Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 928 del 27/11/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 928 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARGIOLAS SALVATORE GRAZIANO N. IL 06/10/1976
avverso la sentenza n. 2360/2013 GIP TRIBUNALE di NUORO, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI /3.
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.4~ A -444/2-0 ~si:tu
Data Udienza: 27/11/2014
RITENUTO IN FATTO
sentenza con la quale in data 19 dicembre 2013 il giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Nuoro gli ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di quattro anni di
reclusione e Euro 17.330 di multa in ordine al reato di cui agli articoli 73 D.P.R. n.
309/1990, relativo alla coltivazione, in concorso con un correo, di piante di marijuana dalle
quali era possibile ricavare 1,52 Kg. di principio attivo per un totale di 61.160 dosi singole.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando in primo luogo che la
stessa, nonostante abbia applicato la pena finale concordata tra le parti, ha di fatto errato
nell’indicare che le concesse attenuanti generiche dovessero considerarsi equivalenti alla
sola recidiva e non anche all’aggravante speciale (art. 80 comma 2 I.s.) contestata.
3. Con altro motivo di ricorso viene invece lamentata l’illegittimita’ della pena
applicata, alla luce del nuovo (vecchio) trattamento sanzionatorio vigente a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, intervenuta dopo la sentenza impugnata.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha
chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale
di Nuoro per l’ulteriore corso. Ritiene il Procuratore Generale che le norme dichiarate
incostituzionali non possono essere applicate ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia e
tuttora pendenti, e cio’ anche nel caso in cui il processo sia pendente in cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Argiolas ricorre per il tramite del proprio difensore avverso la
1. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto. Nel caso di specie il giudice per le
delle parti sulla base di una piattaforma sanzionatoria non piu’ vigente (reclusione da sei a
venti anni e multa da euro 26.000 a 260.000) perche’ superata dalla declaratoria di
incostituzionalita’ operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25 febbraio
2014, che ha prodotto la reviviscenza del regime sanzionatorio piu’ favorevole recato dalla
Legge Iervolino/Vassalli per l’hashish e la marijuana (reclusione da due a sei anni e multa
da euro 5.146 a 77.468). La pena detentiva-base considerata nell’impugnata sentenza e’
stata quindi determinata nel minimo previgente, pari al nuovo massimo edittale, di talche’
anche il solo accenno all’eccessivita’ della pena in concreto inflitta e’ sufficiente ai sensi
dell’articolo 609 cod. proc. pen. a determinare l’annullamento della sentenza de qua (Sez. 6,
5 marzo 2014, Bisesti; 11 marzo 2014, Giorgi e Giampaolo).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Nuoro per l’ulteriore corso.
Cosi’ deciso il 27 novembre 2014.
Il Componente estensore
Stefano Msgini
indagini preliminari ha applicato ex articolo 444 cod. proc. pen. la pena recepita nell’accordo