Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 928 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 928 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAVARA ROSETTA N. IL 14/03/1981
avverso la sentenza n. 2647/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 14 ottobre 2011 dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, appellata da
FAVARA Rosetta, dichiarata responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso
fino al 14 febbraio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo l’intervenuta prescrizione del reato..
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha pacificamente stabilito che (Sez. IV, n. 17036 del
15/1/2009, Rv. 243959) il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre
dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione
furtiva a consumazione prolungata, in quanto (Sez. IV, n. 12716 del 9/1/2001, Rv. 219152) nelle
abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del
reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
Pertanto, essendosi interrotta la illecita captazione il 14 febbraio 2007, da quella data era decorso
il termine per la prescrizione del reato, scadente il 14 agosto 2014.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom 1’11 novembre 2013.