Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 928 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 928 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giorgi Giovanni, nato a Locri il 07/05/1972

avverso l’ordinanza del 16/07/2015 del Tribunale di Catania Sezione Riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 16 luglio 2015 il Tribunale di Catania, sez. Riesame chiamato a pronunziarsi sull’impugnazione avverso l’ordinanza del GIP del
Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura della custodia in carcere per
Giovanni Giorgi, in relazione ad un traffico di stupefacenti – confermava
l’ordinanza impugnata. Affermava il Tribunale che la gravità indiziaria evidenziata
dal GIP emergeva dal sequestro della droga, in quantità molto elevata, che
aveva dimostrato un’attività capillare e ben organizzata, attiva fra la Locride e la
Sicilia, di cui il Giorgi era un elemento di spicco, essendosi assunto il compito di

Data Udienza: 25/11/2015

.,

organizzare il trasporto. Il ruolo dell’imputato ed i suoi precedenti specifici
facevano emergere pienamente il rischio di reiterazione e la non occasionalità
della condotta, sicché l’unica misura idonea ad evitare la persistenza degli illeciti
sarebbe stata la custodia cautelare in carcere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Giorgi, deducendo due fondamentali
motivi.
In primo luogo, ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per carenza

all’obiezione difensiva circa l’inesistenza del verbale di sequestro dei cellulari individuare l’atto di riferimento, anziché replicare laconicamente che la
documentazione risultava acquisita attraverso un regolare sequestro.
In secondo luogo, mediante un motivo articolato in due distinti profili, ha
dedotto l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ex
art. 266 c.p.p., e di nullità, ex art. 254 c.p.p. Infatti, diversamente dall’assunto
del Tribunale, i messaggi tratti dalla piattaforma digitale “WhatsApp” e “SMS”
non potrebbero essere ricompresi nella disposizione di cui all’art. 234 c.p.p. e
dunque la loro apprensione non sarebbe potuta avvenire attraverso un
sequestro. Da ciò, per un verso, la conseguenza che la Polizia Giudiziaria
avrebbe dovuto consegnare al giudice i telefoni cellulari, senza aprirli per
accedere ai loro contenuti. Per altro verso, l’ordinanza impugnata avrebbe dato
una qualificazione giuridica erronea ai predetti messaggi, che invece
rientrerebbero nella disciplina di cui agli artt. 266 bis c.p.p. e sarebbero perciò
soggetti al regime autorizzatorio di cui all’art. 266 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di fronte al rilievo difensivo circa la mancanza del provvedimento di
sequestro il Tribunale ha replicato sbrigativamente che “un regolare
sequestro…risulta esservi stato”. Ad ogni modo, l’esame del fascicolo di merito consentita dalla censura di natura processuale avanzata dall’imputato – ha
permesso di accertare che il sequestro fu effettivamente adottato dalla Polizia
Giudiziaria e di esso fu data contezza nel verbale di perquisizione personale del
26 giugno 2015, laddove, a seguito della perquisizione della Renault condotta dal
Giorgi furono rinvenuti, nel vano porta oggetti, due telefoni cellulari. In tale
verbale si afferma che “Quanto rinvenuto, costituente corpo di reato e/o cose
comunque pertinenti il medesimo, ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti
sullo stato attuale delle cose veniva sottoposto a sequestro ex art. 354 c.p.p.”.
2. In ogni caso, preso atto che oggetto di sequestro sono stati telefoni
cellulari, contenenti messaggi “WhatsApp” e “short messages system” (SMS),
2

di motivazione, giacché sarebbe stato onere del Tribunale – di fronte

non può essere condivisa la tesi che vorrebbe farli rientrare nell’alveo del
sequestro di corrispondenza, ex art. 254 comma 1° c.p.p. Infatti, i messaggi non
erano l’oggetto o il fine dell’indagine, ma sono stati scoperti casualmente, a
seguito dell’attività investigativa ed attraverso l’esame dei cellulari, che
costituiscono l’effettivo obiettivo del sequestro. Inoltre, la norma invocata dal
ricorrente si riferisce a coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici
o di telecomunicazione e non agli indagati. Dunque, l’art. 234 comma 10 c.p.p. è
stato menzionato a proposito dal Tribunale, visto che “Non è applicabile la

di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al
destinatario o già ricevuti da quest’ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono
“corrispondenza”, implicando tale nozione un’attività di spedizione in corso o
comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il
recapito.”

[Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 Ud. (dep. 12/06/2014)

Rv. 262303]. A maggior ragione, il principio vale per messaggi su supporto
telematico.
3. E’ invece inconferente il richiamo dell’imputato a Sez. U., n. 28997 del
19/04/2012 Cc. (dep. 18/07/2012) Rv. 252893, che si riferisce esclusivamente
alla corrispondenza epistolare, non soggetta alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, mentre nell’ipotesi in parola, si discute proprio di
dialoghi effettuati mediante un apparecchio cellulare.
4. L’esclusione del richiamo alla disciplina di cui all’art. 254 c.p.p. travolge
anche l’assunto circa l’eventuale violazione del disposto normativo da parte della
polizia giudiziaria. Neppure è giuridicamente corretto l’accenno alla norma di cui
all’art. 266 bis c.p.p., atteso che non era in corso alcuna intercettazione.
In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/11/2015.

disciplina dettata dall’art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia

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