Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9289 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9289 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
.4v

Rogora Luca

n. il 1 ottobre 1983

avverso
la sentenza 13 gennaio 2012 — Tribunale di Busto Arsizio;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;

Data Udienza: 05/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 13 gennaio 2012, depositata in cancelleria
il 1 marzo 2012 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava Rogora Luca colpevole del
reato a lui ascritto (art. 4 comma terzo L. 110/75) condannandolo alla pena di giustizia.

ra Luca, nel corso di un controllo di polizia che lo fermava alla guida di un veicolo,
veniva rinvenuto nella disponibilità di una mazza da baseball riposta all’interno del
bagagliaio della medesima vettura.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni del verbalizzante e del fatto che alcuna giustificazione era stata addotta dal prevenuto circa
la predetta detenzione, atteso peraltro la dicitura impressa sulla medesima mazza
che ben faceva comprendere come il suo uso non fosse comunque sportivo, ma
quale corpo contundente in attività illecite.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Alberto
Arrigoni, ha interposto tempestiva impugnazione (sub specie di appello convertito

ex lege in ricorso per cassazione trattandosi, quella gravata, di sentenza di condanna a pena pecuniaria) l’imputato censurava la sentenza in punto di travisamento del fatto e, in via subordinata, per l’eccessiva della pena.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente per vero introduce in questa sede di legittimità
un elemento di fatto (peraltro nuovo e non dimostrato e comunque non dirimente)
quale è quello di non essere stato proprietario del veicolo su cui viaggiava al momento del controllo da parte della polizia. Trattasi di circostanza non affrontata nel
giudizio di merito e dunque non proponibile in questa sede, oltre che non dimostrata.

Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Rogora Luca

RG: N. 29551/12, RU: 1;

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1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, Rogo-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve
essere dichiarato inammissibile.
3.2.1 — Deve valere qui il rilievo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello (o quelli) che ritiene
prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo ap-

emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è
censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni
difensive dell’appellante, non è neppure tenuto ad un’analitica valutazione di tutti
gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le
tante, Sez. 3, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall’art. 133 cod. pen.,
non solo l’assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini, ma anche la valenza ostativa dei plurimi precedenti penali del prefato sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale, che ha diffusamente spiegato e considerato, in modo qui incensurabile come assorbente ai fini del diniego.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2014

Pubblica udienza: 5 febbraio 2014 — Rogora Luca

RG: N. 29551/12, RU: 1;

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prezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far

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