Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9280 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9280 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCALA’ LUCA N. IL 10/05/1994
avverso la sentenza n. 7881/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LECCE, del 23/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

Ritenuto:
– che il ricorrente Zuccalà Luca, al quale è stata applicata la pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce n.519/2015 del
23.04.2015 , per il reato di tentata rapina , denuncia violazione di legge e vizio
io
della motivazione con riferimento alla
responsabilità;
– che le doglianze sono manifestamente infondate perché secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di questta Corte , in tema di patteggiamento,
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi
circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta
dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento
ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da
ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di
specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio
escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
– Inoltre vale il principio secondo cui “Nel procedimento di applicazione della pena
su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare
con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.
(Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
– Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore
della C ssa Pelle ammende.

N. R.G.: 32212/2015

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