Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9278 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9278 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELLA SAVERIO N. IL 07/09/1930 parte offesa nel procedimento
c/
PANAIT MARIETA N. IL 03/01/1968
avverso il decreto n. 1132/2011 GIP TRIBUNALE di GELA, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.
Ce
5- c4._
Lo
i4.90-vr,o/P

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/02/2014

Il difensore di VELLA Saverio nella qualità di persona offesa del reato di cui
all’art. 643 cod. pen. ascritto a PANAIT Marita, ha proposto ricorso per cassazione
avverso il decreto del 14 febbraio 2013, con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile l’opposizione a
disposto l’archiviazione del procedimento. Descritte le varie sequenze che avevano
contrassegnato il procedimento di archiviazione, il ricorrente lamenta la violazione
del contraddittorio, in quanto il provvedimento di inammissibilità della opposizione,
opposto a quello già pronunciato da altro Giudice nel medesimo procedimento,
formulava una valutazione prognostica in ordine all’esito del mezzo di prova
(consulenza tecnica circa le condizioni mentali della persona offesa) di cui si era
formulata la richiesta di assunzione in sede di opposizione.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di
affermare che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne la pertinenza, ossia l’inerenza alla
notizia di reato, e la rilevanza, cioè l’incidenza concreta degli elementi di prova sulle
risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, senza, tuttavia,
apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il giudice anticipare, attraverso il
decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è esclusivamente rivolta a
sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale. (Sez. 5, n. 3246 del
12/12/2012 – dep. 22/01/2013, Vernesoni, Rv. 254375). Nella specie, con l’atto di
opposizione, il ricorrente aveva dedotto la incompletezza delle indagini sollecitando
l’espletamento di una consulenza tecnica sullo stato mentale e di influenzabilità della
persona offesa; tema di prova, quello indicato, pertinente all’oggetto della indagine
riguardante una ipotesi di circonvenzione di persona incapace, e rispetto al quale il
provvedimento di inammissibilità ha indebitamente precluso il contraddittorio,
anticipando l’esito di inconferenza che quell’accertamento avrebbe presentato sul
versante della sostenibilità dell’accusa in dibattimento.
D’altra parte, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo anche perché
immotivatamente “sostitutivo” di altro, opposto, già pronunciato da altro giudice
nello stesso procedimento. Come infatti dedotto e documentato dal ricorrente, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela aveva avanzato richiesta di
archiviazione il 3 maggio 2012 e, a fronte della opposizione proposta dalla persona
offesa, il Giudice per le indagini preliminari “rilevata l’ammissibilità della
opposizione, essendo tempestiva ed essendo stati indicati l’oggetto della
investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova” fissava l’udienza camerale
del 21 novembre 2012. A tale udienza, rilevato che la richiesta di archiviazione non
era firmata, veniva disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Riformulata e sottoscritta la richiesta di archiviazione negli stessi termini e
nuovamente proposta opposizione, questa veniva stavolta dichiarata inammissibile

OSSERVA

dal Giudice, in tal modo ponendo indebitamente nel nulla il precedente
provvedimento, che aveva già dato corso al rito camerale, del tutto irritualmente
“revocato,” sia pure in forma implicita.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con la
trasmissione degli atti al Tribunale di Gela.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Gela.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014
Il Consighe estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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