Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9282 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9282 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARAU MICHELE N. IL 09/02/1969 parte offesa nel procedimento
c/
CABRAS ANTONIO N. IL 29/11/1957
MURGIA CLIZIA N. IL 05/08/1988
PIRAS MARISA N. IL 25/05/1970
avverso il decreto n. 3911/2013 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
25/05/2013
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/02/2014

Il difensore di GARAU Michele propone ricorso per cassazione avverso il
decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Cagliari il 25 maggio 2013 nel procedimento a carico di CABRAS Antonio ed
altri, lamentando di non essere stato avvisato della richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero malgrado la domanda a tal proposito formulata nella
querela e nell’atto di nomina del difensore.
Il ricorso è inammissibile in quanto dalla querela formulata dal GARAU non
risultano sollecitazioni intese ad essere avvisato della eventuale richiesta di
archiviazione a norma dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.; né il ricorrente ha
prodotto atti significativi a tal proposito. A nulla rileva, poi, che nell’atto di nomina
dell’avv. Carlo Demurtas, accanto alle più varie facoltà difensive al medesimo
conferite, sia stata anche indicata — in modo del tutto eccentrico rispetto ad un atto di
nomina di difensore — la richiesta di essere informato dell’eventuale richiesta di
archiviazione, in quanto, fra l’altro, l’atto di nomina in questione si è riferito ad altro
procedimento, poi, riunito, recante il numero 12858/11, nel quale il GARAU rivestiva
la qualità di indiziato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014
Il Consigli e estensore

Il Presidente

OSSERVA

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