Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9278 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9278 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRARA LORENZO N. IL 04/07/1968
avverso la sentenza n. 2465/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 15/12/2015
2
R.G.: 4514/2015
Carrara Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna n.3353/2014 del 21.10.14, che, pronunciandosi in sede di rinvio
,rideterminava in senso più favorevole la pena inflitta al Carrara, per il reato di
rapina impropria ed altro, dal GUP del Tribunale di Ferrara„ lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt.69 cod.pen. e 597
cod.proc.pen..
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata in relazione alla commisurazione della pena con
riferimento alla sussistenza di due aggravanti ( la recidiva pluriaggravata e l’uso
dell’arma impropria) con la constatazione che la sussistenza di tali aggravanti,
anche se si escludeva la terza aggravante contestata, non muta per nulla la
commisurazione della pena che rimaneva correttamente determinata nella
misura fissata dal primo giudice.
D’altra parte è principio consolidato di questa Corte, che nel momento del
controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale
ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv
215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv
196955). Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del rocedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa ell- mende.
Il Presidente
Motivi della decisione