Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9280 del 14/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9280 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LBOSELLI ALESSANDRO N. IL 09/08/197D <-3TU4,1;cgro
MCHAKHCHEKH BRAHIM N. IL 26/10/1988
avverso la sentenza n. 11336/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/septife le conclusioni del PG Dott. e7.
PA-st Uditi difensor Avv.; ei,;„ ,e,;„e Data Udienza: 14/02/2014 MCHAKHCHEKH Brahim propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza di "patteggiamento" emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona in data 17 maggio 2013, in ordine al delitto di
rapina aggravata, e con la quale è stata applicata nei confronti del medesimo la pena
di anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa. Deduce il ricorrente genericamente
vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Costituisce, infatti, principio ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la sentenza che
applica la pena su richiesta si fonda sulla concorde volontà delle parti negozialmente
espressa e che il giudice è tenuto a compiere, da un lato, l'accertamento positivo in
ordine alla validità del consenso prestato, alla corretta qualificazione giuridica del
fatto, alla applicazione ed alla comparazione di eventuali circostanze, alla congruità
della pena ed alla concedibilità dei benefici — ove a questi l'applicazione della pena
sia subordinata — e, successivamente, deve accertare la non ricorrenza delle cause di
non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, a norma dell'art. 129 cod.
proc. pen. Tale accertamento, peraltro, attesa la connotazione negativa che esso
assume nel panorama della specifica e peculiare delibazione devoluta al giudice
chiamato a definire il procedimento speciale, non comporta l'obbligo di una specifica
ed analitica motivazione, soprattutto quando le ragioni del proscioglimento di cui
all'art. 129 cod. proc. pen., non siano allegate dall'imputato o non siano desumibili ex
actis, essendo sufficiente che il giudice enunci l'esito negativo della indagine senza
ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza dell'imputato,
sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia dello stesso a contestare mediante la
richiesta di applicazione della pena la fondatezza dell'accusa. Quanto, poi, alle
circostanze ed alla loro comparazione è parimenti sufficiente che il giudice ritenga la
correttezza della loro applicazione e prospettazione, mentre per ciò che attiene alla
pena, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dall'esplicito giudizio circa la relativa
congruità. Pertanto, ogni censura attinente al merito del consenso, alla fondatezza
della accusa ed all'accertamento positivo degli altri elementi dianzi specificati
(qualificazione del fatto, applicazione e comparazione delle circostanze, congruità
della pena e benefici) rimane preclusa; sicchè, il ricorso per cassazione con il quale
l'imputàto si dolga del mancato proscioglimento, della contestazione delle
circostanze, del giudizio di comparazione, del trattamento sanzionatorio unicamente
per il profilo del difetto di motivazione della sentenza — quando il giudice abbia
effettuato, come nel caso di specie, gli accertamenti positivi e negativi richiesti dalla
legge — deve essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
del motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
1 OSSERVA una somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 14 febbraio 2014. P. Q. M.