Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9279 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9279 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa
Monzani Ruggero, nato a Vimercate il 07/09/1962;
Nel procedimento a carico di
Colombo Roberto, nato a Bernareggio il 18/01/1963;
avverso il provvedimento del 09/01/2013 del G.I.P. del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 9.1.2013 il G.I.P. del Tribunale di Monza,
all’esito di udienza camerale conseguente ad opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, dispose
l’archiviazione del procedimento a carico di Colombo Roberto.

2. Ricorre per cassazione la persona offesa Monzani Ruggero, a mezzo del
difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il
giudice, ritenendo che l’impossibilità oggettiva di ricostruire i rapporti di dare /
avere fra le parti non consentisse di ipotizzare che un eventuale dibattimento
sfociasse in una sentenza di condanna. In tal modo il G.I.P. non avrebbe

Data Udienza: 14/02/2014

considerato la inattendibilità delle dichiarazioni dell’indagato, le quali sarebbero
in netto contrasto con la documentazione prodotta oltre che illogiche. La
versione della persona offesa consentirebbe la ricostruzione dei fatti.
Illegittimamente non sarebbero stati assunti gli elementi di prova indicati dalla
persona offesa nell’atto di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l’ordinanza di

dell’articolo 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio
per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale. (Cass. Sez. Un., sent. n. 24
del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).
Nel caso in esame l’udienza vi è stata e la persona offesa ha potuto svolgere
le sue difese.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/02/2014.

archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6

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