
pronuncia resa, in questo stesso procedimento, 1’8 gennaio 2014, e secondo il quale
“il sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. puo’ essere disposto
relativamente a beni non compresi in una precedente iniziativa cautelare anche sulla
base di nuovi elementi di fatto idonei a giustificare una modifica dell’imputazione in
dibattimento da parte del pubblico ministero”. A questo riguardo l’ordinanza
impugnata da’ conto con motivazione dal tutto adeguata e immune da vizi degli
elementi dai quali e’ possibile ricavare il nesso di pertinenzialita’ delle cambiali
sequestrate rispetto al delitto di usura di cui e’ processo nei confronti di D’Alessandro
Luigi Roberto (l’essere quei titoli stati consegnati al D’Alessandro nell’ambito dei
rapporti usurari in questione; la girata eseguita dall’imputato in favore di un proprio
familiare in epoca successiva al disposto sequestro confermando ulteriormente il
giudizio di pertinenza delle cambiali al delitto di usura).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Cosi’ deciso il 27 novembre 2014

Il Componente estensore
Stefano Mogini

Il Presidente
t

Il secondo motivo e’ parimenti inammissibile. Il Tribunale del Riesame si

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