Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9282 del 23/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9282 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
DAMASCO VITO nato il 28/01/1975, avverso l’ordinanza del
13/08/2012 del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro che
ha concluso per il rigetto;
udito il difensore aw.to Mariano Fiore che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO
1. Con ordinanza del 13/08/2012, il Tribunale di Bari
confermava l’ordinanza con la quale, in data 09/07/2012, il giudice
per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva
applicato a DAMASCO Vito la misura della custodia cautelare in
carcere per i reati di cui agli artt. 74— 73 dpr 309/1990.

Data Udienza: 23/01/2013

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. VIOLAZIONE

DELL’ART.

74 DPR 309/1990: sostiene il ricorrente

che l’accusa si fonda solo sulle dichiarazioni del collaboratore di
cit, ma rileva che egli non poteva far parte di una presunta
associazione di cui ignorava l’esistenza e di cui non conosceva gli
accoliti: egli, infatti, conosceva il solo Apuleo — suo datore di lavoro e non aveva apportato alcun contributo attivo all’associazione.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

274

COD. PROC. PEN.

per avere il

tribunale ritenuto l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non
tenendo, però, conto della circostanza che il Damasco, a far data dal
19/08/2009, si trova ininterrottamente detenuto, prima in carcere e,
poi, agli arresti domiciliari e, durante tutto il suddetto periodo, non
aveva mai violato le prescrizione impostigli.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

74

DPR

309/1990: il Tribunale, dopo

avere illustrato tutto il corposo ed univoco compendio probatorio in
ordine alla sussistenza dell’associazione dedita al traffico di
stupefacenti di cui faceva parte l’Apuleo (cfr pag. 2-3 dell’ordinanza
impugnata), passa, poi, ad esaminare la singola posizione del
ricorrente e la tesi difensiva secondo la quale non vi era alcun
riscontro alle propalazioni dell’Apuleo (diventato collaboratore di
giustizia). Il Tribunale, confutando la suddetta tesi, elenca gli
elementi a carico del Damasco (intercettazioni telefoniche;
rinvenimento di una pressa utilizzata per il confezionamento da
cento grammi della cocaina) e conclude che le dichiarazioni
dell’Apuleo (il quale lo aveva indicato come sua coadiutore materiale

2

giustizia Apuleo. Il ricorrente non contesta il reato di cui all’art. 73 dpr

nella preparazione delle dosi e come colui che si occupava di
nascondere la droga che arrivava dall’estero) avevano trovato un
ampio riscontro.
In questa sede, il ricorrente ammette di avere partecipato ai
contesta la sua partecipazione all’associazione.
Al che deve replicarsi che la censura è meramente reiterativa di
quella già dedotta davanti al tribunale ma da questo confutata in
modo del tutto logico, congruo ed aderente non solo agli elementi
fattuali ma anche alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di
legittimità: il che rende la doglianza manifestamente infondata e,
quindi, inammissibile dovendosi ritenerla un modo surrettizio di
introdurre in sede di legittimità una nuova ed alternativa questione di
merito.
2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

274

COD. PROC. PEN.:

quanto alla

pretesa violazione della suddetta norma, va osservato che,
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il tribunale ha
ampiamente preso in esame le esigenze cautelari avendole
rinvenute «nella proclività delittuosa mostrata diacronicamente dal
prevenuto nel settore del traffico illecito delle sostanze stupefacenti,
il suo pieno ed organico inserimento in una compagine criminosa
organizzata a livello transnazionale, la sua piena e totale dedizione
alle esigenze del sodalizio […I».
La motivazione è coerente e logica rispetto agli evidenziati
elementi fattuali, sicchè la doglianza dedotta dal ricorrente va
rigettata con conseguente condanna del medesimo al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

3

reati fine (acquisto ed importazione di 3 e 5 kg di cocaina) ma

RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 23/01/2013

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

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