Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9279 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9279 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI VALENTINA N. IL 19/07/1985
avverso la sentenza n. 9220/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 21854/2015
Motivi della decisione
Lucarelli Valentina ricorre avverso la sentenza n.9220/2014 del
27.01.2015 della Corte d’Appello di Napoli che la ha condannata per rapina ed
altro, lamentando vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena
per l’omesso riconoscimento delle generiche ,giustificate dal corretto
comportamento processuale..

zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa ìlelle ammende.
Roma 15 di

e 2Q15

Il ricorso è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in rela-

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