Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9285 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9285 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO MIRKO N. IL 22/02/1982
avverso la sentenza n. 3760/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 20/01/2016
2 Aiello
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: si argomenta che l’imputato è stato sorpreso alla guida e nulla accredita la non
plausibile e non riscontrata tesi difensiva. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai
principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.
A ciò è da aggiungere che, come ripetutamente ritenuto da questa Corte, il lavoro di
pubblica utilità è incompatibile con la concessa sospensione condizionale della pena. Infine il
reato non era prescritto al momento della sentenza d’appello ed il tempoisuccessivo non rileva,
attesa l’inammissibilità del ricorso.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 20 gennaio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-